Diritto d’autore e AI generativa: le nuove sfide della tutela nell’era di ChatGPT
L’intelligenza artificiale generativa ha rapidamente trasformato il modo in cui vengono creati testi, immagini, musica e contenuti audiovisivi. A questa accelerazione tecnologica non ha però corrisposto, almeno finora, una definizione altrettanto chiara dei confini giuridici entro i quali tali sistemi possono operare.
Il diritto d’autore è uno dei terreni sui quali questa tensione emerge con maggiore evidenza. Da un lato, occorre stabilire quando un contenuto realizzato con l’ausilio dell’AI possa essere considerato il risultato di un’attività creativa umana e, quindi, essere protetto. Dall’altro, diventa necessario comprendere a quali condizioni le opere preesistenti possano essere utilizzate per l’addestramento dei modelli generativi.
È su questo duplice fronte — tutela degli output e legittimità degli input — che si concentra il Capitolo 6 del Report del Comitato sull’Intelligenza Artificiale istituito dall’AGCOM.
Il documento offre una ricostruzione ampia del quadro normativo e giurisprudenziale, ma soprattutto mette in evidenza un dato: le categorie tradizionali del diritto d’autore non sono state superate dall’innovazione tecnologica; devono, piuttosto, essere applicate a processi tecnici più opachi, complessi e difficili da verificare.
Il punto centrale, quindi, non è soltanto stabilire chi possa essere considerato autore di un contenuto prodotto con l’AI. La questione più delicata riguarda il controllo sulle opere impiegate per addestrare i modelli, la trasparenza dei processi e l’effettività dei diritti riconosciuti ai titolari.
L’intelligenza artificiale può essere autore?
Naturalmente no. Un sistema di intelligenza artificiale non può essere qualificato come autore, perché il diritto d’autore continua a presupporre un’attività intellettuale umana.
L’intera disciplina è costruita intorno a categorie che rinviano alla persona: creatività, personalità dell’autore, scelte libere e consapevoli, diritto morale, reputazione e durata della protezione.
Per quanto superfluo possa apparite, è sempre utile rammentare che una macchina non possiede coscienza, intenzionalità o personalità creativa, almeno per come inteso in senso giuridico; sarebbe quindi – perlomeno – fantasioso affermare che un strumento di AI possa subire una lesione, tanto di carattere morale quanto patrimoniale o addirittura che sia dotata di personalità giuridica in forza della quale rivendicare la paternità di un’opera.
Anche il confronto internazionale conferma, pur con soluzioni differenti, questa impostazione. Negli Stati Uniti la tutela resta subordinata alla human authorship; Cina e Messico pongono al centro la persona fisica; il Regno Unito attribuisce invece la paternità delle opere generate dal computer alla persona che ha predisposto gli strumenti necessari alla loro creazione.
La vera domanda, quindi, non è se la macchina possa diventare autore, ma quale contributo umano sia necessario affinché un’opera realizzata con strumenti di AI possa essere protetta.
Quando l’AI resta uno strumento
La distinzione individuata dal Report è chiara: le opere prodotte esclusivamente dal sistema restano estranee alla protezione, mentre quelle realizzate dall’essere umano con l’ausilio dell’AI possono essere tutelate, purché siano il risultato del suo lavoro intellettuale.
È questa la direzione seguita anche dal legislatore italiano, che ha riferito la tutela alle opere dell’ingegno umano create con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, a condizione che sia riconoscibile un effettivo apporto dell’autore.
L’IA può dunque essere utilizzata come una macchina fotografica, un software di grafica o un programma di elaborazione musicale. Ma la disponibilità dello strumento non basta. Occorre verificare se il risultato rifletta scelte creative personali.
Il precedente di “The Scent of the Night”
Il precedente relativo all’opera grafica “The Scent of the Night” è significativo. La Corte di Cassazione ha ritenuto che l’impiego di un software non escluda automaticamente la creatività, ma imponga un esame più rigoroso dell’apporto umano.
