NIS2: la mappa completa degli adempimenti da qui a ottobre 2026
Il 2026 è l’anno in cui la NIS2 smette di essere un impegno dichiarativo e diventa un sistema operativo verificabile. Con oltre 20.000 organizzazioni italiane nel perimetro e la scadenza finale al 31 ottobre 2026 che si avvicina, la pressione sul fronte della compliance è concreta e progressiva. Questa guida mappa ogni adempimento per fase, per area tematica e per soggetto obbligato, partendo esclusivamente dalle fonti normative primarie, senza approssimazioni.
Il quadro normativo di riferimento
La Direttiva (UE) 2022/2555 è stata recepita nell’ordinamento italiano con il D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 138, entrato in vigore il 16 ottobre 2024. Il decreto estende gli obblighi di sicurezza informatica a 18 settori critici: dall’energia alla sanità, dai trasporti alle infrastrutture digitali, coinvolgendo tanto i soggetti privati quanto le pubbliche amministrazioni classificati come essenziali o importanti.
Il quadro degli obblighi operativi è stato definitivamente consolidato a fine dicembre 2025 con l’adozione di due determinazioni del Direttore Generale dell’ACN:
A queste si affianca il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2690, che specifica requisiti tecnici e metodologici per categorie specifiche di fornitori digitali, tra cui DNS, cloud, data center, CDN, marketplace, piattaforme social e prestatori di servizi fiduciari.
La struttura degli obblighi: due filoni, un orizzonte comune
Prima di entrare nel dettaglio delle scadenze, è necessario comprendere l’architettura degli obblighi così come definita dal Decreto e dalla pagina normativa ufficiale dell’ACN. Gli adempimenti si articolano su due filoni principali, entrambi con termini che decorrono dalla comunicazione di inserimento nell’elenco nazionale NIS inviata dall’ACN ai soggetti individuati tra marzo e aprile 2025:
9 mesi dalla comunicazione: obbligo di notifica degli incidenti significativi al CSIRT Italia, con scadenza al 15 gennaio 2026.
18 mesi dalla comunicazione: adozione delle misure di sicurezza di base, con scadenza entro ottobre 2026.
Come precisa la sezione “Modalità e specifiche di base” del portale ACN, i soggetti importanti adottano le misure dell’Allegato 1, i soggetti essenziali quelle dell’Allegato 2 della Determinazione 379907/2025. Non si tratta di date universali fisse, ma di termini mobili: chi ha ricevuto la comunicazione ACN ad aprile 2025 ha come scadenza ottobre 2026; chi la ricevesse in ritardo avrà un termine corrispondentemente protratto.
La mappa per fasi
Fase 1. Dal 1° gennaio al 28 febbraio 2026: registrazione e avvio notifica incidenti
Registrazione sul portale ACN. L’art. 11, comma 10 della Determinazione 379887/2025 stabilisce la finestra di registrazione e rinnovo dal 1° gennaio al 28 febbraio 2026. Il flusso è duplice: i soggetti già registrati nel 2025 rinnovano la registrazione confermando o aggiornando i dati; i nuovi soggetti effettuano la prima iscrizione. L’ACN ha predisposto dichiarazioni precompilate per i soggetti già qualificati come essenziali o importanti, da validare digitalmente dal legale rappresentante. Non attendere il 28 febbraio è fortemente raccomandato, per evitare il sovraccarico della piattaforma già verificatosi nel 2025.
Un’attenzione particolare va alla distinzione tra i tre obblighi di aggiornamento informativo che la Determinazione 379887/2025 stabilisce in modo distinto. Il primo è l’aggiornamento continuo, da effettuare entro 14 giorni da ogni evento modificativo rilevante. Il secondo è la registrazione o il rinnovo annuale nella finestra 1° gennaio – 28 febbraio. Il terzo è l’aggiornamento informativo annuale nella finestra 15 aprile – 31 maggio, previsto dall’art. 30 del Decreto e dall’art. 16 della Determinazione 379887/2025. Confondere questi tre adempimenti espone a violazioni autonome, oltre a indebolire la posizione dell’ente in caso di incidente o ispezione.
Notifica degli incidenti significativi. Dal 15 gennaio 2026, ai sensi dell’art. 3, comma 2, della Determinazione 379907/2025, è pienamente operativo il regime di notifica al CSIRT Italia. Il processo è articolato in quattro momenti, come stabilisce l’art. 25 del Decreto: pre-notifica entro 24 ore dalla conoscenza dell’evento; notifica entro 72 ore con valutazione iniziale di gravità e impatto e, ove disponibili, indicatori di compromissione; relazione finale entro un mese (con root cause probabile e misure di mitigazione adottate); relazioni mensili se l’incidente è ancora in corso alla scadenza del mese. Per i prestatori di servizi fiduciari qualificati, la notifica principale deve avvenire entro 24 ore.
I criteri che qualificano un incidente come “significativo” sono definiti negli Allegati 3 e 4 della Determinazione 379907/2025: quattro fattispecie totali, tre comuni a tutti i soggetti e una riservata ai soli essenziali.
Un elemento spesso trascurato: la qualificazione dell’evento ai fini della notifica richiede l’integrazione della Tassonomia Cyber ACN versione 2.0 (novembre 2025), indispensabile per garantire la coerenza tra la versione tecnica interna dell’incidente e quella trasmessa all’autorità.
Checklist Fase 1:
Rinnovo o prima registrazione sul portale ACN entro il 28 febbraio
Verifica e aggiornamento dei dati del Referente CSIRT (misura GV.RR-02 degli allegati alla Determinazione 379907/2025)
Attivazione operativa del processo di notifica incidenti (pre-notifica 24h, notifica 72h, relazione finale 30 giorni)
Formalizzazione dell’Incident Management Team con ruoli, escalation e procedure documentate
Fase 2. Da febbraio a settembre 2026: linee guida settoriali e gap analysis
Tra febbraio e settembre 2026, l’ACN pubblicherà progressivamente le linee guida settoriali dedicate alle diverse tipologie di misure di sicurezza. Non si tratterà di un unico documento, ma di una serie di pubblicazioni calibrate sui diversi contesti operativi. Le organizzazioni sono tenute a monitorare il calendario delle pubblicazioni ACN e ad adattare la propria pianificazione man mano che i documenti diventano disponibili.
Parallelamente, tra aprile e maggio 2026, l’ACN definirà le modalità per la categorizzazione delle attività e dei servizi dei soggetti NIS ai sensi dell’art. 42 del Decreto. Questo passaggio aprirà la strada a una differenziazione più granulare dei livelli di sicurezza richiesti nella fase successiva all’ottobre 2026.
Questa è anche la finestra naturale per completare la gap analysis strutturata: il confronto tra lo stato attuale dell’organizzazione e la baseline delle misure di sicurezza minime. Il riferimento metodologico obbligatorio è la Linee Guida NIS – Specifiche di base – Guida alla lettura, versione 2.0, pubblicata da ACN a dicembre 2025. Come approfondito nel nostro articolo sui 13 pilastri dell’implementazione tecnica NIS2, la mappatura verso standard già consolidati come ISO/IEC 27001:2022 e NIST CSF 2.0 può supportare l’analisi, a condizione che il mapping verso i requisiti NIS2 sia esplicito e verificabile.
Checklist Fase 2:
Monitoraggio e acquisizione delle linee guida settoriali ACN man mano che vengono pubblicate
Completamento della gap analysis con riferimento agli Allegati 1 e 2 della Determinazione 379907/2025
Inventario degli asset informativi e perimetrazione dei sistemi informativi di rete rilevanti, definiti dall’art. 1 della Determinazione 379907/2025 come quelli la cui compromissione comporterebbe un impatto significativo su riservatezza, integrità e disponibilità dei servizi NIS
Classificazione dei fornitori ICT rilevanti e aggiornamento delle clausole contrattuali
Formalizzazione del piano di remediation con owner, scadenze, criteri di accettazione e prove attese
Fase 3. Da settembre al 31 ottobre 2026: implementazione e dimostrabilità
Il 31 ottobre 2026 è il termine ultimo per la piena operatività delle misure di sicurezza di base, come stabilisce l’art. 4 della Determinazione 379907/2025. Dopo questa data, l’ACN transita dalla fase di accompagnamento alla fase ispettiva.
La parola chiave di questa fase è dimostrabilità. Come analizzato in modo approfondito nel nostro articolo sugli adempimenti NIS2 entro ottobre 2026, le misure di sicurezza non possono essere implementate in modo atomistico o concentrate nelle ultime settimane prima della scadenza: la loro logica è progressiva e cumulativa. La governance abilita il risk management; il risk management orienta le misure tecniche; le misure tecniche devono essere testate; i test devono generare evidenze; le evidenze devono alimentare un ciclo di miglioramento continuo.
La conformità richiede un doppio livello di evidenza. Il primo riguarda l’esistenza formale del requisito: policy, elenco aggiornato, assegnazione di responsabilità, procedure approvate con delibera. Il secondo riguarda la coerenza sostanziale con l’analisi del rischio: motivazioni delle scelte, priorità di intervento, allocazione di risorse. Una misura formalmente adottata ma sistematicamente elusa nella pratica non soddisfa il requisito di adeguatezza e proporzionalità previsto dall’art. 24 del Decreto.
Checklist Fase 3:
Approvazione formale con delibera degli organi di amministrazione delle policy di sicurezza (art. 23, D.Lgs. 138/2024)
Operatività delle misure per tutti i cluster: Governance (GV), Identificazione (ID), Protezione (PR), Rilevamento (RS), Risposta e Recupero, secondo gli Allegati 1 e 2 della Determinazione 379907/2025
Completamento della formazione specifica per gli organi di amministrazione e avvio dei programmi periodici per i dipendenti
Test e simulazione delle procedure di incident response
Audit interni e chiusura delle non conformità rilevate in fase di gap analysis
Verifica della supply chain: mappatura dei fornitori ICT rilevanti, audit mirati, clausole contrattuali aggiornate
Gli adempimenti per area tematica
Governance: la responsabilità del vertice aziendale
L’art. 23 del D.Lgs. 138/2024 introduce una trasformazione strutturale nella governance della cybersicurezza: non più delegata unicamente alla funzione tecnica, ma elevata a materia di competenza diretta degli organi apicali. Il CdA e gli organi direttivi sono obbligati ad approvare le modalità di implementazione delle misure di gestione dei rischi, a sovraintendere all’attuazione degli obblighi del Capo IV, a seguire formazione specifica e a promuoverla periodicamente verso i dipendenti.
Come documentiamo nel nostro approfondimento su NIS2 e governance aziendale, qualsiasi assetto in cui la sicurezza sia delegata esclusivamente al CISO, senza flussi informativi e decisionali verso il vertice, risulta strutturalmente non conforme. Le evidenze richieste dalla norma su questo punto includono delibere formali, registri di formazione e flussi di reporting tracciabili.
Gestione del rischio e misure di sicurezza di base
Il cuore operativo della compliance risiede nell’art. 24, che impone misure tecniche, operative e organizzative “adeguate e proporzionate” basate su un approccio all-hazard, cioè all’intero spettro delle fonti di danno e non solo agli attacchi cyber. Il catalogo minimo include: analisi del rischio, gestione degli incidenti, continuità operativa e crisis management, sicurezza della supply chain, gestione delle vulnerabilità, valutazione dell’efficacia delle misure, igiene cyber e formazione, e specifiche misure tecniche quali crittografia, controllo accessi, autenticazione multifattore e comunicazioni protette.
Un punto critico spesso frainteso riguarda il ruolo dell’analisi del rischio nel modello ACN. Nel sistema definito dagli Allegati 1 e 2 della Determinazione 379907/2025, l’analisi del rischio non è il criterio di selezione delle misure minime, che sono obbligatorie per tutti. È invece il criterio di modulazione della loro profondità e configurazione. L’ente non può invocare una propria bassa esposizione per disapplicare una misura di base; deve però dimostrare che quella misura è stata implementata in modo coerente con il suo contesto operativo. La distinzione è centrale ai fini della verifica ispettiva.
Notifica degli incidenti: una capacità operativa, non un documento
Il regime di notifica, operativo dal 15 gennaio 2026, richiede che l’organizzazione sia in grado di rilevare tempestivamente un incidente, qualificarlo come significativo secondo i criteri degli Allegati 3 e 4 della Determinazione 379907/2025 e produrre in tempi brevissimi informazioni coerenti e difendibili verso il CSIRT Italia. Gli elementi centrali ai fini della verifica sono: timeline dell’evento, log e indicatori di compromissione, registri delle decisioni di incident response, documentazione delle mitigazioni adottate. La notifica è, in concreto, un atto amministrativo-informativo che può essere oggetto di contestazione.
Sicurezza della supply chain
La NIS2 non ammette zone d’ombra sui fornitori strategici. La normativa richiede mappatura e classificazione dei fornitori ICT rilevanti, inserimento nei contratti di requisiti minimi di sicurezza (clausole su gestione incidenti, obblighi di notifica, diritto di audit) e monitoraggio periodico dello stato di sicurezza. Non è sufficiente aggiungere una clausola contrattuale: il controllo deve essere eseguito attraverso campioni, attestazioni, audit e test di conformità. Per i soggetti del settore finanziario, questo tema si intreccia con gli obblighi DORA, analizzati nel nostro articolo su NIS2, DORA e CER: la convergenza normativa europea.
Il regime sanzionatorio
Il sistema sanzionatorio previsto dall’art. 38 del D.Lgs. 138/2024 è articolato e proporzionato alla categoria di appartenenza. Per i soggetti essenziali le sanzioni possono arrivare fino a 10 milioni di euro o al 2% del fatturato mondiale annuo, applicando il valore più elevato. Per i soggetti importanti il limite è fissato a 7 milioni di euro o all’1,4% del fatturato. In caso di inottemperanza alla diffida dell’ACN, si aggiungono sanzioni accessorie di natura personale, inclusa la possibilità di incapacità temporanea a svolgere funzioni dirigenziali.
Il regime si differenzia per tipologia di soggetto anche sul piano dell’approccio ispettivo: controlli preventivi per gli essenziali, verifiche post-evento per gli importanti, soprattutto a seguito di incidenti significativi o segnalazioni. Le modalità di vigilanza ricalcano quelle già sperimentate in ambito GDPR: richieste documentali, valutazioni delle misure tecniche e organizzative, audit sul campo. La conformità va dimostrata prima, non costruita in emergenza quando l’autorità avvia la verifica.
Da ottobre 2026: fine della fase di accompagnamento, inizio della verifica
Il 31 ottobre 2026 non è la fine del percorso. Come chiarisce il portale ACN nella sezione dedicata alle modalità e specifiche di base, dopo questa data l’Agenzia potrà avviare le attività ispettive. Parallelamente, già tra aprile e maggio 2026, l’ACN avrà avviato la definizione degli obblighi a lungo termine e della categorizzazione delle attività dei soggetti NIS ai sensi dell’art. 42 del Decreto, aprendo la strada a livelli di sicurezza più granulari e differenziati.
Il ciclo di adeguamento è strutturalmente aperto: le misure di base rappresentano il livello di partenza, non il traguardo. Come emerso dal Forum ICT Security 2025 nel confronto tra ACN e imprese sulla governance NIS2, la direttiva va intesa come un percorso di maturazione continua verso la resilienza, non come un adempimento da spuntare su una lista.
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Il rischio del procrastinare
Con oltre 20.000 organizzazioni nel perimetro, un accumulo generalizzato nelle ultime settimane prima del 31 ottobre 2026 sarebbe operativamente ingestibile: mancherebbero consulenti qualificati, tempo sufficiente per il testing delle misure e la produzione delle evidenze richieste. Il messaggio dell’ACN, ribadito più volte, è inequivoco: chi inizia ora riduce rischi, costi e stress organizzativo.
L’approccio più efficace prevede tre livelli temporali sovrapposti: interventi rapidi nei primi 60 giorni dall’avvio del progetto, hardening strutturale tra i 60 e i 180 giorni, consolidamento della maturità oltre i 180 giorni. Ciascuna misura deve avere un owner identificato, una scadenza, un criterio di accettazione e una prova attesa: non per burocrazia, ma perché senza evidenze non esiste conformità verificabile.
Conclusioni
Il D.Lgs. 138/2024 delinea un paradigma in cui la cybersicurezza diventa dovere di governo e di rendicontazione permanente. Gli obblighi imposti ai soggetti essenziali e importanti non si esauriscono nell’adozione di un catalogo di misure: si traducono nell’istituzione di un sistema governato, documentato e continuamente verificabile, nel quale governance, analisi del rischio, misure di base, notifica degli incidenti e gestione della supply chain si integrano in un circuito unitario.
L’ente che saprà tradurre queste prescrizioni in un sistema organico non solo ridurrà l’esposizione sanzionatoria, ma consoliderà la propria resilienza operativa e la propria credibilità istituzionale. La compliance apparente, costruita su misure sulla carta e processi non testati, è destinata a non reggere la fase ispettiva che si apre dopo ottobre 2026.