La pronuncia è stata emessa in seguito alla richiesta della creatrice dell’opera grafica “The Scent of the Night” dell’accertamento della violazione dei propri diritti d’autore, nonché della condanna della convenuta (RAI) al risarcimento dei danni per l’utilizzo, non autorizzato, della stessa come scenografia fissa del Festival di Sanremo 2016. Il Giudice di prime cure (Tribunale di Genova, sentenza 6 giugno 2018, n. 1640) ha accolto tale richiesta con pronuncia che ha poi superato indenne il vaglio critico del Giudice di Appello (Appello di Genova, sez. spec. in materia di imprese, sentenza 11 novembre 2020, n. 1066). All’esito la Corte di Cassazione, con ordinanza del 16 gennaio 2023, n. 1107, ha confermato gli orientamenti dei due precedenti gradi di giudizio attribuendo così carattere creativo ad una fotografia realizzata dal suo autore tramite un software di AI.
Ed infatti, secondo gli Ermellini “l’ammissione (..) di aver utilizzato un software per generare l’immagine” è “circostanza (..) pur sempre compatibile con l’elaborazione di un’opera dell’ingegno con un tasso di creativita che andrebbe solo scrutinato con maggior rigore (..)”.
Il medesimo criterio, evidentemente, può essere applicato alle opere generate mediante prompt.
Assumeranno rilievo la struttura delle istruzioni, il processo di selezione degli output, le modifiche successive, la combinazione dei risultati e ogni altra scelta capace di imprimere al contenuto una forma personale. Il semplice inserimento di una richiesta generica difficilmente potrà essere sufficiente.
Creatività e originalità non cambiano natura
L’ingresso dell’intelligenza artificiale nel processo creativo non modifica i requisiti fondamentali della tutela.
La Corte di giustizia dell’Unione europea, dalle decisioni Painer e Cofemel in poi, ha ricondotto la nozione di opera alla presenza di una creazione intellettuale propria dell’autore, espressa attraverso scelte libere e creative. L’oggetto deve inoltre essere identificabile con sufficiente precisione e oggettività.
La creatività non coincide con la novità assoluta dell’idea. Ciò che viene protetto è la forma espressiva, ossia il modo personale in cui un’idea viene selezionata, organizzata e rappresentata.
Questo criterio conserva piena validità anche per gli output generativi. La presenza dell’AI non amplia automaticamente l’area della protezione e non riduce la soglia di creatività. Chi invoca la tutela deve dimostrare che il risultato non deriva da un processo meramente automatico, ma incorpora un contributo umano riconoscibile.
Lo stesso vale per la contraffazione. La violazione non ricorre soltanto in caso di riproduzione integrale, ma anche quando l’opera successiva riprende i tratti espressivi essenziali di quella anteriore. Un output generato dall’AI può quindi risultare illecito quando riproduca elementi creativi di opere preesistenti, anche senza coincidere perfettamente con esse.
Il vero conflitto si sposta sull’addestramento
Il terreno più problematico non è però l’output, bensì l’input: i dati utilizzati per addestrare i modelli.
I sistemi generativi richiedono enormi quantità di testi, immagini, musica e contenuti audiovisivi, molti dei quali protetti dal diritto d’autore. Il punto è comprendere fino a che limite tali opere possano essere utilizzate per sviluppare sistemi commerciali capaci, a loro volta, di produrre contenuti concorrenti.
Il sistema europeo affronta la questione attraverso le eccezioni per il text and data mining. In linea generale, la riproduzione e l’estrazione possono essere consentite quando vi sia un accesso legittimo ai contenuti e il titolare non abbia espressamente riservato i propri diritti.
L’opt-out diventa così uno snodo decisivo. Il titolare deve poter manifestare efficacemente la volontà di escludere le proprie opere dal training; il fornitore deve essere in grado di rilevare e rispettare tale riserva.
È proprio qui, tuttavia, che emergono le maggiori criticità. Affermare che l’autore può esercitare l’opt-out non è sufficiente, se mancano modalità tecniche uniformi, strumenti di verifica e obblighi di trasparenza.
Il rischio è che la tutela venga trasferita interamente sul titolare, costretto a predisporre riserve tecniche, metadati e protocolli per impedire l’utilizzo delle proprie opere. Ma l’esclusiva nasce con la creazione e non dovrebbe dipendere dalla capacità dell’autore di dialogare con un crawler.
Un sistema fondato esclusivamente sull’opt-out rischia quindi di trasformare il mancato utilizzo di strumenti tecnologici in una forma di consenso implicito all’addestramento.