Definizione e evoluzione della cybersecurity sanitaria
Nella sua accezione più generale la cybersecurity viene presentata quale semplice estensione del concetto di “sicurezza informatica”[1], tuttavia certo è che limitare suddetto concetto alla sola protezione dei sistemi informativi risulta tanto fuorviante, quanto anacronistico. Di gran lunga più attuale si dimostra la definizione riportata all’interno dello standard ISO/IEC 27032:2012 (per come rivisto e confermato nel 2018), che rievocando le componenti della triade CIA, si appresta a designare la cybersicurezza come: “la pratica che consente ad una entità di proteggere i propri asset fisici, come anche la confidenzialità, l’integrità e la disponibilità delle proprie informazioni, da quelle minacce che provengono dal cyberspace.”[2]
Il contesto in cui si suole operare è pertanto infinitamente più complesso di un semplice computer (o di una rete internet), consistente nel cyberspazio tutto, inteso quale complex environment, composto dalla costante interazione tra fattore umano, software e servizi.[3]
È innegabile difatti che il problema della cybersecurity coinvolga un vasto insieme di soggetti del moderno mondo digitale, si prenda da esempio il settore dell’healthcare: quando le organizzazioni sanitarie abbracciano la trasformazione digitale, diventano più aperte agli scambi con un ecosistema ampio composto da pazienti, partner, fornitori terzi, ed autorità sanitarie governative, il tutto in un ambiente di cura integrata e collaborativa. Dal momento che parallelamente allo sviluppo tecnologico, è proliferata anche la frequenza ed il grado di raffinatezza dei cyber attacchi, la sicurezza informatica risulta ad oggi la conditio sine qua non per la stessa innovazione: gli strumenti di sicurezza devono saper gestire e “stare al passo” con la progressiva e repentina digitalizzazione.[4]
La cybersecurity pertanto altro non è che un’attività di prevenzione, basata sul principio fondante, diffuso tra gli esperti di sicurezza, che recita “paranoia is a virtue”: non ci si può d’altronde affidare alla speranza che un evento avverso non accada, in quanto gli attuali automatismi dei sistemi di attacco rendono ogni dispositivo, sistema o servizio un possibile bersaglio.[5]
Diverse misure di tutela sono già state poste in essere per la protezione delle infrastrutture critiche[6] e dei servizi digitali nei Paesi dell’Unione europea, si vogliano pertanto passare in rassegna le principali normative susseguitesi nel tempo in materia di sicurezza informatica.
Posizione di spicco viene ricoperta dalla Direttiva (Ue) 2016/1148 recante “misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi” (c.d. Direttiva NIS, acronimo di Network and Information security)[7], recepita nel nostro ordinamento con il Decreto legislativo n. 65/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 9 Giugno 2018 ed in vigore dal 24 Giugno dello stesso anno.[8] Così facendo l’Unione Europea ha voluto affrontare, con un approccio organico e trasversale, la sempre più emergente questione della cybersecurity, col fine di promuovere la cultura in materia di sicurezza cibernetica, rafforzare la resilienza delle infrastrutture nazionali ed altresì migliorare la cooperazione tra Stati membri.
Come riportato nelle considerazioni introduttive della sopradetta Direttiva, le reti, i sistemi ed i servizi informativi svolgono un ruolo cruciale nell’agevolare i movimenti transfrontalieri di beni, servizi e persone, e una loro perturbazione potrebbe sì avere ripercussioni non solo sui singoli Stati, ma in tutta l’Unione, danneggiandone l’economia nel suo complesso: si legge per l’appunto come la sicurezza delle reti e dei sistemi informatici siano essenziali “per l’armonioso funzionamento del mercato interno”.[9]
Si rilevi come il legislatore europeo, nel redigere il testo della Direttiva, non abbia adottato un orientamento prescrittivo (seguendo un approccio similare a quanto fatto con il GDPR), non disponendo cioè misure obbligatorie minimali da seguire pedissequamente, ma indicando semplicemente degli obiettivi generici da raggiungere, lasciando poi ai singoli soggetti un ampio margine di manovra nell’individuare ed implementare mezzi e strumenti considerati più idonei per il loro stesso raggiungimento. Si richiederà infatti genericamente che le misure di sicurezza adottate, sia a livello tecnico che organizzativo, siano proporzionate al rischio individuato, oltre che adeguate a prevenire e ridurre l’impatto che ogni incidente informatico potrebbe avere sulle reti e sui sistemi in uso, garantendo così la continuità del servizio offerto.
Come si evince poi dal testo del d.lgs. 65/2018, che ricalca accuratamente la Direttiva NIS, il settore sanitario, alla luce del suo impatto tanto economico quanto sul benessere e sulla qualità di vita della popolazione, è considerato una filiera strategica, rientrante pienamente nell’ambito della disciplina europea NIS, in particolare nella categoria dei c.d. “Operatori di servizi essenziali” (OSE).
Si chiarisce infatti come ogni Stato membro debba operare una attenta individuazione nel proprio territorio degli OSE, guardando a tutti quei soggetti, che siano pubblici o privati, operanti negli specifici settori elencati dall’allegato II della Direttiva (quali energia, trasporti, sanità, mercati finanziari, distribuzione di acqua potabile etc.), purché ex art. 5 :
a) Forniscano servizi essenziali per il mantenimento di attività sociali o economiche fondamentali;
b) La fornitura del servizio dipenda dalla rete e dai sistemi informativi;
c) Un possibile incidente abbia effetti negativi rilevanti sulla fornitura del servizio[10]
Chiaro è come fra i soggetti suscettibili di essere nominati OSE nell’ambito sanitario verranno ricompresi tutti gli istituti sanitari (ospedali e cliniche private inclusi), e che l’autorità competente incaricata di tale individuazione sarà, ex art. 7 del Decreto attuativo, specificatamente il Ministero della salute, d’intesa con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Una volta identificati, gli Operatori di servizi essenziali saranno tenuti, ex art 12, ad adottare, “tenendo in considerazione le conoscenze più aggiornate in materia”, ogni misura tecnico-organizzativa atta a prevenire, gestire e minimizzare l’impatto di incidenti malevoli indirizzati a carico della sicurezza della rete e dei sistemi informatici utilizzati, al fine di assicurare la continuity dei servizi erogati.
Si ripeta come i testi normativi de quo non forniscano un elenco tassativo di misure da adottare, limitandosi invece ad esprimere un generico obbligo di implementare un livello di protezione e sicurezza adeguato al rischio esistente, che i soggetti saranno quindi chiamati a raggiungere in una autonomia relativa, tenendo cioè in debita considerazione tutte le linee guida e le best practices predisposte in materia dalle autorità competenti.[11]
Ulteriore obbligo gravante su tutti gli OSE (operatori nella filiera sanitaria inclusi) è poi quello di notificare, senza ingiustificato ritardo, al CSIRT italiano, ed alle autorità competenti NIS (ossia, i singoli Ministeri), eventuali incidenti in ambito cyber aventi un impatto rilevante sulla continuità dei servizi forniti, allegando le informazioni necessarie per constatarne portata e ripercussioni.
Il CSIRT (acronimo di Computer Security Incident Response Team), nasce invero dall’idea di fondere in un unico istituto[12] tutte le procedure di notifica, risposta e recovery, andando a migliorare così la cooperazione degli OSE e creando una maggiore consapevolezza in ambito di cybersecurity. Suddetta struttura poi, insieme ad altri organi di raccordo, avrà il compito di supportare la vittima di un cyber attacco fornendo tutte le informazioni e l’expertise necessari per facilitare una gestione efficace dell’evento dannoso, ed altresì per andarne a minimizzare le dirette ripercussioni.
Si aggiunga da ultimo come le autorità competenti NIS (trattando di sanità, il Ministero della salute e le Regioni), siano anche responsabili per l’attuazione della Direttiva NIS, vegliando sulla sua corretta applicazione, potendo invero richiedere agli OSE informazioni, documenti e dimostrazioni di aver adottato ed implementato tutte le misure di sicurezza adeguate.
Difatti ex art 21 del Decreto n. 65/2018, le stesse autorità NIS possono applicare sanzioni pecuniarie amministrative laddove rilevino inosservanze da parte degli OSE circa il rispetto dei propri obblighi di sicurezza (si pensi alla non adozione di misure adeguate e proporzionate alla gestione del rischio, come anche alla mancata notifica al CSIRT italiano), comprese queste ultime fra i 12.000 ed i 150.000 euro per le violazioni più gravi.
A distanza di oltre sei anni dalla sua pubblicazione, pur risultando evidente il valore che la Direttiva NIS ha avuto nell’innalzare il livello di sensibilità degli Stati in materia di cybersicurezza, non si possono comunque sottacere anche i molteplici limiti che tale normativa ha palesato nella sua fase attuativa: non solo a causa dei recenti eventi pandemici che hanno certo mutato repentinamente il sistema socioeconomico globale o per la massiccia e costante digitalizzazione, ma anche per l’incapacità del legislatore europeo di prevedere la complessità di armonizzare quanto delineato nel testo normativo originario.
Tant’è vero che in un dettagliato report del 2019 la Commissione europea ha operato il punto della situazione proprio in tema di coerenza degli approcci assunti dagli Stati membri nella fase di adozione della Direttiva NIS. Così invero si legge: “Sebbene la Direttiva NIS abbia avviato un processo fondamentale per aumentare e migliorare le pratiche di gestione dei rischi degli operatori in settori critici, vi è un notevole grado di frammentazione in tutta l’Unione”.[13]
È proprio a causa del sopraricordato ampio margine di autonomia lasciato ai Paesi membri in fase di recepimento della Direttiva NIS che si sono venute a delineare fin da subito evidenti incertezze e disomogeneità su quali siano le misure di sicurezza da adottare ed implementare, su come identificare gli OSE, come anche sullo scambio di informazioni relative agli incidenti cyber a livello europeo.
Alla luce di tale scenario, e data l’urgenza di rafforzare le disposizioni della previa direttiva, la Commissione Europea ha avanzato, nel Dicembre 2020, una proposta di revisione, andando così a tracciare il percorso per la nascita di una direttiva nuova, che andrà ad abrogare e sostituire il testo precedente.[14]
È così che nel Dicembre 2022 la Direttiva Ue 2022/2555 (anche chiamata NIS 2) è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, per entrare in vigore in data 17 Gennaio 2023, momento dal quale gli Stati membri avranno a disposizione ventuno mesi per adottare e pubblicare i relativi atti nazionali di recepimento.[15]
Ovvio è che la suddetta Direttiva NIS 2 presenti svariati punti in comune con la preesistente normativa, al contempo però vede anche importanti novità, fra cui un maggiore ambito di applicazione: il legislatore europeo ha infatti arricchito il ventaglio degli attori, includendo ulteriori soggetti a cui applicare le disposizioni normative, appartenenti a settori definiti “ad alta criticità”, fra cui si ricordino in questa trattazione i produttori farmaceutici, come anche i fabbricanti di dispositivi medici e medico-diagnostici in vitro.
Tali soggettivi attivi peraltro non verranno più identificati dai singoli Stati membri liberamente, ma anzi si seguiranno criteri condivisi ed uniformi così da permettere una più coerente ed organica identificazione degli operatori, pubblici e privati, da assoggettare alla nuova disciplina, evitando l’applicazione di criteri disomogenei fra Paesi membri.[16]
Nonostante resti fermo poi, ex art 21, l’obbligo di adottare misure tecniche, operative ed organizzative adeguate e proporzionate alla gestione dei rischi, viene al contempo aggiunta un’elencazione di misure specifiche, che dovranno essere necessariamente adottate, andando così a limitare la precedente piena discrezionalità dei Paesi membri, fra le cui misure si rinvengono:
a) politiche sull’analisi dei rischi e sulla sicurezza dei sistemi informatici;
b) sistemi di gestione degli incidenti;
c) strategie di business continuity (come la gestione dei backup o anche il disaster recovery[17]);
d) misure di gestione circa la sicurezza della supply chain (c.d. catena di approvvigionamento), compresi tutti gli aspetti in materia di sicurezza riguardanti i rapporti tra ciascun soggetto ed i suoi diretti fornitori;
e) sicurezza circa l’acquisizione, lo sviluppo e la manutenzione dei sistemi informatici, comprese la gestione e la divulgazione delle vulnerabilità;
f) pratiche di igiene informatica base e formazione in materia di sicurezza informatica;
g) politiche e procedure relative all’uso della crittografia e della cifratura;
h) misure in materia di sicurezza delle risorse umane, politiche di controllo degli accessi e di gestione degli asset;
i)l’utilizzo di soluzioni di autenticazione a più fattori o di autenticazione continua, di comunicazioni vocali, video e testuali protette e di sistemi di comunicazione di emergenza.
Fisso resta inoltre l’obbligo di notificazione alle autorità competenti circa gli incidenti cyber che abbiano un impatto significativo sulla continuità e fornitura del servizio, ed anche circa qualsiasi minaccia informatica che potrebbe aver potenzialmente provocato un incidente significativo (c.d. near miss), tuttavia nella NIS 2 viene regolamentato l’iter in maniera più dettagliata, prevedendo la trasmissione di un “early warning” (ossia di un preallarme) entro il termine di 24 ore dalla conoscenza dell’incidente, seguito, entro 72 ore, dalla notifica di una sua analisi dettagliata, che aggiorni oltretutto le informazioni fornite col primo preallarme.[18]
Si osservi ancora come la nuova Direttiva de quo preveda poteri minimi di indagine in capo alle autorità nazionali affinché valutino l’adeguatezza delle misure concretamente adottate, con la rinnovata possibilità di applicare sanzioni amministrative pecuniarie in caso di rilevate violazioni (si pensi ad una mancata notifica), per un massimo di almeno 10 milioni di euro, o fino al 2% del fatturato globale annuo dell’anno precedente dell’impresa (si noterà come rispetto alla previa disciplina NIS si sia avuto un incremento sanzionatorio importante).[19]
Le sopra analizzate direttive rimangono comunque solamente uno dei tasselli del complesso universo normativo della cybersecurity nell’ambito healthcare, dovranno infatti essere affiancate a tutti gli altri strumenti legislativi europei, rilevanti per gli operatori del settore sanitario, di cui peraltro già si è discusso in precedenza: si ricordi il Regolamento Ue 2016/679 (ossia il GDPR) riguardante il trattamento dei dati personali, ed i Regolamenti 2017/745 (MDR, European Medical Devices Regulation) e 2017/746 (IVDR, In-vitro Diagnostics Regulation). Di recente poi si è raggiunto un accordo circa l’approvazione della Direttiva sulla resilienza delle infrastrutture critiche (Critical Entities Resilience, CER), per come proposta dalla Commissione Europea nel Dicembre 2020.[20]
La CER andrà sostituire la Direttiva 2008/114/CE (ECI),[21] che peraltro si applicava solo ai settori dell’energia e dei trasporti, occupandosi nello specifico della sicurezza cyber relativa alle entità “altamente critiche” (fra cui, il settore della sanità) e della loro resilienza rispetto a una serie di possibili minacce, sia naturali che antropiche. Ai sensi della Direttiva de quo ogni Paese membro sarà chiamato ad adottare una strategia nazionale risk based, assicurandosi che tutti i soggetti critici adottino ogni misura tecnico-organizzativa atta a prevenire gli incidenti, proteggere fisicamente le aree sensibili, mitigare le conseguenze malevoli, gestire la sicurezza dei dipendenti ed aumentare il livello di awareness fra il personale.
SI capirà allora come la Direttiva CER si vada ad inserire in un panorama già complesso e ad oggi sempre più interconnesso, ponendo un approccio nei confronti delle infrastrutture “altamente critiche” più ampio ed inclusivo, così peraltro dichiara in Conferenza stampa Ylva Johansson, Commissario Europeo per gli Affari interni: “Alla luce dell’attuale situazione geopolitica in Europa, rafforzare la nostra resilienza è di fondamentale importanza. La Direttiva CER ci renderà maggiormente preparati ad affrontare le perturbazioni che incidono sulla sicurezza dei nostri cittadini e sulla prosperità del mercato interno […]. La nuova Direttiva garantirà infatti la fornitura di servizi essenziali come l’energia, i trasporti, l’acqua, l’assistenza sanitaria, riducendo al minimo l’impatto degli incidenti che siano naturali, o provocati dall’uomo.”[22]
Linee guida ENISA
In materia di cybersecurity è indubbio che si possa ivi rimarcare anche l’operato svolto da ENISA (acronimo di European Network and Information Security Agency), quale Agenzia dell’Unione europea mirante a conseguire un elevato livello condiviso di cybersicurezza in tutto il panorama comunitario. Sono ormai oltre quindici anni difatti che l’anzidetta Agenzia svolge un ruolo fondamentale nel rafforzare la sicurezza digitale in tutta Europa, contribuendo positivamente a consolidare le capacità di preparazione e di risposta degli Stati membri in caso di incidenti informatici.[23]
Guardando poi alle sue nuove pubblicazioni, per ciò che più sta a cuore alla presente trattazione, si riporti la recente relazione dal titolo: “Procurement guidelines for cyber security in hospitals”, in cui l’Agenzia ha voluto raggruppare tutta una serie di prassi e raccomandazioni, applicabili a livello ospedaliero, atte a garantire la sicurezza dei propri sistemi.
Nelle note introduttive invero l’Agenzia asserisce come la cybersecurity sia diventata sempre più una assoluta priorità per le strutture ospedaliere, tale da dover essere ad oggi fortemente integrata in tutti i processi, fasi e componenti che vadano a caratterizzare ed influenzare l’ecosistema ICT sanitario.[24]
In particolare la guida fa riferimento all’ambito del procurement in sanità, inteso quale processo di approvvigionamento indirizzato all’ottenimento di beni, servizi o lavori da una fonte esterna che siano necessari per l’azienda, ottenuti spesso tramite procedura di gara od offerta competitiva.[25]
Pertanto il procurement va a rivestire indubbiamente un key role all’interno di una qualsivoglia struttura sanitaria, dato il suo compito strategico di gestirne efficacemente il budget, provvedendo all’ottenimento delle risorse necessarie al perseguimento degli obiettivi aziendali.
Al fine di chiarire quali siano i sistemi ed i dispositivi rientranti negli acquisti sanitari, ENISA avvia il report delineandone una tassonomia, comprendente:
a) sistemi informativi clinici (ossia software orientati all’assistenza medica, quali i Laboratory Information System[26] o i Drug Databases);
b) dispositivi medici (qualsiasi componente hardware che sia destinato al trattamento, controllo o diagnosi di malattie, quali: apparecchiature di radiologia, robot chirurgici, pompe per infusione, dispostivi impiantabili come pacemakers, holters, defibrillatori cardiaci, infusori per l’insulina etc.);
c) apparecchiature di rete (cavi, routers, firewalls, reti VPN etc.);
d) sistemi di assistenza remota;
e) sistemi di identificazione (per identificare pazienti o medici, garantendo che non vi siano accessi non autorizzati, fra cui gli scanner biometrici);
f) sistemi di gestione degli edifici (linee elettriche, tubature e qualsiasi tipologia di costruzione che possa ospitare strumentazioni mediche,);
g) servizi professionali (esternalizzati o meno, prestati da professionisti o società: servizi di trasporto, progettazione, contabilità, manutenzione consulenza legale etc.);
h) servizi cloud (quali sistemi informativi per la gestione dei rapporti con i clienti, che non siano ubicati nella struttura ospedaliera).
Com’è immaginabile ognuno di tali sistemi e dispositivi porta con sé fattori di rischio propri, esaminati da Enisa e legati ad errori nella progettazione, all’uso di protocolli non sicuri, a difetti di autenticazione che comportano accessi non autorizzati o talvolta anche ad una impropria implementazione degli stessi all’interno della struttura sanitaria.
Per fornire peraltro un quadro maggiormente completo circa le possibili minacce in cui ogni struttura ospedaliera può incorrere, l’Agenzia Ue raggruppa queste ultime in cinque macrocategorie, in base alla loro origine:
a) Natural phenomena: sebbene rappresentino i rischi più remoti, vi si possono ricomprendere tutti gli eventi naturali disastrosi come incendi, allagamenti, terremoti. Non è raro peraltro che diverse strumentazioni (quali per le risonanze magnetiche o le radioterapie) siano localizzate ai piani interrati, divenendo di conseguenza maggiormente esposte a tali fenomeni;
b) Malicious actions: si ripeta come nelle organizzazioni sanitarie i sistemi IT siano fortemente interconnessi e difficili da isolare senza ingenerare una interruzione del servizio erogato, creando un fertile ecosistema per i cybercriminali. ENISA altro non fa che elencare nel dettaglio le azioni malevoli che potrebbero toccare l’health system, su cui già la suddetta trattazione si è soffermata: malware (virus, ransomwareetc.), attività di social engineering (si pensi al phishing), manomissione dei dispositivi medici (Medjacking) , attacchi DoS, cyber spionaggio (celato dietro ad interessi di industrie farmaceutiche), furti d’identità e compravendita di dati sanitari;[27]
c) Supply chain failure: non tutti i servizi sono infatti localizzati nei server ospedalieri, ma possono essere esternalizzati e dipendere da servizi cloud o di rete relativi a fornitori terze parti (gli stessi dispositivi IoMT funzionano nel cloud). Pertanto se i provider non si adoperano per garantirne il funzionamento anche off-line, ciò potrebbe inevitabilmente causare gravi interruzioni nella erogazioni dei servizi sanitari.
Rientrano in tale categoria anche tutti i possibili guasti, errori di design, e di progettazione relativi ai dispositivi medicali;
d) Human errors: vengono ivi ricomprese dalle minacce connesse ad una mancanza di compliance e policies efficaci, a default password deboli, sistemi mal gestiti, accessi non autorizzati, fino ad errori di inserimento dei dati sanitari da parte del personale medico;
e) System failures: i guasti del sistema possono essere relazionati ad avaria dei software, a mancati aggiornamenti dei firmware, ad una insufficiente manutenzione o alla non disponibilità dei sistemi per sovraccarichi di rete.
Si capirà la motivazione di tali premesse: è di fondamentale importanza conoscere, studiare e parametrare ogni possibile minaccia che possa intaccare una struttura ospedaliera al fine di poter dare priorità a tutti quei prodotti e/o servizi che si rivelano esposti e particolarmente sensibili.
Ed è così che l’agenzia ENISA arriva a disporre in elenco specifiche good practices da adottare cosicché qualsiasi operatore IT sanitario possa avere un ottimo punto di partenza nell’acquisire apparecchiature ospedaliere.[28]
Si segnali peraltro come suddetta serie di buone prassi e raccomandazioni sia il risultato raggiunto per il tramite di contributi ottenuti dai molteplici operatori sanitari intervistati. In suddette good practices si suole raccomandare di:
a) Coinvolgere il dipartimento IT ospedaliero nelle diverse fasi di scelta e valutazione circa la fornitura di beni e servizi, così da garantire che non vengano tralasciati gli aspetti relativi alla cybersicurezza;
b) Attuare ed implementare una procedura di identificazione e gestione delle vulnerabilità ancor prima di acquisire i nuovi sistemi, prodotti e/o servizi, e mantenerla per tutta la durata del loro ciclo di vita;
c) Tener in stretta considerazione gli aspetti riguardanti l’interoperabilità, al fine di garantire l’assenza di divari in termini di sicurezza rispetto alle componenti già esistenti nella struttura informatica preesistente;
d) Sviluppare una policy per gli aggiornamenti hardware e software che assicuri l’installazione delle patch più recenti (sia sui sistemi operativi che sugli antivirus, firewall);
e) Programmare periodici test sulla sicurezza sia dei prodotti, fra cui i test anti-intrusione (c.d. penetration test), sia dei sistemi (l’accesso alle reti wireless ospedaliere dovrà essere rigorosamente limitato e controllato), così da poter eventualmente adottare misure correttive;
f) Progettare piani di azione a garanzia della business continuity, atti cioè ad assicurare che un guasto del sistema non causi l’interruzione in toto dei servizi essenziali erogati dall’ospedale;
g) Garantire la sicurezza dei log di accesso ai sistemi per prevenire ed intervenire sugli eventuali accessi non autorizzati all’interno dei sistemi, ed essere comunque in grado di tracciare l’entità delle informazioni perse o rubate una volta che il sistema sia stato compromesso;
h) Crittografare i dati personali sensibili che siano conservati o diffusi, per il tramite di una policy per sistemi, servizi e dispostivi ex 9 GDPR;
i) Fornire una adeguata formazione sulle prassi di cybersecurity così da garantire che il personale interno ed anche i contraenti esterni siano correttamente preparati circa tutti i rischi connessi a prodotti o servizi recentemente acquisiti.[29]
Volendo concludere, non basterà dotare la propria infrastruttura IT di una serie di tools e pensare di aver in tal modo conferito sicurezza all’intera struttura ospedaliera, viceversa occorrerà mettere in atto una strategia olistica di “difesa in profondità”, attuata mediante una metodologia globale di gestione del ciclo di vita della cybersecurity, che parta cioè dall’analisi e dalla valutazione dei rischi, all’adozione di idonee architetture di sistema, per arrivare alla gestione e monitoraggio in tempo reale di sistemi e servizi sanitari. Il tutto attraverso soluzioni sì intrinsecamente sicure e resilienti che, pur offrendo sempre il livello massimo di sicurezza e di business continuity dei sistemi e servizi sanitari, non ne ostacolino mai al contempo la piena efficienza operativa.
Readiness, response, recovery
Si voglia ivi scendere ancora più nel dettaglio circa quali siano le concrete misure di sicurezza, metodi e strategie da dover adottare al fine di incrementare fortemente la protezione delle strutture critiche sanitarie. A tale scopo si analizzi la guida pratica “Healthcare system cybersecurity” elaborata nel 2022 da ASPR (Administration for strategic preparedness and response), Agenzia statunitense, operante all’interno del Dipartimento della salute e dei servizi umani, focalizzata ad operare nel settore della prevenzione, preparazione e risposta circa tutti gli incidenti che possano essere impattanti sulla salute pubblica.[30]
Il documento de quo si presenta suddiviso in tre sezioni, rappresentanti cronologicamente l’iter di sicurezza nel suo svolgersi, ossia per come costituito dalle fasi di: Readiness, Response e Recovery.
Si esordisca quindi guardando alla fase di preparazione (o mitigazione), quale momento in cui le strutture hanno l’incarico di fissare regolari penetration tests, scansioni delle vulnerabilities, nonché protocolli di monitoraggio, al fine di garantire una rapida identificazione delle possibili minacce.
Man mano poi che tali vulnerabilità vengono rilevate, dovrebbero esser classificate in un ordine di priorità ed in seguito risolte per mezzo delle più recenti patch (quali modifiche, aggiornamenti, da qui letteralmente il “mettere una pezza”) od altre attività propriamente di blocco. Ancora si dovranno porre in essere tecniche di network segmentation (si ripeta, comportano il partizionare una data rete ospedaliera in piccole sezioni, cosicché anche se un malintenzionato riuscisse ad infiltrarsi in una di queste, le altre rimarrebbero ad ogni modo sicure), ed altresì tecniche atte a gestire e controllare gli accessi (si pensi alle, già in precedenza trattate, autenticazioni multifattoriali od anche agli approcci Zero Trust).
Sempre in questa preliminare fase dovranno essere testati e regolarmente aggiornati i c.d. Disaster recovery plans, intesi quali piani di continuità operativa contenenti soluzioni dettagliate atte ad indicare come rispondere efficacemente a svariate tipologie di incidenti, al fine di ridurre al minimo ogni interruzione delle normali operazioni, limitare la portata dei danni, definire in anticipo specifiche modalità operative alternative, fornire un rispristino del servizio rapido, ed altresì addestrare il personale alle procedure di emergenza.[31]
In aggiunta dovranno essere assicurati anche i Business contnuity plans quali documenti ancora più completi dei precedenti, contenenti tipicamente una checklist comprendente i piani di emergenza per i processi aziendali, i beni, le risorse umane ed i partner commerciali, ossia circa ogni aspetto del business che potrebbe essere colpito. Assicurandosi sempre che suddetti plans vengano rispettati ed includano anche tutti i servizi ancillari ed off-campus, (si pensi alle sedi ambulatoriali od ai laboratori di analisi) e che prevedano l’eventualità che un’interruzione possa intaccare anche strutture sanitarie limitrofe, precludendo così il trasferimento dei pazienti critici.
Affinché poi gli anzidetti piani di recovery e continuity siano efficaci, sarà comunque necessario mantenere un robusto ed affidabile inventario circa tutti gli hardware, software, dati e dispostivi medici utilizzati, dei fattori che possano impattare sul loro funzionamento e come a loro volta questi stessi possano influenzare la salute del paziente, in particolare si dovranno identificare tutti i supporti critici vitali e salvavita (si pensi ai ventilatori polmonari od alle pompe infusionali) che potrebbero essere particolarmente vulnerabili a possibili attacchi informatici, assicurandosi di prevedere un loro efficace piano di backup.
Ovvio è poi che le strutture devono essere preparate a segnalare qualsiasi incidente insolito o comportamento anomalo del sistema (si pensi ad un riavvio non pianificato, un arresto, un crash od una interruzione di rete apparentemente casuale) non appena venga indentificato, tramite rapida segnalazione.
Dunque altrettanto ovvio è che il personale tutto dovrà avere familiarità e formazione circa le modalità di incident reporting, ossia avendo ben chiaro a chi segnalare, quando farlo, ed altresì quali informazioni includere, creando a tal fine adeguati protocolli di notifica, o sistemi di comunicazione di massa, o anche applicazioni che consentano agli stessi dipendenti di ricevere alerts automatici durante una emergenza. Si potrebbe peraltro anche prendere in considerazione la possibilità di sviluppare un color code atto a comunicare agilmente i livelli idi sicurezza informatica, presupponendo che il personale comprenda il significato dei colori e le relative implicazione ed azioni da intraprendere.
Si riporti a tal fine la griglia elaborata dalla Nebraska Medicine, azienda sanitaria statunitense con sede a Omaha:
Green : gli incidenti e le segnalazioni di sicurezza informatica sono ad un normale livello; gli strumenti e le protezioni funzionano correttamente.
Yellow : gli incidenti e le segnalazioni di sicurezza informatica sono leggermente superiori al normale; gli strumenti e le protezioni non stanno funzionando correttamente.
Red : gli incidenti e le segnalazioni di sicurezza informatica sono molto più elevati del normale; gli strumenti e le protezioni non funzionano e non risultano efficaci.
Ancora, prendendo atto di come il sistema sanitario si figuri quale una complessa catena multisoggettiva, occorrerà capire in che misura i fornitori terzi possano influenzare le prestazioni e la protezione dei sistemi critici, pianificare adeguati piani di risposta, basati sulla valutazione di come possano gli incidenti intaccare le risorse compromesse (si pensi ad una possibile interruzione della funzionalità di un sistema salvavita).
Data l’interoperabilità poi dei sistemi sanitari dotarsi di una c.d. Application Dependency Map (ADM) può aiutare a conferire una precisa mappatura di tutte le applicazioni e dispositivi, nonché delle interdipendenze reciproche, sicché, in caso di incidente informatico, venga seguito accuratamente un ordine di priorità nelle attività di ripristino, a seconda proprio del diverso grado di criticità di ogni tecnologia. Al fine di determinare suddetto ordine di priorità nella restoration occorre stilare invero un ranking circa il grado di impatto di un sistema, software o dispositivo compromesso nei confronti di:
a) Sicurezza del paziente e qualità della cura;
b) Numero di dipendenti e pazienti interessati dalla violazione;
c) Entrate perse;
d) Costi ed implicazioni legali;
e) Numero di pazienti dirottati presso altre strutture;
f) Danni reputazionali e legati all’immagine.
In combinazione con gli sforzi di mitigazione, sarà anche opportuno prepararsi opportunamente ai tempi di inattività (c.d. downtimes) dovuti ad un incidente cyber, ossia regolamentando il ciclo di vita dei documenti cartacei (disponendo istruzioni chiare su quali moduli usare ed in quale momento), ed altresì verificando che tutti i vari supplies (moduli, etichette, attrezzatura clinica manuale, chiavette USB etc.) siano prontamente disponibili all’occorrenza.
Anche i tempi di inattività possono essere categorizzati in base al loro impatto sulla continuity aziendale (ad esempio di Categoria A se determinano 12 ore o meno di inattività, di Categoria B per un calo di oltre 24 ore, Categoria C per più di 3 giorni etc.), affinché in tal modo le attività di risposta siano parametrare sulla severity dell’incidente informatico.
Transitando ora alla successiva fase della response, ovvio è che quando si sospetta la verificazione di un incidente informatico, gli esperti IT inizieranno immediatamente a valutarne il livello di impatto sul sistema e sulle infrastrutture (sulla base dei criteri di gravità ed impatto previamente determinati). Mentre indagano sulla entità del danno si muoveranno al fine di isolare, riparare o rimuovere le tecnologie interessate, cercando ad ogni modo di stabilizzare le prestazioni erogate e mantenere una assistenza sicura ai pazienti.
Una volta poi che minaccia e livello di impatto sono stati identificati, il team IT dovrà seguire i protocolli corrispondenti alla portata dell’evento informatico, dal momento che ogni tipologia di incidente differirà nel grado di impatto e richiederà una differente combinazione di risposte e strategie di recovery.[32]
È in tale momento che viene in gioco la capacità di essere resiliente di una struttura, gli stessi dipartimenti infatti dovranno poter richiedere e disporre di personale aggiuntivo (o riallocato) per far fronte ai periodi di interruzione ed inattività. Si dovrebbe dunque condurre in tempo reale un inventario di tutto il personale disponibile, così da poter pianificare un’eventuale redistribuzione ed allocazione delle risorse umane nei reparti maggiormente bisognosi di addetti supplementari (si pensi all’eventualità che degli infermieri da un’unità chirurgica vengano spostati per assistere alle attività di pronto soccorso).
È evidente che in tali redistribuzioni bisognerà garantire che la forza lavoro trasferita disponga delle competenze necessarie, che abbia familiarità con i flussi di lavoro operativi all’interno del nuovo dipartimento, sicché si garantisca sempre e comunque la sicurezza dei pazienti e l’erogazione di prestazioni efficaci. Certo è possibile che risulti necessaria una formazione just-in-time, in tal caso si prenda in considerazione la possibilità di affiancare il personale senior alle figure lavorative meno esperte. Da ultimo ancora si tenga aperta la possibilità di richiedere personale off-site, ossia proveniente da strutture terze non direttamente colpite dall’incidente informatico, al fine di integrare eventuali carenze operative.
A livello operativo poi se l’accesso all’EHR (electronic heatlh record, ossia la versione digitale della cartella clinica di un paziente) risulta limitato o non possibile, dovranno determinarsi le modalità con cui le varie informazioni sul paziente (anamnesi, farmaci, dati clinici etc.) debbano essere, anche se in forma cartacea, registrati e mantenuti. Si vadano a delineare poi le possibili opzioni atte a ridurre il volume dei pazienti (quali annullare gli appuntamenti non urgenti, dirottare le ambulanze verso strutture vicine etc.), stimando per quanto tempo debbano essere attuate in base alla durata prevista per l’evento, al fine di comunicare il tutto alle strutture sanitarie e partner circostanti.[33]
Si tenga inoltre a mente come durante un evento informatico, una efficace condivisione delle informazioni sia vitale per ottenere efficaci riposte e sforzi di rispristino e per salvaguardare le sicurezza dei pazienti. Si identifichi quindi il modo migliore per veicolare la messaggistica interna (si pensi alle piattaforme di collaborazione come Microsoft Teams o WebEx), al fine di agevolare le comunicazioni collaborative.