Text and data mining o memorizzazione?
Il Report dedica particolare attenzione alla decisione del Tribunale di Monaco nella controversia tra GEMA e OpenAI.
Secondo la ricostruzione accolta dai giudici tedeschi, l’utilizzo dei testi delle canzoni non poteva essere ricondotto alla sola analisi dei dati, perché alcuni contenuti risultavano incorporati nel modello e potevano essere riprodotti negli output.
È questa la distinzione più delicata: altro è estrarre informazioni da un’opera per individuare relazioni, schemi e regolarità; altro è memorizzarne parti sostanziali in modo da renderle nuovamente accessibili all’utente.
Nel primo caso può operare l’eccezione per il text and data mining. Nel secondo torna in rilievo il diritto esclusivo di riproduzione.
La decisione di Monaco deve essere letta insieme a quella del Tribunale di Amburgo del 2024, che aveva invece ritenuto legittima, nel contesto esaminato, la raccolta di opere per la creazione di un dataset destinato alla ricerca. Le due pronunce non sono necessariamente contraddittorie, ma mostrano come la valutazione dipenda dalla finalità dell’attività, dalle modalità di accesso ai contenuti e, soprattutto, dal modo in cui le opere vengono trattate dal modello.
Il vero discrimine sembra quindi essere la capacità del sistema di restituire porzioni riconoscibili delle opere utilizzate nel training. Quando ciò avviene, il processo non appare più soltanto analitico, ma incide sul normale sfruttamento economico dei contenuti.
Torna così in primo piano il three-step test: ogni eccezione deve riguardare casi speciali, non deve entrare in conflitto con il normale sfruttamento dell’opera e non deve arrecare un pregiudizio ingiustificato agli interessi del titolare.
Trasparenza e compliance tecnologica
Il Codice di Buone Pratiche per l’AI tenta di tradurre questi principi in obblighi operativi. I fornitori che utilizzano web crawler sono chiamati a rispettare le riserve espresse attraverso protocolli leggibili dalle macchine, a partire dal file robots.txt, nonché mediante metadati e altri standard tecnici.
È un passaggio importante, perché la tutela del diritto d’autore si sposta progressivamente dal solo piano giudiziario a quello dell’architettura tecnologica.
La riserva deve essere leggibile dalla macchina; il crawler deve essere progettato per riconoscerla; il fornitore deve documentare le fonti utilizzate e adottare procedure idonee a evitare l’acquisizione di contenuti non autorizzati.
La compliance, quindi, non può più coincidere con una verifica formale successiva. Deve essere incorporata nella progettazione del modello e nella governance dei dataset.
Resta però essenziale un obbligo effettivo di trasparenza. Senza informazioni sulle fonti e sui materiali impiegati, il titolare non è neppure in condizione di sapere se la propria opera sia stata utilizzata. Un diritto che non può essere verificato né fatto valere rischia di restare puramente teorico.
Governare l’innovazione, non impedirla
Il Report non considera l’intelligenza artificiale soltanto come una minaccia. Richiama anche applicazioni virtuose, come l’impiego della computer vision nella ricostruzione di affreschi, dipinti deteriorati e beni culturali.
L’esempio è importante perché dimostra che la disciplina non dovrebbe trasformarsi in una regolazione esclusivamente difensiva. Il problema non è impedire l’uso dell’AI, ma governarne le modalità.
La protezione dei diritti deve convivere con ricerca, innovazione e circolazione della conoscenza. Occorre evitare tanto un approccio tecnofobico, capace di paralizzare applicazioni socialmente utili, quanto un ottimismo tecnologico che consideri ogni contenuto disponibile online automaticamente utilizzabile per l’addestramento.
Il principio antropocentrico, in definitiva, non dovrebbe valere soltanto per stabilire chi sia autore dell’output. Dovrebbe orientare anche la disciplina dell’input, garantendo agli autori un controllo effettivo sull’utilizzo economico delle proprie opere.
Il rischio più concreto non è che le macchine diventino autori. È che gli autori umani conservino formalmente i propri diritti, ma perdano progressivamente la possibilità di conoscere, controllare e remunerare l’impiego delle loro opere nell’economia dell’intelligenza artificiale.
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