Per quanto concerne invece la comunicazione con l’esterno, occorre essere preparati alle impellenti domande che si origineranno dai media (quale “I nostri dati sono al sicuro?”), cercando di comunicare, almeno nei primi periodi, esclusivamente con dichiarazioni scritte, tenendo monitorate costantemente le testate giornalistiche ed i social media per rimediare ad una possibile disinformazione o a lacune informative ed altresì per rimanere al corrente del sentimento pubblico generale.
Sempre nella fase di riposta avranno luogo infine le attività di reporting e monitoraggio, per le quali attività è necessario che il personale tutto conosca i protocolli di segnalazione e di notifica.
Si giunga quindi alla fase di recovery, che vede come assunto base il fatto che sarà proprio la gravità dell’attacco a determinare la durata del recupero.
Si sottolinei come i sistemi informativi di regola non vengano rispristinati immediatamente, anzi ogni modifica richiederà adeguati monitoraggi, nonché costanti aggiustamenti distribuiti lungo un elaborato processo di analisi.
Mano a mano che i sistemi ed i reparti vengono rispristinati, sarà infatti necessario valutarne il livello di vantaggio o dannosità generale, ad esempio se un sistema risulta solo parzialmente funzionante, ci si dovrà chiedere se le funzionalità mancanti possano ostacolare il flusso di lavoro od aumentare il rischio. Bisognerà inoltre pianificare la migrazione di tutta la documentazione manuale venutasi a creare nel periodo di inattività, facendola trasmigrare dal formato cartaceo a quello elettronico, una volta ottenuto il completo ripristino.
Ancora, non appena le condizioni lo consentano, dovranno essere riprese tutte le procedure diagnostiche e terapeutiche in precedenza sospese, attuando una procedura per contattare i pazienti i cui appuntamenti ambulatoriali sono stati di fatto posticipati, in modo tale da poterli riprogrammare. Se necessario, si pianifichi anche il rimpatrio di tutti i pazienti che sono stati trasferito in strutture sanitarie limitrofe. Ovvio è che il ripristino possa (e alle volte debba) comportare anche l’applicazione di patch ed aggiornamenti calati sui software e sulle apparecchiature mediche, cosicché venga ridotta una possibile reiterazione dell’incidente informatico.
In conclusione si definiscano i criteri per dichiarare concluso l’incidente ed il ritorno alle normali operazioni, avvisando le parti interessate e preparando dichiarazioni pubbliche finali per i media. Le azioni che sono state intraprese, i piani ed i correttivi attuati sono comunque informazioni utili da dover mantenere, così come i dati post-incident da conservare accuratamente in uno storage a ciò dedicato. Si completi da ultimo il processo di rifornimento, inventariando tutte le supplies necessarie.[34]
Avendo ad ora chiaro lo scenario normativo che attornia la cybersicurezza ospedaliera, come anche l’iter pratico di misure e strategie da adottare in caso di incidente informatico, rimane ivi da chiedersi cosa accada concretamente all’interno delle strutture sanitarie italiane, come venga percepito il rischio cyber, e quali siano gli ostacoli legati ad una corretta attuazione ed implementazione del massimo livello di sicurezza possibile.
A tale fine si vogliano riportare a seguire le riflessioni ed i pareri di due figure professionali, tanto distinte quanto complementari, inserite a piena regola nell’organigramma sanitario, e di conseguenza nelle problematiche di sicurezza cyber che possano derivarne.
Intervista: nell’ottica di un clinico
Si voglia riportare a seguire la testimonianza diretta, uno spaccato reale e veritiero, per come derivante dalla prospettiva, nonché sensibilità, di un esperto clinico quale operatore sanitario che day by day si ritrova ad agire in un campo (si potrebbe dire minato) ed a dover tenere il passo rispetto ad una continua e rapida cyber-evoluzione che indubbiamente pone nuovi quesiti, problematicità e sfide ad una professione che oggi più che mai appare in forte sovraccarico.
Sin da subito invero le complessità si sono poste in evidenza con estrema lucidità, ovvio è che in ambito medicale si debba operare un netto discrimine fra chi si occupa del settore puramente clinico e chi si occupa di igiene informatica, organizzazione e management, tuttavia: “È proprio da tale basilare distinzione che si nota il sorgere di una prima problematica: l’informazione ultrasensibile sanitaria, il dato digitale, l’utilizzo del macchinario o strumentazione medica è ad appannaggio esclusivo del clinico, e non dell’igienista, la qual cosa comporta necessariamente una esposizione a molteplici rischi, legata per di più ad una totale incoscienza ed inconsapevolezza rispetto a ciò che il clinico abitualmente mette in moto e pone in essere. Lo scenario quindi è semplice ed è il seguente: nessun clinico è realmente consapevole circa quanto egli stesso si espone e quanto a sua volta fa esporre un dato sensibile od un paziente”.
Ebbene si prosegua domandando se possa capitare che gli stessi medici, nello svolgimento delle proprie abituali funzioni, si servano di mezzi non pensati e progettati specificatamente per l’ambito sanitario (si pensi all’uso improprio di una applicazione di messaggistica), bypassando così quel livello di sicurezza e protezione che dovrebbe viceversa esser pienamente garantito, la risposta in tal caso risulta immediata ed autentica: “Abitualmente, o meglio quotidianamente, ricevo e-mail, contenenti dati relativi ai pazienti, da parte di altri clinici, che necessitano di ottenere un secondo parere. Questo, per quanto banale, risulta un chiaro indice di quella mancanza di consapevolezza di cui poc’anzi”.
Pare ovvio, ma vale comunque la pena ribadire in questa sede che trovare un giusto equilibrio non sia affatto semplice: in ambito sanitario difatti l’adozione di una misura di sicurezza, se troppo debole, potrebbe apparire insufficiente a prevenire una qualsivoglia violazione (o cyber-threat), viceversa però, se troppo restrittiva, porterebbe comunque andar a nuocere e rallentare l’operato medico, si pensi ai casi urgenti relativi ad emergenze sanitarie.
Invero così si vuole proseguire: “È comunque una strada che continua ad essere seguita, per esigenze che sono tanto comodità quanto di celerità, ossia per ricevere e fornire risposte rapide ed esaustive in tutti quei casi che siano necessitanti di un celere consulto medico.”
Rimane purtuttavia vero il fatto che esistano tutta una serie di sistemi atti ad agevolare la complessità della realtà sanitaria: dalla cartella elettronica a livello regionale, fino all’odierna implementazione del S.I.O (Sistema informativo Ospedaliero) che intende perseguire il progetto di affinare la trasmissione da ospedale ad ospedale, creando una interconnessione più agile all’interno, ma non solo, della stessa regione, fornendo così un concreto supporto, moderno ed efficace, alle quotidiane attività di sia tipo sanitario che amministrativo.
Seguono le parole di commento: “Eppure tutto ciò, fino a questo momento, rimane qualcosa di assolutamente non realizzato e non utilizzato. Si immagini il restare nella impossibilità di poter visualizzare le immagini di un paziente che ha fatto una tac, ad esempio a Vicenza, fintanto che non sia il paziente stesso od i familiari a portare fisicamente il “dischetto”, o qualsivoglia supporto rigido, su cui poi poter basare le proprie valutazione mediche. È ovvio quindi che tutti i restanti sistemi di interconnessione siano da sempre risultati largamente più agili ed efficaci, da qui il loro abitudinario utilizzo”.
Preciso istante in cui il colloquio de quo subisce una interruzione, la quale altro non farà che avvalorare, nella maniera più pratica e dimostrativa possibile, quanto detto sin qui, così invero si riprende: “Ecco una dimostrazione pratica, mi è appena arrivato un messaggio tramite whatsapp da parte di un collega, riportante -il paziente X sta sanguinando lo portiamo o meno in sala ?- Certo è indicato solo il cognome, senza nome e senza data di nascita, con la patologia di riferimento, è ovvio comunque che il paziente sia facilmente identificabile”.
Così si continua, in un’ottica di commento: “Questa è la realtà dei fatti e non è superabile: in una comunicazione all’interno di un medesimo ospedale è stato un collega di un’altra specialità ad informarmi circa la situazione di un paziente ed a pormi di conseguenza domande urgenti su come affrontare la specifica situazione. Sistemi di supporto con fini agevolatori ci saranno in futuro, ma non potranno in alcun modo sostituire una comunicazione come quella che ad oggi avviene abitualmente”.
Ciò che si può ricavare quindi è quasi un muoversi in automatismo, dovuto ad una routinaria abitudine, come anche alla necessità di dover gestire il proprio operato professionale quotidiano, nonostante la mancanza di una piena presa di coscienza e consapevolezza circa il valore sotteso al proprio agire, da qui: “Sono pienamente convinto del fatto che il collega che mi ha appena inviato tale messaggio non ritenga in alcun modo di aver commesso un errore, nonostante abbia fornito un dato clinico ultrasensibile, riferito ad un paziente identificabile, attraverso uno strumento che non è sicuramente congruo per la tipologia di informazione che viene trasferita”.
Ci si interroga pertanto su quanto possa effettivamente essere estesa la mancanza di cyber-cultura in ambito ospedaliero, i fatti di cronaca sembrano parlare chiaro: una larga parte della intrusioni, violazioni, data breach ed altresì attacchi ransomware sono dovuti, o perlomeno facilitati, all’assenza di nozioni e pratiche base di igiene e sicurezza informatica, si pensi all’utilizzo di password di default o al servirsi di sistemi informatici non correttamente aggiornati.
Di seguito la precisazione fornita in risposta: “Certo tutte queste tipologie di problemi non competono ad un sanitario, tutt’al più alla Direzione, ossia il centro informatico che ogni ospedale ed ogni ASL presenta, d’altronde io non mi sono mai neanche chiesto se il computer dell’Azienda, che ho qui sulla mia scrivania, sia sufficientemente protetto. Ad esempio è il sistema stesso a chiedermi il cambio delle password dopo il passare di un tot di tempo, sebbene poi alla fin fine le mie password siano sempre le medesime tre che girano e ricircolano al trascorrere ogni tre mesi. Quindi sì, è possibile che ci sia una superficialità sottesa, come anche una non percezione del rischio reale, ma dirò di più forse anche un po’ di arroganza da parte della categoria sanitaria, nel pensare di doversi curare unicamente della salute del paziente e poco importa dell’eventualità che i suoi stessi dati possano effettivamente circolare”.
Si intervenga allora sostenendo che sebbene sia intuibile la superficialità che si può dimostrare nei confronti di un’eventuale violazione della privacy, non si può non domandarsi se la sensibilità al rischio malevolo cambi laddove ad essere in pericolo possa essere la stessa salute di un paziente, si pensi ai casi di utilizzo di robot chirurgici: “In tal caso da clinico ho un interesse al corretto funzionamento dello strumento, al fatto che vi sia una corretta riproduzione del mio input, che il mio feedback visivo sia efficace ed affidabile (ossia con latenze che siano le più basse e ravvicinate possibili), e che dalla interazione robot-paziente non derivi alcun danno biologico. Ciononostante, ciò che vi è fra la console ed il paziente stesso non è un problema di mia competenza, se tra qualche anno infatti verrà attuata una implementazione della telechirurgia la stessa tematica delle intromissioni malevoli sarà sì un problema dei sanitari, ma non verrà percepito come tale”.
Rimanendo ancora all’interno del capiente “termine ombrello” dell’e-Health si consideri la delicatezza che può attorniare i sistemi di telemonitoraggio: “Più attuale e differente risulta tale ambito, siamo infatti dinnanzi ad informazioni che verranno analizzate e utilizzate dal clinico per assumere determinate decisioni, ovvio appare in tal caso l’assunto: se l’informazione fornita è scorretta, il clinico prenderà d’immediata conseguenza decisioni scorrette”. Per esser più chiari si pensi ai casi di telemonitoraggio domiciliare, reso possibile grazie all’utilizzo di dispositivi wearable atti a misurare dati quali i parametri vitali di base, col fine di fornire feedback lungo l’arco della giornata relativi ai pazienti, per appurare ad esempio come stia procedendo un post-operatorio.
Così si è voluto puntualizzare: “Indubbiamente tali dati hanno rilievo, ma importanza ancora maggiore in termini di sicurezza viene rivestita da altre tipologie di informazioni e dispostivi – si pensi ai pacemakers o ai defibrillatori impiantabili – anche in questo caso tuttavia la sicurezza verrà data da parte del sanitario per scontata, ossia si confiderà nel fatto che la casa produttrice del dispositivo abbia messo in campo tutta una serie di strategie per far sì che non vi siano intrusioni od altri incidenti”.
Si tragga da tali parole una coincisa riflessione: la sicurezza informatica non può ormai esser concepita secondo la classica, ed anacronistica, metafora del “castello”, un approccio che ha funzionato in passato finché la maggior parte dei dati ed applicazioni di un’azienda venivano custoditi all’interno di propri data center, protetti in un ristretto perimetro da apposite “cinte murarie” di firewalls, piani di back up, procedure di gestione degli accessi etc.
Ad oggi infatti il perimetro non risulta più così definito: dati e servizi sanitari raramente appaiono chiusi negli hardware delle strutture stesse, viceversa sono sempre più diffusi e scambiati sui cloud, si assiste inoltre ad un panorama multisoggettivo (si pensi a tutti i produttori e fornitori terzi di dispositivi, sistemi e servizi), per cui il concetto di sicurezza informatica sta mutando la propria forma verso una nuova effige, ossia quella di una catena.
In tale nuovo paradigma è di fondamentale importanza che gli operatori sanitari escano da una logica solista, prendendo maggiore visione d’insieme e coscienza circa la loro appartenenza ad un sistema molto più esteso in cui la propria sicurezza dipende quella altrui e viceversa, solo così non risulteranno essere l’anello debole.
Tornando al colloquio de quo, una volta elencate tutte quelle capabilities che paiono esser necessarie al fine di rendere una struttura sanitaria affidabile, efficiente e cyber-resiliente (ossia dalle risorse tecnologiche e strumentazioni mediche adeguate, alle sessioni di training e formazione del personale, alla metodologia di gestione del rischio, fino alla compliance normativa nelle nomine di figure quali il DPO, il CISO, od anche il risk manager), ci si è domandati se suddetti requisiti vengano concretamente soddisfatti.
A seguire le parole di commento: “Nelle aziende sanitarie quanto elencato risulta essere presente, sebbene con diversi gradi e complessità, si guardi per esemplificare alla formazione: i corsi che noi sanitari abbiamo come obbligatori da seguire online sono per lo più incentrati proprio sul risk management, od in generale sulle tematiche relative sicurezza, il problema ancora una volta risulta perciò essere alla base. O meglio, è una questione di percezione, capita infatti che per il clinico puro tali tipologie di corsi siano avvertiti quasi come perdite di tempo, ossia quali gravose lungaggini ed inevitabili coercizioni, sebbene possa capitare che le nozioni acquisite risultino anche concretamente utili in occasioni future. Di conseguenza ritengo che sia la trasmissione dell’informazione a dover essere veicolata in una maniera, benché non saprei come, più stimolante ed allettante per il clinico, cosicché non sia percepita quale rigida imposizione”.
D’altronde si ritorna di nuovo a rimarcare quell’ottica individualista, solista ed un poco boriosa che sembra alle volte appartenere alla categoria sanitaria: “in effetti il ragionamento dietro spesso è questo: il mio mestiere è altra cosa, ed è di una nobiltà tale per cui di tutti questi elementi non me ne devo né curare né preoccupare”.
Paiono ad ogni modo parimenti giuste, ragionevoli e ben spese anche le osservazioni poste a difesa: “noi sanitari siamo soverchiati da problematiche di ordine generale, clinico ed amministrativo, dobbiamo studiare le leggi per la somministrazioni dei farmaci, per i piani di cura, ed ancora dobbiamo spendere dai dieci ai quindici minuti di tempo solo per inserire in maniera digitale la somministrazione del farmaco, per poi controllarla e vigilarla. Quindi si immagini la volontà, e voglia, di dedicarsi anche agli aspetti più propriamente inerenti alla sicurezza dei dati, alle possibili intromissioni ed alla cybersecurity in generale”.
Ed è in questo momento che traspare maggiormente il forte sovraccarico che un clinico può sentir pesare gravosamente su di sé: “chi si occupa di igiene e prevenzione vuole che io sia formato ed informato sulla sicurezza nel luogo del lavoro, chi invece si occupa di gas biomedicali vuole a sua volta che io sia informato sull’uso delle apparecchiature, chi si occupa di ingegneria, ed io devo utilizzare un elettrobisturi, mi chiede di esser informato sulla sua impostazione e su cosa si debba intendere per un malfunzionamento, dando ovviamente per scontato che, a ben vedere, io dovrò essere assolutamente e perfettamente informato circa la patologia che sto trattando, il paziente che ho dinnanzi ed il suo specifico trattamento”.
Viene pertanto da pensare che vi sia la forte esigenza di formare nuove figure professionali con competenze altamente specifiche e multidisciplinari che debbano essere inserite nell’organico sanitario al fine di affiancare gli operatori stessi e garantire per loro, attenuando in tal modo tutta una serie di incombenze d’organizzazione, amministrative, nonché di sicurezza di cui si trovano ad esser addossati: “non sto chiedendo che qualcuno mandi e-mail al posto mio, ma che io possa avere ad esempio un sistema di messaggistica imposto dall’Ordine dei Medici che risulti assolutamente blindato.”
Questo non significa deresponsabilizzare l’intera categoria, ma trovare un corretto equilibrio fra le diverse figure che possa risultare ottimale, da qui: “Noi dobbiamo ovviamente avere chiari i problemi relativi alla cybersecurity, ma dobbiamo parimenti aver chiaro che ci sia qualcuno che quel problema lo può risolvere e lo ha risolto. L’equilibrio sta tutto qui: il problema sì lo dobbiamo conoscere, ma non ce ne dobbiamo concretamente occupare dal momento che non abbiamo tempo, voglia, testa e tantomeno formazione in materia.”
Son parole queste ultime dotate di estrema lucidità ed obiettività, tramite le quali un clinico riconosce la giustezza dell’informarsi, aggiornarsi, e curarsi circa le nuove tematiche emergenti, che siano anche le più lontane possibili dal suo quotidiano operare, ma ugualmente riconosce i propri limiti: “figure terze devono ad oggi poterci mettere nella condizione migliore affinché i problemi di cyber-sicurezza in primis siano solo più questioni da dover conoscere e non più di cui doverci concretamente occupare”.
Intervista: nell’ottica di un ingegnere informatico
Si voglia ora interfacciarsi con la proverbiale “altra faccia della medaglia”, costituita dal quel settore professionale legato propriamente alla cybersicurezza ospedaliera, ed in particolare riportando il parere di un ingegnere informatico inserito a pieno titolo in una Azienda sanitaria, al fine di ricostruire un panorama di figure, ruoli e percezioni che appaia il più completo possibile.
Pur riconoscendo che diversi gradi di complessità e eterogeneità possono contraddistinguere l’assetto di ogni struttura ospedaliera, si chieda innanzitutto di tratteggiare l’organigramma di ruoli e figure professionali che orbitano attorno all’ambito della sicurezza, da qui la risposta: “Per tutte le questioni inerenti alla gestione della privacy si guarda al ruolo dei DPO, ma ciò che più mi compete, e di conseguenza maggiormente conosco, è proprio la disciplina settoriale della security informatica. Quest’ultima, badi bene, è purtroppo una branca molto giovane nelle strutture ospedaliere come quella in cui opero, dal momento che l’attenzione e sensibilità verso tale ambito si è raggiunta solo di recente, proprio in seguito all’inasprirsi degli attacchi informatici ed all’interesse mediatico che ne è conseguito, da tale enfasi ne sono poi scaturiti diversi investimenti in tal senso. Penso di poter dire dunque che solo da un anno a questa parte si è effettivamente posto l’accento sulla security, grazie anche al recepimento della direttiva NIS, per il cui adeguamento stiamo lavorando aspramente, prima di ciò si guardava essenzialmente a quanto previsto dal GDPR in tema di trattamento dei dati personali.
Si domandi pertanto quale sia il panorama normativo di riferimento in tema di sicurezza informatica, se vi siano ulteriori normative o protocolli di settore a cui riferirsi nel proprio operare: “Attualmente la normativa a cui ci riferiamo ed andiamo ad attuare è fondamentalmente la NIS, è il nostro punto focale e filone principale, nonché leva per chiedere finanziamenti ed investimenti che, capirà, in aziende come la nostra, con 50.000 prese di rete e 7.000 dipendenti, sono piuttosto elevati e per nulla banali, e comunque in passato spesso sono venuti a mancare. Nell’ultimo anno invece sono stati stanziati investimenti importanti e questo lascia ben sperare in una direzione di possibile progredimento.
Addentrandosi più specificatamente rispetto al tema delle cyber minacce, si chieda un commento circa i noti fattori di vulnerabilità riguardanti una struttura critica come quella ospedaliera, fra cui l’essere dotati di un sistema informatico complesso, l’utilizzo di dispostivi IoMT non sempre progettati seguendo elevati standard di sicurezza by design, l’articolata catena della supply chain, nonché il fattore umano cui si faccia affidamento, la risposta: “Dunque per tutto ciò che riguarda le tematiche propriamente legate all’IT, quale nostro perimetro storico, attualmente stiamo portando avanti progetti che paiono essere promettenti, per tutto ciò che attiene invece agli altri ambiti ci atteniamo a quanto ci viene fornito. Mi spiego meglio: i device elettromedicali per loro natura sono certificati CE tout court (cioè per le componenti hardware, software, di configurazione etc.), quindi se noi volessimo installarci un antivirus non è detto che questo sia possibile, dal momento che si va ad inficiare la certificazione stessa. Per riuscire a sopperire a tale problema si è dovuta elaborare una struttura di «securizzazione laterale», in cui i device medicali raffigurano il nucleo, da proteggere tramite cinta murarie di sicurezza, affinché il perimetro sia il meno vulnerabile possibile.
Come vede dunque la tecnologia ci viene in soccorso, però è proprio qui che scatta il terzo fattore, ossia quello propriamente umano, chiaro è che se vedi una postazione di lavoro con una presa USB libera e scarichi i compiti di tuo figlio nel sistema, puoi anche inficiare e far crollare tutto il lavoro che è stato fatto. Vorrei che lei notasse come la parte umana rimanga ad oggi questione davvero rilevante della problematica, veda il dilagante fenomeno del phishing”
Appare lampante la sovrapponibilità di suddette dichiarazioni con quanto dichiarato in precedenza disquisendo con un clinico puro, si ricordi invero come si fosse già confermato l’utilizzo abituale di applicazioni di messaggistica non congrue al trattamento di dati ultrasensibili come possono essere quelli sanitari, si chieda ivi conferma: “È assolutamente così, c’è una totale sconsideratezza nell’inviare referti ed analisi tramite WeTransfer o simili, e ciò è tutt’altro che infrequente, anzi è una pratica comune. Per questa ragione stiamo sempre più insistendo nell’ottica di una maggiore sensibilizzazione ed acculturamento, ad esempio tramite campagne di falso phishing, inviando cioè una serie di email e laddove l’operatore sanitario apra il link, contenente tanto per capirci «bravo hai vinto un milione di euro», riveliamo di esserci noi informatici dalla parte opposta, avvertendo gli operatori stessi che un’azione del genere avrebbe portato a tutta una serie di determinate conseguenze dannose.
Il fattore umano è dunque altamente impattante in una struttura come la nostra e peraltro vorrei far notare come ci siano molte persone estremamente refrattarie al cambiamento delle proprie (scorrette) abitudini operative.”
Si voglia ancora ricordare come nell’ottica del clinico puro gli stessi corsi di formazione sui temi della cybersicurezza siano spesso percepiti come gravose lungaggini, da dover seguire solo perché obbligati, segue la veloce interruzione: “Sì mi lasci dire che la percezione è che la security sia proprio una gran rottura di scatole, intendendola cioè quasi come una limitazione alla libertà personale, vuoi perché non puoi navigare in Internet a tuo piacimento, ma nei siti indicati, vuoi perché non puoi trasferire su WeTransfer un’immagine clinica per avere un secondo parere medico”.
Chiaro è però come vi sia una costante tensione ed un difficile equilibrio da delineare fra la cura propriamente clinica, anche emergenziale, del paziente e la “cura” degli aspetti maggiormente di privacy e security: “Esatto, questo è proprio uno dei temi su cui spesso ci scontriamo, in quanto limita il nostro operare, ossia poniamo il caso di un chirurgo che necessita, per il bene del paziente, di fare vedere l’immagine di un tumore ad un collega negli Stati Uniti per avere una seconda opinion, ovvio è che la questione sia altamente delicata.
Se lei mi chiede se esistano regole specifiche e normative atte a fare in modo che un tale trasferimento avvenga in maniera sicura, le rispondo di sì, ma tale tipologia di flussi, come può immaginare, non è certamente gratuito, anzi presenta un costo non indifferente”.
Tornando al tema della cyber-formazione, si rammenti come nell’ottica del clinico puro si dovessero trovare soluzioni innovative e maggiormente stimolanti per incentivare l’apprendimento di nozioni di igiene informatica, si proponga ivi una possibile organizzazione di incontri in presenza, laddove il metodo online possa apparire alle volte maggiormente sgradito e gravoso, così la risposta: “Io mi occupo della formazione dai tempi precedenti al Covid, di conseguenza non via web, ma in aula, e le persone che avevo dinnanzi si dividevano in due, anzi almeno tre gruppi: gli annoiati, ossia coloro a cui la tematica non importava affatto, che erano presenti solo perché ciò è dovuto, poi una minimissima parte effettivamente interessata all’argomento, e da ultimo una buona parte refrattaria al cambiamento, irremovibilmente radicati ed attaccati alle proprie abitudini, che non sono assolutamente intenzionati a modificare e correggere. Ora addirittura via web non ho nemmeno più questa percezione, basta spegnere la telecamera ed addormentarsi”.
A seguire vengono pronunciate parole che richiamano alla memoria quella arroganza già ammessa espressamente da parte del clinico: “Se devo essere sincero, poi sarà una mia percezione soggettiva, c’è proprio un sentimento di superiorità da parte della classe medica, nel pensare di essere in un ambiente prettamente clinico, in cui il core business è la cura del paziente e tutto quanto il resto dovrà essere assoggettato e seguire le esigenze proprie di tale categoria professionale. Non mi spingo oltre, ma comunque tenga presente che io tutti i giorni ho dei disguidi dovuti proprio ai motivi detti fino ad ora”.
Appare ad ogni modo irrazionale tale ritrosia al cambiamento, soprattutto davanti ad una cybercriminaltà che è in continua crescita, sempre più sofisticata ed invasiva, che non si ferma più solo sul versante della violazione e furto dati, ma che prende di mira le stesse strutture (si pensi agli attacchi ransomware) o che s’introduce nelle apparecchiature e dispositivi, si commenta: “Per quanto riguarda le intrusioni cyber devo fare un premessa: la telechirurgia deve ancora fare notevoli passi avanti, ad esempio i telerobot utilizzati nella nostra struttura sono utilizzati solo localmente, il paziente ed il robot si trovano cioè a due metri di distanza dall’operatore chirurgico, ed è una modalità operatoria utilizzata più che altro per annullare eventuali tremori fisiologici ed affaticamenti delle braccia del chirurgo, di conseguenza i problemi legati alle intrusioni malevoli saranno eventualmente preoccupazioni future, che seguiranno di pari passo l’evoluzione della medesima telechirurgia.
Più rilevante invece, quale perimetro che ad oggi nessuno sta prendendo seriamente in considerazione, risulta essere quello dell’attuazione meccanica di dispositivi quali le UTA (unità trattamento aria)[35] ad esempio usate nelle sale operatorie. Dal mio punto di vista di ingegnere informatico, con una conoscenza di elettronica, io mi preoccuperei di tali sistemi, dato che sono comandati da un sistema informatico IP, banalmente se un attaccante riesce ad intromettersi può manipolarle a proprio piacimento, agire sugli interruttori, arrivando anche a fare saltare la corrente di tutto l’ospedale.
Ecco che il passaggio da un attacco ransowmare diretto a cifrare i dati e chiedere un riscatto, ad un attacco di mera “guerriglia” indirizzato a creare una magnitudo massima di dannosità, pare piuttosto breve. Chiaro che nel secondo caso una volta che il sistema è stato «bruciato» tutto, i paziente attaccati ad un respiratore muoiono, o soffrono comunque un pesante disservizio. Quindi sì, fra le minacce temute da una azienda come la nostra, un posto è senza dubbio rivestito dal ransomware, ma non escluderei possibili attacchi alle UTA od alle cabine elettriche a fini puramente distruttivi. Qui si inserisce la normativa, che per quanto riguarda le UTA prevede che possano essere aperte o chiuse, ad esempio in funzione di un incendio, «anche» per via informatica, bene allora io mi aspetterò che venga studiata, attuata ed implementata «anche» una security informatica in tale direzione.
Procedendo nella discussione si cerchino di riassumere le capabilities da adottare affinché una infrastruttura critica sia resiliente ed in grado di mitigare il rischio cyber: risorse tecnologiche adeguate, compliance normativa, sessioni di training del personale, metodologie di analisi e gestione del rischio, strategie di business continuity e disaster recovery, periodici test sulla sicurezza dei device e soluzione di identity management (quali gestione dei privilegi, autenticazioni multifattoriali etc.), da qui il commento: “In effetti la normativa NIS prevede tutto questo, e ci stiamo attualmente adoperando affinché tali azioni vengano attuate, cercando di sopperire a ciò in cui siamo carenti, il vantaggio apportato dalla NIS è invero l’aver fatto chiarezza sulla strada da dover intraprendere.
Non è che prima della NIS non ci fossero buone pratiche adottate, erano tuttavia procedure non scritte, diciamo «tramandate», che a seguire sono state poi specificatamente delineate dalla normativa, che ha avuto peraltro anche il ruolo fondamentale di spostare i riflettori sull’importanza di tali tematiche”.
Si domandi di conseguenza quali siano le sfide attuali od altresì gli ambiti su cui doversi focalizzare al fine di implementare gli attuali livelli di sicurezza: “A parer mio il fattore umano, inteso dalla base al vertice, ossia dall’operatore utilizzatore della specifica tecnologia alla Direzione stessa, rimane devastante, e necessita ad oggi di un’alta sensibilizzazione sui requisiti di security da dover rispettare.
Non è più il tempo di una formazione generale e dispersiva, ognuno dovrà essere istruito in misura settoriale sulle proprie competenze: chi compra device ed apparecchiature, o altresì chi fornisce la struttura, tutti possono a loro modo essere impattanti sulla sicurezza della struttura nel suo complesso.
A me personalmente come formula da seguire piace molto il concetto di cybersecurity “by design”, da attuare in tutti i campi, ciò significa che se devo comprare una qualsiasi strumentazione, dovrò richiedere fin dal principio agli stessi fornitori il rispetto di tutta una serie di requisiti di compliance”.
Parole conclusive sono state spese in uno spontaneo commento circa lo stato del proprio settore professionale: “Vorrei comunque ancora sottolineare come i professionisti della security si stiano facendo solamente adesso, difatti persone della mia generazione orientate in maniera specifica e verticale su tali tematiche sono davvero poche. C’è l’attuale bisogno di formare una classe professionale che svolga il mio stesso lavoro, che abbia le spalle un po’ più large, seguendo un’ottica diciamo sempre più «entreprise» ed in Italia sotto questo profilo non siamo tanto avanti.”
La cybersecurity sanitaria emerge come una sfida complessa che richiede un approccio multidisciplinare, dove normative stringenti, tecnologie avanzate e cultura della sicurezza devono convergere per proteggere infrastrutture critiche sempre più interconnesse. Nel prossimo e ultimo approfondimento parleremo di un approccio risk-based alla cybersecurity sanitaria, mostrando come la valutazione del rischio diventerà lo strumento chiave per bilanciare investimenti, minacce e livello di protezione accettabile.
[1] Così la definizione fornita dal dizionario Merriam-Webster: “measures taken to protect a computer or computer system (as on the Internet) against unauthorized access or attack”, per come disponibile al sito internet https://www.merriam-webster.com/dictionary/cybersecurity
[2] ISO/IEC 27032: 2012, “Information technology – Security techniques – Guidelines for cybersecurity”, July 2012, reperibile al sito internet https://www.iso.org/standard/44375.html
[3] P. Montessoro, “Cybersecurity: conoscenza e consapevolezza come prerequisiti per l’amministrazione digitale”, in Istituzioni del federalismo, n.3, 2019, pp. 783-800.
[4] Alcatel Lucent Enterprise, Sicurezza informatica della rete sanitaria nell’era della trasformazione digitale: con una intervista speciale a Silvia Piai, Research Director per IDC Health Insights, ALE international, 2020.
[6] Per infrastrutture critiche (IC) si intendono i sistemi, i servizi, le reti o le risorse che, se danneggiati o distrutti, causerebbero gravi ripercussioni alle funzioni cruciali della società, tra cui la catena di approvvigionamenti, la salute, la sicurezza ed il benessere economico-sociale della popolazione.
[9] R. Setola, G. Assenza, “Recepimento della direttiva NIS sulla cyber-security delle reti”, in Sicurezza e Giustizia, n. IV, 2018, pp. 32-35.
[10] Ex art 6 della direttiva NIS, per determinare la rilevanza degli effetti negativi si dovrà tener contro dei seguenti fattori: il numero di utenti e altri settori che dipendono dal servizio offerto dal soggetto interessato; l’impatto che gli incidenti potrebbero avere, in termini di entità e di durata, sulle attività economiche e sociali o sulla pubblica sicurezza; la diffusione geografica relativamente all’aerea che potrebbe essere toccata da un incidente; l’importanza del soggetto per il mantenimento di un livello sufficiente del servizio, tenendo conto della disponibilità di strumenti alternativi per la fornitura del detto servizio.
[11] Quali le Linee guida per gli operatori di servizi essenziali (OSE), lavoro coordinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), in cooperazione con le autorità NIS di tutti i Ministeri, emanate in data 16 Luglio 2019.
[12] Proviene infatti dall’unificazione dei due Computer Emergency Teams preesistenti: il CERT nazionale ed il CERT-PA, quest’ultimo era pensato appositamente per i soggetti della pubblica amministrazione, dunque era precedente punto di riferimento degli ospedali pubblici.
[14] Commissione Europea, Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell’Unione, che abroga la direttiva (UE) 2016/1148, Bruxelles 16.12.2020
[15] Direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell’Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2), in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, L333, 27 Dicembre 2022.
[16] Si evidenzi peraltro come la Direttiva NIS 2 suddivida i propri attori in “soggetti essenziali” (settore di energia, trasporti, sanità, pubblica amministrazione, infrastrutture digitali etc.) e “soggetti importanti” (produzione e distribuzione di prodotti chimici, fornitori digitali, servizi postali, produzione di apparecchiature medicali etc.): ai primi si applicherà un rigoroso regime di vigilanza ex ante, mentre i secondi saranno sottoposti ad una vigilanza ex post che interverrà in caso di rilievi o segnalazioni di non conformità.
[17] Per Disaster recovery si intende quell’insieme di azioni e strategie operative, logistiche ed organizzative che una azienda mette in atto per mettere al sicuro e ripristinare i propri dati e la propria infrastruttura IT in seguito ad una interruzione forzata causata da un evento straordinario, sia esso di tipo accidentale, colposo o volontario.
[18] D. Pierattoni, “La direttiva NIS2: nuovi obblighi e opportunità”, in Sicurezza e Giustizia, V. II, MMXXII, pp.34-37
[19] Si specifichi che se un incidente informatico ha comportato anche un data breach per come disciplinato dal GDPR, da cui è derivata una sanzione ai sensi del Regolamento privacy europeo, le sanzioni amministrative della Direttiva de quo non saranno applicabili.
[21] Direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell’ 8 dicembre 2008 , relativa all’individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione (Testo rilevante ai fini del SEE), in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, L345/75, 23.12.2008.
[22] Press release in occasione dell’accordo raggiunto fra Parlamento Europeo e Consiglio dell’Unione Europea circa l’approvazione della Direttiva CER, “Security Union: Commission welcomes today’s political agreement on new rules to enhance the resilience of critical entities”, 28 June 2022, Bruxelles.
[23] ENISA, Un Europa affidabile e sicura dal punto di vista informatico: Strategia Enisa, Agenzia dell’Unione europea per la cibersicurezza, Atene, Giugno 2020.
[24] ENISA, Procurement guidelines for cybersecurity in hospitals: good practices for the security of Healthcare services, European Union Agency for Cybersecurity, Athens Office, February 2020, reperibile al sito internet https://www.enisa.europa.eu/publications/good-practices-for-the-security-of-healthcare-services.
[25] Si precisi come il termine appalto, nella sua connotazione giuridica, sia inteso come procedura, quale corpus di principi e regole, che il legislatore italiano ha previsto quando una istituzione soggetta alla regolazione giuridica pubblica acquista o vende sul mercato beni, servizi ed opere. Tuttavia si vanno ad oggi via via ampliando i tradizionali modi di intendere l’attività d’appalto permettendo di comprendere fattispecie contrattuali diverse dal contratto di appalto stesso, quali la somministrazione, la locazione finanziaria o la concessione. Cfr. E. Pintus, Scelte pubbliche e strumenti di management per gli acquisti, McGraw-Hill, Milano, 2009.
[26] Per Laboratory Information System (LIS) si intende un particolare tipo di software utilizzato nei laboratori di analisi per la gestione integrata di molteplici tipi di dati e processi.
[27] S. Smith and R. Koppel, “Healthcare Information Technology’s Relativity Problems: A Typology of How Patients’ Physical Reality, Clinicians’ Mental Models, and Healthcare Information Technology Differ”, in Journal of the American Medical Informatics Association, 21, no. 1, January 2014, pp. 117–31.
[28] Peraltro il Procurement viene tripartito da ENISA in tre fasi: la plan phase (in cui l’ospedale analizza e studia i propri bisogni e necessità), la source phase (dove viene avviata la procedura di approvvigionamento, momento in cui l’ospedale riceve le relative offerte, valutando e selezionando i prodotti/servizi più adeguati, procedendo poi all’aggiudicazione del contratto), ed infine la manage phase (in cui si monitorano le effettive performance dei sistemi, servizi e/o dispositivi in modo tale da poter porre in essere eventuali misure correttive).
[29] Medesime raccomandazioni sono state emanate dall’Istituto Superiore della Sanità il 17 Giugno 2019, nel Documento di indirizzo del Gruppo di Studio Nazionale sulla Cybersecurity nei servizi sanitari, dal titolo “Buone pratiche per la sicurezza informatica nei servizi sanitari”.
[30] ASPR, Healthcare system cybersecurity: Readiness & Response Considerations, ASPR (Administration for strategic preparedness and response) – TRACIE (healthcare emergency preparedness information gateway), originally published February 2021, Updated October 2022.
[31] CINI-Cybersecurity National Lab, Il futuro della Cybersecurity in Italia: ambiti progettuali strategici, progetti ed azioni per difendere al meglio il Paese dagli attacchi informatici, Laboratorio Nazionale di Cybersecurity- CINI Consorzio interuniversitario Nazionale per l’Informatica, 9 Ottobre 2018.
[32] Si può comunque optare per l’organizzazione di un initial incident brief comprensivo della leadership aziendale, dei capi di dipartimento, degli esperti tecnici, dei consulenti legali e del personale in materia di pubbliche relazioni, ove vengono identificate quali funzionalità da adottare siano disponibili, sicure e maggiormente efficaci.
[33] Ministry of health Singapore, Healthcare Cybersecurity Essentials, CSA (Security Agency of Singapore), August 2021.
[34] Per ulteriori approfondimenti si indichi CREST, Cyber Security Incident Response Supplier Selection Guide, Version 1, 2013; Osterman Research, Cyber security in Healthcare, Whitepaper, February 2020.
[35] Con l’espressione UTA si intendono quelle apparecchiature atte a sopperire alla necessità di mantenere sotto controllo parametri d’aria come umidità, temperatura e purezza all’interno degli ambienti chiusi.
Profilo Autore
Maria Vittoria Zucca, laureata con lode in Giurisprudenza presso l’università degli Studi di Trento, è attualmente dottoranda nel Programma di Dottorato di Interesse Nazionale in Cybersecurity, con istituzione capofila la Scuola IMT Alti Studi di Lucca, ed è affiliata alla Scuola Superiore Sant’Anna, presso l’Istituto Dirpolis (Diritto, Politica e Sviluppo). La sua attività di ricerca si concentra sulla prevenzione, l’indagine ed il contrasto della criminalità informatica, includendo le discipline del diritto penale dell’informatica e della criminologia digitale. Su questi temi è autrice di diverse pubblicazioni scientifiche e partecipa regolarmente a conferenze nazionali e internazionali.
Nel mese scorso, il governo degli USA ha rilasciato un documento intitolato “President Trump’s CYBER STRATEGY for America” che dovrebbe delineare la nuova strategia statunitense per la lotta al cybercrimine. L’obiettivo è quello di andare oltre la mera difesa tecnica e avanzare verso una trasformazione strutturale del modello di sicurezza, sempre più integrato con economia, geopolitica e innovazione tecnologica.
Ovviamente, lo scopo primario è quello di rafforzare la resilienza nazionale, ma subito dopo viene dichiarato quello di sostenere la competitività globale delle imprese americane facendo diventare la sicurezza non solo un costo operativo ma un fattore di crescita economica e digitale.
La strategia si articola attorno a sei direttrici principali, che ridefiniscono il ruolo dello Stato e del settore privato. Tra queste emergono con forza il rafforzamento della deterrenza contro gli attori ostili, l’introduzione di regolamentazioni più stringenti e la modernizzazione delle infrastrutture federali. Gli esperi di Trend Micro hanno analizzato il documento ed estratto alcuni punti chiave.
Il ruolo dell’intelligenza artificiale nella sicurezza nazionale
Uno degli elementi centrali della strategia è il ruolo dell’intelligenza artificiale come fattore duale: opportunità e minaccia. L’AI viene identificata come tecnologia chiave per rafforzare le capacità difensive, ma anche come acceleratore delle minacce.
Le analisi Trend Micro mostrano come il cybercrime stia evolvendo verso modelli sempre più autonomi, basati su agenti AI capaci di operare su larga scala e con velocità macchina e quindi le organizzazioni devono adottare modelli di sicurezza proattivi e automatizzati, in grado di competere con attaccanti sempre più sofisticati e industrializzati. Il tema non è più solo prevenire, ma reagire in tempo reale o, addirittura, anticipare gli attacchi.
Implicazioni per le imprese: più responsabilità e nuovi modelli operativi
La strategia introduce un principio destinato ad avere impatti profondi sul mercato: una maggiore responsabilità per i fornitori di tecnologia e per le organizzazioni che gestiscono infrastrutture critiche. Questo significa che la sicurezza “by design” dovrà entrare nei processi aziendali e nelle architetture digitali, piuttosto che essere aggiunta a posteriori. Dal punto di vista economico, ciò implica investimenti più consistenti ma anche più mirati, con un ritorno in termini di resilienza operativa, continuità del business e fiducia degli stakeholder.
Sovranità digitale e competizione globale
Un altro elemento chiave è il rafforzamento della sovranità digitale. La strategia punta a ridurre la dipendenza da tecnologie esterne e a consolidare un ecosistema nazionale forte, in grado di competere a livello globale. Questo approccio ha implicazioni dirette anche per il mercato europeo, dove temi analoghi – dalla NIS2 al concetto di cloud sovrano – stanno emergendo con forza. Inoltre, aggiungiamo noi, questo si configura come un ulteriore sprone alla creazione di un ecosistema europeo di cybersecurity, in grado di fornire tutta la tecnologia che verrà a mancare per “motivi di sicurezza nazionale” in futuro. In altre parole, la cybersecurity diventa un terreno di competizione tra blocchi economici, dove regolamentazione, innovazione e capacità industriale si intrecciano.
Verso un modello di sicurezza “a velocità macchina”
I commenti fatti dagli esperti di Trend Micro convergono sul fatto che il vero punto di discontinuità è rappresentato dalla velocità. Gli attacchi evolvono ormai a ritmi incompatibili con modelli difensivi tradizionali e quindi la strategia americana spinge verso un approccio basato su automazione, intelligence e piattaforme integrate. La sicurezza deve operare alla stessa velocità delle minacce, trasformandosi in un sistema continuo e adattivo. Per le aziende, questo significa ripensare completamente gli stack tecnologici, privilegiando piattaforme unificate e modelli operativi orientati alla gestione del rischio in tempo reale. Questo comporta un impegno notevole dal punto di vista di budget, ma soprattutto la necessità per gli europei di ripensare la propria necessità di sovranità tecnologica, accelerando per sopperire agli sviluppi che vedremo diventare sempre più estremi nei prossimi anni.
Iran’s hackers are on the offensive against the US and Israel
Israeli authorities say it has launched thousands of wiper attacks on Israeli companies, successfully hitting about 50. Its operatives’ hacking of security cameras across Israel and the Gulf has helped target drone and missile strikes, said Gil Messing, at Israeli cyber security company Check Point Software.
Tehran is also aligning its cyber capabilities with its regular war effort. Its hackers showed a “new level” of “scale, effect and sophistication” by coordinating strikes with the mass text messages sent to Israeli citizens, Messing said.
But for all the noise, some analysts are surprised that Tehran has not struck more decisive strategic targets. In the past, it has attacked American and Israeli critical infrastructure, including water treatment plants, but has not struck similar blows during the current conflict.
There are a handful of possible explanations: early Israeli strikes may have weakened Iran’s capabilities; Tehran might have hobbled its own hackers by throttling its Internet for domestic censorship; and it can just take time to design the complex malware needed for big attacks.
They may also have found their way undetected into sensitive economic or military targets, squatting inside to suck up information. “They could have long-term access that they are not ready to burn,” said Andy Piazza at cyber security firm Palo Alto Networks.
But if it can get its hackers firing, US defenses are uneven, some experts say.
“If they’re given time and space to regroup, [Iran] could very well develop the capabilities to deliver something more decisive,” said Matthew Ferren at the Council on Foreign Relations.
In Israel, critical-structure cyber security is handled by the state, where in the US and Europe the private sector has to protect itself but can seek government help post-hack. And the US has structural weaknesses caused by the early Internet’s decentralized adoption and the sheer size of the country and its dispersed infrastructure.
US defensive capabilities recently began further atrophying owing to the Trump administration’s clashes with CISA, the agency tasked with protecting critical infrastructure, analysts said. CISA has not had a permanent director since January 2025 and is operating at around a third of its normal staffing.
“I am concerned,” said Emily Harding of the Center for Strategic and International Studies. “The cat is out of the bag at how weak we are defensively.”
Intesa Sanpaolo, multa da 31,8 milioni per un data breach durato oltre due anni
Un data breach protratto per più di due anni, migliaia di accessi indebiti e sistemi di controllo ritenuti inadeguati. Con queste motivazioni il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato Intesa Sanpaolo con una multa da 31,8 milioni di euro, una delle più rilevanti in ambito bancario.
Accessi abusivi e controlli inefficaci
L’istruttoria dell’Autorità, avviata dopo la notifica del data breach nel luglio 2024, ha accertato che un dipendente della banca ha consultato senza alcuna giustificazione le informazioni bancarie di 3.573 clienti. Gli accessi indebiti sono stati oltre 6.600 e si sono verificati tra il 21 febbraio 2022 e il 24 aprile 2024.
Il dato più critico riguarda l’assenza di rilevazione: i sistemi interni di monitoraggio non sono stati in grado di individuare tempestivamente l’anomalia, evidenziando lacune strutturali nei meccanismi di prevenzione e controllo.
Coinvolti anche clienti ad alto rischio
Tra i soggetti interessati figurano anche clienti definiti “ad alto rischio”, inclusi individui con ruoli pubblici di rilievo. Secondo il Garante, in questi casi sarebbero stati necessari presidi di sicurezza rafforzati, che invece non risultano adeguatamente implementati.
L’episodio evidenzia un deficit nella gestione dei profili più sensibili, che richiedono livelli di protezione differenziati.
Violazioni dei principi GDPR
L’Autorità ha rilevato la violazione di principi cardine del GDPR, in particolare quelli di integrità e riservatezza dei dati, oltre al principio di accountability.
Il modello operativo adottato dalla banca, che consentiva agli operatori un accesso esteso e trasversale all’intera base clienti, non era accompagnato da controlli efficaci per prevenire o individuare utilizzi impropri. Una configurazione ritenuta non proporzionata rispetto ai rischi.
Gestione del data breach sotto accusa
Ulteriori criticità sono emerse nella gestione dell’incidente. La notifica del data breach è stata giudicata tardiva e incompleta rispetto agli obblighi normativi. Anche la comunicazione agli interessati è avvenuta in ritardo, solo dopo un intervento del Garante del 2 novembre 2024.
Secondo l’Autorità, questi ritardi hanno compromesso la possibilità di un intervento tempestivo a tutela dei diritti degli utenti coinvolti.
Sanzione e misure correttive
Nel quantificare la sanzione, il Garante ha considerato la gravità e la durata delle violazioni, il numero elevato di clienti coinvolti e la natura dei dati trattati.
È stato tuttavia valutato anche l’intervento successivo della banca, che ha introdotto misure correttive per rafforzare i sistemi di controllo interno e i presidi di sicurezza.
Nonostante ciò, la condotta complessiva è stata ritenuta illecita, portando all’applicazione della sanzione da 31,8 milioni di euro.
Il precedente Isybank: profilazione illecita su 2,4 milioni di clienti
La sanzione si inserisce in un contesto recente già critico per l’istituto. Solo due settimane fa, il Garante privacy aveva inflitto a Intesa Sanpaolo una multa da 17,6 milioni di euro per il trattamento illecito dei dati di circa 2,4 milioni di clienti coinvolti nel trasferimento verso la controllata digitale Isybank. In quel caso, l’Autorità ha accertato una profilazione effettuata senza adeguata base giuridica, utilizzata per selezionare i correntisti da migrare sulla nuova banca sulla base di criteri come età, utilizzo dei canali digitali e disponibilità finanziarie. Un provvedimento che, insieme a quello sul data breach, rafforza il quadro di attenzione del Garante sulle pratiche di gestione e utilizzo dei dati personali nel settore bancario.
Supply chain software, attacco npm PyPI: 454.000 pacchetti malevoli e il primo worm autoreplicante che ha cambiato tutto
Un attacco alla supply chain software attraverso npm e PyPI non è più un’ipotesi accademica: è il meccanismo operativo che nel 2025 ha permesso la distribuzione di oltre 454.000 nuovi pacchetti malevoli nei registri open-source globali. È una cifra che merita di essere ripetuta, perché racconta qualcosa di profondo sulla fragilità strutturale dell’ecosistema su cui poggia la quasi totalità del software moderno.
Ogni volta che uno sviluppatore esegue npm install o pip install, sta dichiarando fiducia implicita in un registro pubblico che non richiede validazione dell’identità del publisher, non verifica la corrispondenza tra nome del pacchetto e contenuto, e – aspetto decisivo – privilegia automaticamente la versione più recente di ogni dipendenza. In un ecosistema dove i download annuali hanno superato i 9,8 trilioni e i componenti open-source costituiscono l’80-90% delle applicazioni moderne, quella fiducia implicita è diventata l’arma più efficiente a disposizione degli attaccanti.
Il 2026 State of the Software Supply Chain Report di Sonatype – pubblicato il 28 gennaio 2026 e basato sull’analisi di oltre 1,233 milioni di pacchetti malevoli cumulativi – documenta un’evoluzione che non è più quantitativa ma qualitativa: il malware nella supply chain software ha adottato la stessa architettura modulare, la stessa logica di riuso e la stessa capacità di scala che rendono potente l’open-source legittimo. Non stiamo più parlando di script rudimentali nascosti in pacchetti oscuri. Stiamo parlando di campagne industrializzate, persistenti, spesso orchestrate da attori statali, che trattano npm e PyPI come canali di distribuzione a basso attrito verso macchine di sviluppo e pipeline CI/CD – ambienti che, per definizione, sono vicini ai dati sensibili e all’accesso di produzione.
Questo articolo analizza i tre eventi che, tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026, hanno reso impossibile ignorare la portata del problema: la campagna Lazarus “Graphalgo”, l’attacco “XPACK ATTACK” e – soprattutto – il worm autoreplicante Shai-Hulud, che ha dimostrato che la propagazione autonoma nei registri open-source non è più teoria, ma realtà operativa.
L’anatomia di Graphalgo: come Lazarus ha trasformato un colloquio di lavoro in un trojan multi-stadio
Il 12 febbraio 2026, ReversingLabs ha pubblicato l’analisi dettagliata di una campagna denominata “Graphalgo” – dal nome del primo pacchetto malevolo pubblicato su npm – attribuita con grado di confidenza medio-alto al Lazarus Group nordcoreano. La campagna era attiva dal maggio 2025 e rappresenta un salto qualitativo nelle operazioni di supply chain poisoning condotte da attori statali.
Il meccanismo è sofisticato nella sua semplicità psicologica. Gli attaccanti contattano sviluppatori JavaScript e Python attraverso LinkedIn, Facebook e Reddit, proponendo opportunità lavorative presso “Veltrix Capital” – una società fittizia presentata come operatore blockchain e crypto exchange, completa di domini registrati (veltrixcap[.]org, veltrixcapital[.]ai) e organizzazioni GitHub con repository apparentemente legittimi. Ai candidati viene chiesto di completare un “coding test” come parte del processo di selezione. I repository contengono dipendenze che puntano a pacchetti compromessi su npm e PyPI.
Qui sta il genio tattico: quando la vittima esegue o fa il debug del codice di test, il package manager installa automaticamente le dipendenze malevole. I pacchetti agiscono come loader di primo stadio, scaricando un Remote Access Trojan (RAT) dall’infrastruttura C2 controllata dagli attaccanti. Il RAT è in grado di eseguire comandi arbitrari, caricare e scaricare file, elencare i processi in esecuzione e – dettaglio rivelatore – verificare la presenza dell’estensione browser MetaMask, indicando un interesse specifico per il furto di asset crittografici. Sono state identificate tre varianti del RAT, scritte in JavaScript, Python e Visual Basic Script.
ReversingLabs ha identificato complessivamente 192 pacchetti malevoli in due lotti distinti: quelli con “graph” nel nome (apparsi su npm dal 2 maggio 2025 e su PyPI dal giugno 2025, progettati per mimare librerie legittime come graphlib e networkx) e quelli con “big” nel nome (apparsi su npm dal 17 novembre 2025 e su PyPI dal 9 dicembre 2025, probabilmente collegati a una seconda campagna di facciata ancora non identificata).
L’esempio emblematico è il pacchetto npm bigmathutils: la prima versione, benigna, è stata pubblicata e ha accumulato oltre 10.000 download. Solo a quel punto – quando la fiducia era stata costruita attraverso i numeri – gli attaccanti hanno iniettato il payload malevolo nella versione 1.1.0, pubblicata poco prima dell’11 febbraio 2026. Una strategia di attivazione ritardata che sfrutta la meccanica stessa dell’ecosistema: più download ha un pacchetto, più appare legittimo, più viene installato senza scrutinio.
L’attribuzione a Lazarus si basa su pattern ricorrenti documentati in operazioni precedenti: finti colloqui di lavoro come vettore di contatto iniziale, storie a tema crypto, malware multi-stadio con offuscamento stratificato, infrastruttura C2 protetta da token e – dato forense significativo – timestamp nei commit Git allineati al fuso orario GMT+9, quello della Corea del Nord. La campagna è una ramificazione diretta di operazioni precedenti come VMConnect (PyPI e GitHub) e Contagious Interview, documentate da Socket, Unit 42, Phylum e Veracode.
Il dato strategico: il design modulare di Graphalgo consente a Lazarus di sostituire le “facciate” (Veltrix oggi, un altro nome domani) mantenendo invariata l’infrastruttura backend di payload e C2. Questo significa che altre false aziende, altri pacchetti e altri test di codifica sono non solo probabili, ma inevitabili.
XPACK ATTACK: quando l’installazione diventa estorsione
Lo stesso giorno della divulgazione di Graphalgo, The Hacker News ha riportato la scoperta di una seconda campagna, indipendente da Lazarus ma emblematica dell’evoluzione creativa del malware nella supply chain. Denominata “XPACK ATTACK” da OpenSourceMalware e registrata per la prima volta il 4 febbraio 2026, questa operazione rappresenta un modello di monetizzazione completamente inedito: l’estorsione diretta durante l’installazione del pacchetto npm.
I pacchetti, tutti caricati dall’utente “dev.chandra_bose”, abusano del codice di stato HTTP 402 (“Payment Required”) per creare quello che appare come un legittimo paywall. Come ha spiegato il ricercatore Paul McCarty, l’attacco blocca l’installazione fino a quando la vittima non paga 0,1 USDC/ETH al wallet dell’attaccante, raccogliendo nel frattempo username GitHub e fingerprint del dispositivo. Se la vittima rifiuta di pagare, l’installazione fallisce dopo oltre cinque minuti – e lo sviluppatore potrebbe non rendersi nemmeno conto di aver incontrato malware piuttosto che un legittimo sistema di licensing.
XPACK ATTACK è significativo non per la sua scala (modesta) ma per il precedente concettuale che stabilisce: la monetizzazione del malware open-source non richiede più l’esfiltrazione di credenziali, l’installazione di backdoor o il deployment di ransomware. Può avvenire direttamente nell’atto stesso dell’installazione, sfruttando un meccanismo HTTP standardizzato che conferisce un’aura di legittimità tecnica all’estorsione.
Shai-Hulud: il worm che ha dimostrato che la propagazione autonoma è possibile
Se Graphalgo rappresenta la sofisticazione dello state-sponsored supply chain attack e XPACK ATTACK l’innovazione nel modello di monetizzazione, il worm Shai-Hulud è l’evento che ha ridefinito il perimetro della minaccia. Identificato per la prima volta il 15 settembre 2025 da ReversingLabs e oggetto di un advisory dedicato della CISA, Shai-Hulud è il primo malware autoreplicante nell’ecosistema npm – un worm che si propaga sfruttando le credenziali dei maintainer compromessi per pubblicare versioni avvelenate dei pacchetti che questi mantengono, creando una catena di infezione esponenziale senza intervento umano diretto.
Il meccanismo di propagazione è elegante nella sua brutalità. Una volta installato attraverso un pacchetto compromesso, il worm esegue discovery del sistema locale utilizzando TruffleHog – un tool legittimo di scansione segreti capace di identificare oltre 800 tipi diversi di credenziali – alla ricerca di token GitHub, NPM, chiavi AWS, GCP e Azure; esfiltra le credenziali raccolte verso un endpoint controllato dall’attaccante; crea un repository pubblico GitHub denominato “Shai-Hulud” sotto l’account della vittima, pubblicando i segreti rubati; utilizza i token npm rubati per autenticarsi nel registro come lo sviluppatore compromesso; identifica gli altri pacchetti mantenuti dallo stesso sviluppatore, inietta codice malevolo e pubblica versioni compromesse – permettendo al worm di propagarsi ai downstream user di quei pacchetti.
Il “paziente zero” identificato è il pacchetto rxnt-authentication versione 0.0.3, pubblicato il 14 settembre 2025. Da quel punto, la CISA ha confermato la compromissione di oltre 500 pacchetti. Ma è la seconda ondata, denominata “Shai-Hulud 2.0” e individuata nel novembre 2025, ad aver mostrato la vera portata della minaccia: 795 pacchetti compromessi, molti dei quali ampiamente utilizzati. Il pacchetto @asyncapi/specs, ritenuto il “paziente zero” di questa seconda ondata, contava da solo oltre 100 milioni di download lifetime. Complessivamente, i pacchetti compromessi – tra cui quelli di progetti come AsyncAPI, Zapier, PostHog e Postman – totalizzavano decine di milioni di download settimanali.
Shai-Hulud 2.0 ha introdotto diverse innovazioni rispetto alla prima variante. L’esecuzione del codice malevolo avviene nella fase preinstall anziché postinstall, ampliando drammaticamente la superficie d’impatto perché il malware si attiva prima che qualsiasi test o controllo di sicurezza possa intervenire. Il worm può infettare fino a 100 pacchetti npm (contro i 20 della prima versione). E, dettaglio particolarmente aggressivo, se non riesce né a replicarsi né a esfiltrare dati, tenta di cancellare la directory home dell’utente.
La tecnica di esfiltrazione ha introdotto il concetto di “cross-victim exfiltration”, documentato da Datadog Security Labs: le credenziali di una vittima vengono pubblicate in un repository GitHub associato a una vittima diversa e non correlata. Questo significa che cercare nei propri repository potrebbe non rivelare i dati esfiltrati dal proprio ambiente. Se il malware non trova credenziali GitHub disponibili localmente, cerca proattivamente su GitHub i repository di esfiltrazione creati da altre vittime e tenta di utilizzare i token compromessi di queste ultime per continuare la propagazione.
La risposta è stata significativa. Microsoft ha pubblicato una guida dettagliata per la detection e l’investigazione, introducendo una nuova funzionalità in Microsoft Defender for Cloud basata su agentless code scanning per identificare i pacchetti Shai-Hulud 2.0 tramite SBOM. Palo Alto Networks Unit 42 ha fornito un’analisi tecnica approfondita con regole di detection. GitHub, che mantiene il registro npm, ha introdotto nuove misure di hardening: 2FA obbligatorio per tutte le pubblicazioni locali, limitazione della durata dei token a sette giorni, revoca dei classic token dal 9 dicembre 2025, e promozione del trusted publishing – un approccio pionierato da PyPI che rimuove i token API dalle pipeline di build.
La scala industriale: numeri che raccontano una mutazione
I tre eventi descritti non sono anomalie. Sono manifestazioni di una tendenza strutturale documentata dal report Sonatype 2026 con una granularità senza precedenti: 454.648 nuovi pacchetti malevoli identificati nel solo 2025, che portano il totale cumulativo a 1,233 milioni. La crescita anno su anno è del 75%.
Il dato più significativo non è la quantità ma la distribuzione: oltre il 99% del malware open-source si concentra su npm. Non è casuale. npm è il registro più grande al mondo, con il maggior volume di download, la minore frizione nella pubblicazione e – crucialmente – nessun requisito di validazione del namespace. Un attaccante può pubblicare un pacchetto con qualsiasi nome, e il tooling dell’ecosistema tende a preferire la versione più recente di ogni dipendenza. È una combinazione di fattori che rende l’avvelenamento strutturalmente facile.
Il 55,9% di tutti i pacchetti malevoli registrati nel 2025 è classificato come “repository abuse”: gli attori trattano i registri come piattaforme, automatizzando la pubblicazione e iterando rapidamente per massimizzare la copertura. Il 27,5% rientra nella categoria “Potentially Unwanted Application” – pacchetti vuoti, demo con credenziali hardcoded, framework per bot di spam su messaging app. Ma il restante è malware operativo: dropper, infostealer, RAT, cryptominer, credential harvester.
L’attore più prolifico è il Lazarus Group, che secondo Sonatype ha individuato oltre 800 pacchetti associati a Lazarus nel 2025, evolvendosi da semplici dropper e cryptominer a catene di payload a cinque stadi che combinano dropper, furto credenziali e accesso remoto persistente. Solo nel primo semestre 2025, Sonatype ha bloccato 234 pacchetti npm e PyPI malevoli attribuiti a Lazarus, stimando fino a 36.000 vittime potenziali.
La campagna IndonesianFoods, scoperta nel novembre 2025, ha aggiunto un’altra dimensione: oltre 150.000 pacchetti pubblicati da un sistema automatizzato che genera un nuovo pacchetto ogni pochi secondi. La campagna, attiva da oltre due anni prima di essere individuata, sfruttava il protocollo TEA per monetizzare attraverso token blockchain le metriche di impatto artificialmente gonfiate.
È importante precisare che, a differenza di Shai-Hulud, il meccanismo di propagazione di IndonesianFoods richiede esecuzione manuale e non costituisce un worm nel senso stretto del termine, come evidenziato da Socket.dev. Tuttavia, la scala dell’operazione resta impressionante. Come ha osservato Garrett Calpouzos di Sonatype, dopo GlassWorm e l’hijack di chalk/debug, IndonesianFoods è l’iterazione successiva dello stesso playbook: ogni ondata di attacchi trasforma l’apertura di npm in un’arma leggermente diversa.
Perché il modello di fiducia dell’open-source è strutturalmente rotto
C’è un paradosso al centro di questa crisi che merita di essere esplicitato: le stesse caratteristiche che rendono l’open-source potente – apertura, riusabilità, distribuzione frictionless – sono esattamente quelle che lo rendono vulnerabile. npm non è stato progettato come sistema di distribuzione di software con garanzie di sicurezza. È stato progettato come commons collaborativo. La fiducia non è un meccanismo di sicurezza verificabile: è un’assunzione sociale.
Il modello di minaccia tradizionale per la supply chain software presupponeva che l’attaccante dovesse compromettere un sistema di build, alterare un artefatto firmato, o sfruttare una vulnerabilità in un componente legittimo. Quello che il 2025 ha dimostrato è che nulla di tutto questo è necessario. Basta pubblicare un pacchetto con un nome plausibile, accumulare download (o acquistarli), e attendere che il tooling di milioni di sviluppatori lo installi automaticamente come dipendenza transitiva.
Il report Sonatype documenta un ulteriore livello di rischio: lo sviluppo assistito da AI amplifica il problema. Analizzando quasi 37.000 upgrade di dipendenze assistiti da LLM, Sonatype ha riscontrato che circa il 28% erano allucinazioni – versioni inesistenti di pacchetti. In alcuni casi, gli LLM hanno suggerito l’installazione di pacchetti effettivamente malevoli. Senza intelligence verificata in tempo reale, l’AI non corregge i dati cattivi: li distribuisce più velocemente.
Le contromisure: dalla fiducia implicita alla verifica operativa
La fine della fiducia implicita nei registri pubblici non è una catastrofe: è un momento di maturazione. Ma richiede un cambio di paradigma operativo che va oltre il singolo strumento. Ecco le contromisure che, sulla base dell’evidenza raccolta, hanno dimostrato efficacia concreta.
Software Bill of Materials (SBOM) come prerequisito – L’SBOM non è più un nice-to-have regolatorio: è l’unico modo per avere visibilità su cosa effettivamente risiede nell’ambiente di build. Microsoft ha introdotto la generazione SBOM agentless in Defender for Cloud specificamente per identificare i pacchetti Shai-Hulud 2.0 – dimostrando che senza un inventario delle dipendenze leggibile da macchina, la detection è cieca. Il Cyber Resilience Act europeo e l’AI Act stanno convergendo sulla richiesta di prova di provenienza, contenuto e controllo lungo l’intero ciclo di vita del software.
Repository firewall e policy di lockfile – Un repository firewall agisce come proxy tra l’ambiente di build e il registro pubblico, bloccando pacchetti noti come malevoli e applicando policy di approvazione prima che qualsiasi pacchetto entri nella pipeline. La policy di lockfile (package-lock.json per npm, Pipfile.lock per Python) impedisce che il tooling risolva automaticamente alla versione più recente, neutralizzando il vettore della delayed malicious update sfruttato da Graphalgo.
Trusted publishing e token hygiene – Dopo Shai-Hulud, GitHub ha imposto 2FA obbligatorio per le pubblicazioni npm locali, limitato la durata dei token a sette giorni e revocato i classic token dal 9 dicembre 2025. Il modello di trusted publishing, già adottato da PyPI, rimuove i token API dalle pipeline di build sostituendoli con attestazioni verificabili legate al provider CI/CD. Ogni organizzazione che pubblica pacchetti su npm dovrebbe adottare questo modello come standard minimo.
Dependency cooldown e binary analysis – I pacchetti malevoli nella supply chain software si eseguono durante l’installazione, prima ancora che il codice venga compilato o testato. Un approccio emergente, adottato da Elastic dopo l’incidente Shai-Hulud 2.0, prevede un periodo di “cooldown” (14 giorni nel caso di Elastic) durante il quale le nuove versioni dei pacchetti non vengono automaticamente adottate, permettendo alla comunità di individuare eventuali compromissioni. L’analisi binaria dei pacchetti e il monitoraggio runtime delle connessioni di rete anomale durante l’installazione sono complementi necessari allo scanning statico del codice.
Separazione degli ambienti e least privilege – Le macchine di sviluppo e gli agenti CI/CD non dovrebbero mai avere accesso diretto a credenziali di produzione, token cloud o segreti critici. Shai-Hulud ha dimostrato che un singolo pacchetto compromesso può raccogliere token GitHub, npm, AWS, GCP e Azure dalla stessa macchina. La segmentazione degli ambienti e il principio di least privilege per le pipeline di build non sono best practice opzionali: sono l’unica barriera tra un’infezione locale e una compromissione dell’infrastruttura cloud.
Il quadro normativo: NIS2, CRA e la responsabilità della supply chain
L’evoluzione normativa europea sta convergendo sulla supply chain software come area di responsabilità esplicita. La direttiva NIS2 (Direttiva UE 2022/2555) richiede alle entità essenziali e importanti di gestire i rischi della catena di approvvigionamento digitale, inclusa la verifica delle pratiche di sicurezza dei fornitori di software. Il Cyber Resilience Act (Regolamento UE 2024/2847), entrato in vigore il 10 dicembre 2024, impone ai produttori di prodotti con elementi digitali di garantire la sicurezza del software lungo l’intero ciclo di vita, incluse le dipendenze open-source. Gli obblighi principali saranno applicabili da dicembre 2027, con quelli relativi alla gestione delle vulnerabilità e alla segnalazione degli incidenti in vigore già da settembre 2026.
Questo significa che un’organizzazione europea che subisce una compromissione attraverso un pacchetto npm malevolo non può più invocare l’imprevedibilità dell’attacco come attenuante. La due diligence sulla supply chain software – SBOM, scansione delle dipendenze, policy di approvazione dei pacchetti – è diventata un obbligo di compliance, non una raccomandazione di best practice.
Prospettive: cosa aspettarsi nei prossimi 12 mesi
La traiettoria è chiara e il suo prossimo punto di accelerazione è identificabile. L’avvelenamento della supply chain software diventerà più sofisticato lungo tre direttrici convergenti.
La prima è l’integrazione con l’ingegneria sociale avanzata. Graphalgo ha dimostrato che il vettore “fake recruiter” è devastantemente efficace perché sfrutta la legittima aspirazione professionale degli sviluppatori. Varianti future sostituiranno le finte aziende crypto con finte aziende AI, finti progetti open-source alla ricerca di contributori, finte conferenze con “workshop pre-evento” che richiedono l’installazione di dipendenze compromesse.
La seconda è la propagazione autonoma. Shai-Hulud ha dimostrato il principio; le varianti successive saranno più silenziose, più selettive e più difficili da rilevare. Un primo segnale è già arrivato: il 20 febbraio 2026, Socket ha identificato SANDWORM_MODE, un nuovo worm stile Shai-Hulud che aggiunge capacità di prompt injection nei coding assistant AI, posizionandosi all’interno sia delle pipeline CI che degli strumenti di sviluppo. Un worm che compromette solo pacchetti con download settimanali superiori a una soglia, che attende settimane prima di attivare il payload, e che esfiltra attraverso canali legittimi (webhook GitHub, API cloud native) potrebbe propagarsi per mesi prima di essere individuato.
La terza è il targeting dei modelli AI e dei sistemi agentic. Sonatype documenta già la presenza di payload malevoli nascosti in modelli AI e container image su piattaforme come Hugging Face. Con l’adozione dei Model Context Protocol (MCP) server e degli agenti AI autonomi che installano dipendenze senza supervisione umana, la superficie d’attacco della supply chain software si sta espandendo verso un territorio dove la velocità dell’infezione potrebbe superare la velocità della detection.
Conclusione: la supply chain software come campo di battaglia permanente
L’attacco alla supply chain software attraverso npm e PyPI non è un’emergenza temporanea da gestire con una patch: è una condizione permanente dell’ecosistema digitale moderno. I 454.648 pacchetti malevoli del 2025, il worm autoreplicante Shai-Hulud, la campagna state-sponsored Graphalgo e l’innovazione estorsiva di XPACK ATTACK sono manifestazioni diverse dello stesso fenomeno strutturale: la fiducia implicita nei registri pubblici open-source è diventata il punto di ingresso più efficiente per gli attaccanti, dagli adolescenti opportunisti agli apparati di intelligence statali.
La risposta non può essere la rinuncia all’open-source – sarebbe come rinunciare all’elettricità perché i fulmini esistono. Ma richiede l’abbandono definitivo dell’approccio “install and trust” a favore di un modello “verify then install”: SBOM operativi, repository firewall, lockfile rigorosi, trusted publishing, segmentazione degli ambienti, monitoraggio runtime. Non come aspirazione, ma come standard operativo quotidiano.
Il report Sonatype 2026 chiude con un’osservazione che vale come monito: il pacchetto malevolo non è più l’intero attacco, ma il primo passo di un’intrusione supply chain più ampia. Per ogni organizzazione che costruisce software – cioè, nel 2026, praticamente ogni organizzazione – il rischio della supply chain software non è un rischio da delegare ai developer: è un rischio da governare al livello del board.
Users hate it, but age-check tech is coming. Here’s how it works.
That initiative, which has maintained a low profile until recently, has scored two big wins. First, Meta announced in December that it would launch age keys on Instagram this year. The Free Speech Coalition, a nonprofit trade association for the adult entertainment industry, has also endorsed age keys as a privacy-preserving way to access pornographic material without compromising identity or security.
Although Privately partners with k-ID on age checks for social and gaming platforms, Privately has not joined the OpenAge Initiative. However, other leading age-check providers have signed on, including Incode, Persona, Socure, and Veratad, as well as platform owners like Meta and game developers like Konami.
K-ID’s corporate affairs officer, Luc Delany, told Ars that age keys are stored in a password manager and are built on FIDO passkey technology that’s “as secure as the login that I use for my bank.”
For users accustomed to storing passwords, letting their devices store an age key may feel natural, especially since it doesn’t require opening an account or sharing an email address. Julian Corbett, the head of the OpenAge Initiative and a co-founder of k-ID, told Ars that some platforms have seen higher adoption of the tech than expected. On one platform that recently launched age keys, for example, about 80 percent of users chose to save them, he said.
For platforms, age keys could become a cost-effective solution. Because the only cost to the OpenAge Initiative is an encrypted handshake when the age signal is shared, platforms could perform “a million age checks using age keys for $3,000,” Delany said.
Participating platforms can set limits on which types of age estimation are accepted and how recently the age check must have been completed. Any age keys lacking the right signals will be rejected.
The OpenAge Initiative’s website provides more details, including developer guides explaining how its double-blind system is designed to protect privacy. Essentially, when someone uses an age key, the age-check service provider requests access to the platform without knowing who the user is. Meanwhile, the OpenAge Initiative knows who the user is but doesn’t know which platform is receiving the age signal. The age check provider ultimately decides “yes” or “no,” granting or denying platform access.
Data Breach sanitari: minacce informatiche e protezione dati personali nel sistema sanitario italiano
Questo articolo fa parte di una serie dedicata all’analisi approfondita della cybercriminalità nel settore sanitario italiano. In questa sezione esamineremo il fenomeno dei data breach sanitari e la loro crescente incidenza nelle strutture sanitarie, analizzando l’evoluzione del concetto di privacy dalla tradizionale riservatezza alla moderna protezione dei dati personali sotto il GDPR.
Crescente rischio dei data breach sanitari e impatto economico della cybercriminalità
Con le seguenti allarmanti parole si avvia la prefazione del tradizionale rapporto CLUSIT 2020 sulla sicurezza ICT[1] in Italia:
Nell’anno appena passato si è consolidata una discontinuità, si è oltrepassato un punto di non ritorno, tale per cui ormai ci troviamo a vivere ed operare in una dimensione differente, in una nuova epoca, in un altro mondo, del quale ancora non conosciamo bene la geografia, gli abitanti, le regole e le minacce”. La convinzione, prosegue il Rapporto, è che sia avvenuto “un vero e proprio cambiamento epocale nei livelli di cyber-insicurezza, causato dall’evoluzione rapidissima degli attori, delle modalità, della pervasività e dell’efficacia degli attacchi.[2]
Il quadro così delineato dal rapporto Clusit va a destrutturare quella convinzione di cybersecurity fin troppo spesso associata a “realtà suggestive” (o fantascientifiche), distanti dalla vita di tutti i giorni, nonché appannaggio dei soli protagonisti della governance statale ed internazionale.
In una comunicazione congiunta, del 13 Settembre 2017, al Parlamento Europeo e al Consiglio traspare, con nitidezza, come i rischi cibernetici stiano aumentando in maniera esponenziale: “Secondo alcuni studi l’impatto economico della cybercriminalità è aumentato di cinque volte tra il 2013 e il 2017 e potrebbe ancora quadruplicarsi entro il 2019. […] Se non miglioreremo sostanzialmente la nostra cybersicurezza il rischio aumenterà in funzione della trasformazione digitale.” Dunque è senza dubbio diventato fondamentale rafforzare una cyber-resilienza attraverso “un solido mercato unico, importanti progressi nella capacità tecnologica nell’Unione e un numero molto più elevato di esperti qualificati”.[3]
Allora il fine che si è indirizzati a perseguire è proprio una accettazione più ampia del fatto che la cybersicurezza rappresenti una sfida sociale comune, motivo per cui dovrebbero essere coinvolti, in ottica di risposta, molteplici livelli: dell’amministrazione pubblica, dell’economia e della società.
Ovvio è come, in tale contesto, alcuni ambiti specifici debbano affrontare altrettanto specifiche problematiche, che impongono una integrazione delle strategie di cybersecurity di carattere generale con quelle di tipo settoriale: ed uno dei settori specifici che, negli ultimi decenni, più di altri ha subito notevoli trasformazioni, con un progressivo utilizzo di nuove tecnologie è proprio quello sanitario.
Il mercato sanitario invero si figura sempre più attenzionato da parte dei c.d. Tech Giants (Google, Amazon, Walmart etc.), i quali promettono di rivoluzionarne le tradizionali modalità di assistenza sanitaria attraverso una digitalizzazione dei servizi e una disintermediazione degli stessi rispetto agli erogatori tradizionali.
Il settore sanitario è presto diventato così un banco di prova paradigmatico per nuove ed ardue questioni, poste innanzitutto ai giuristi, in ragione specialmente della straordinaria mole di dati accumulati, della articolata complessità dei rapporti giuridici che vi si instaurano, nonché della esigenza di garantire il più alto livello possibile di sicurezza e privacy.[4]
Prima di procedere alla disamina delle principali condotte di cyber-criminalità che colpiscono l’healthcare system, si vuole qui fornire una panoramica sulla gravità e pericolosità degli attacchi, in quanto impattanti su un settore altamente vulnerabile: come si può intuire infatti c’è un legame diretto tra gli attacchi informatici subiti dalle strutture sanitarie e le condizioni dei pazienti che si affidano alle loro cure.
A tal fine si richiama il recente report condotto da Ponemon Institute, una delle principali organizzazioni di ricerca sulla sicurezza informatica, in unione con Proofpoint, società leader nel settore della cybersecurity e compliance, dal titolo “Cyber Insecurity in Healthcare: The Cost and Impact on Patient Safety and Care”.[5]
Lo studio vede coinvolti 641 professionisti dell’It (Information technology) quali responsabili, nonché partecipanti all’elaborazione di strategie di sicurezza informatica sanitaria, e fin da subito pone in marcata evidenza come l’89% delle organizzazioni intervistate dichiari di aver subito una media di 43 attacchi negli ultimi 12 mesi, quasi uno a settimana.
Si continua poi andando a delineare i quattro tipi di attacchi più comuni: la compromissione del cloud, l’attacco ransomware, alla supply chain[6], ancora la compromissione delle e-mail aziendali/ spoofing[7] ed il phishing[8].
Ecco che tali attacchi vengono messi in relazione con le loro dirette conseguenze verificatesi in sanità: da ritardi nelle procedure e negli esami, alla degenza più lunga dei pazienti, ad un loro progressivo trasferimento in altre strutture sanitarie, al sorgere di maggiori complicazioni nel fornire prestazioni sanitarie, fino ad un incremento dei tassi di mortalità.[9]
Così difatti recita il quesito formulato nel report, con l’ovvia possibilità per gli intervistati di apporre più di una risposta: “Se la tua organizzazione ha subito queste tipologie di attacchi informatici, quale impatto hanno avuto sulla cura dei pazienti?”.
Fig. 4.1 Elaborazione dati Ponemon Report: cyberattacchi – conseguenze sanitarie.
Si è voluto innanzi graficamente rappresentare i dati raccolti (Figura 4.1) al fine di poter constatare come l’attacco ransomware rimanga a tutti gli effetti una sfida significativa: è difatti la tipologia di attacco informatico con la maggiore probabilità di influire sulla cura dei pazienti rispetto alle altre tipologie malevoli (il 64% delle aziende colpite da ransomware ha registrato ritardi nelle procedure mediche e quasi altrettante hanno visto prolungare le degenze dei pazienti).
Tali risultati rimarcano come le organizzazioni sanitarie dovrebbero dare maggiore priorità alla sicurezza IT, in questo senso commenta Larry Ponemon, presidente e fondatore di Ponemon Institute: “Gli attacchi che abbiamo analizzato mettono a dura prova le risorse delle organizzazioni sanitarie. Il risultato non è solo una enorme perdita economica, ma anche un impatto diretto sull’assistenza ai pazienti, che mette in allarmante pericolo la loro sicurezza e salute”.
A seguire si riportano altri risultati chiave emersi dal report:[10]
a) Dispositivi medici e mobile apps rimangono una delle principali preoccupazioni in tema di cybersicurezza. A tal proposito si usa l’espressione di Internet of Medical Things (IoMT) per indicare tutti i devices medici, di varia natura, collegati ad una struttura o ad un operatore sanitario tramite internet, in grado di generare, raccogliere, analizzare e trasmettere dati sanitari (si pensi a dispositivi indossabili, strumenti per il monitoraggio remoto dei pazienti, pompe di infusione, pacemakers).
Le organizzazioni sanitarie hanno in media più di 26.000 dispositivi connessi alla rete: sebbene il 64% degli intervistati si sia dichiarato preoccupato per la sicurezza inerente a tali devices medici, solamente il 51% di questi afferma che la propria organizzazione si sia effettivamente provvista di strategie di sicurezza informatica di prevenzione e risposta a possibili attacchi contro tali dispositivi.
b) Le organizzazioni si sentono al contempo più vulnerabili e più preparate alla compromissione del cloud: il 75% degli intervistati si dichiara difatti vulnerabile verso tali tipologie di attacchi e il 54% afferma di averne subito almeno uno negli ultimi due anni (le organizzazioni ricomprese in quest’ultimo gruppo arrivano a sostenere una media di 22 compromissioni negli ultimi due anni). Tuttavia, oltre ad essere più vulnerabili, si dichiarano anche maggiormente preparate ad affrontare tali minacce, con il 63% che dichiara di aver optato per l’adozione di misure specifiche al fine di esser preparati nel rispondere a simili cyberattacchi.
c) Il ransomware è la seconda più sentita vulnerabilità con il 72% degli intervistati che ritiene la propria organizzazione esposta a tale cyber-rischio, e con il 60% che sostiene come sia effettivamente la tipologia di attracco che desta maggiori preoccupazioni. Negli ultimi due anni le organizzazioni che sono state sottoposte ad attacchi ransomware (41% degli intervistati), hanno subito una media di tre di questi attacchi.
d) La mancanza di preparazione mette a rischio tanto le organizzazioni sanitarie quanto i pazienti stessi. Meno della metà degli intervistati dichiara di avere effettivamente una strategia documentata da seguire per gli attacchi spoofing/phishing (48%), e ugualmente per gli attacchi alla supply chain (44%).
e) I programmi di formazione e sensibilizzazione al cyber-rischio, insieme al monitoraggio dei dipendenti, rappresentano una delle principali strategie per mitigare le minacce informatiche: solo però il 59% degli intervistati ha dichiarato che la propria organizzazione stia affrontando concretamente il problema della mancanza di cyber-consapevolezza tramite o l’adozione di programmi di training per i dipendenti o monitorando il loro stesso operato.
f) La mancanza di competenze interne, fondi e risorse mettono anch’essi a dura prova la sicurezza informatica complessiva: il 53% degli intervistati sostiene di soffrire la mancanza di competenze interne specializzate e il 46% afferma come il personale lavorativo risulti insufficiente.
g) I cyberattacchi provocano enormi costi. È stato chiesto agli intervistati di stimare il singolo attacco informatico più dannoso subito negli ultimi 12 mesi: sulla base delle risposte ottenute, il costo totale medio per l’attacco informatico più dannoso è stato di 4.4 milioni di dollari, con una perdita di produttività quale conseguenza finanziaria di circa 1.1 milioni di dollari.
Da tale studio si è ricavata l’urgente necessità di investire nella cyber security: si è visto chiaramente come una scarsa protezione IT possa avere effetti assolutamente profondi e tangibili tanto sulla struttura sanitaria quanto sui pazienti. Purtroppo ancora oggi gli investimenti in termini di sicurezza vengono visti unicamente come costi e per questo spesso limitati il più possibile; se invece ci si rendesse conto che si tratta di veri e propri investimenti dotati di un loro ritorno in diminuzione dei rischi, molti incidenti potrebbero essere fortemente limitati se non evitati, assieme ad un ingente risparmio sia di tempo che di denaro.[11]
Così conclude commentando Ryan Witt, healthcare cybersecurity leader di Proofpoint: “L’assistenza sanitaria è rimasta indietro rispetto ad altri settori nell’affrontare il crescente numero di attacchi informatici, e questa immobilità impatta negativamente sulla sicurezza e sul benessere dei pazienti. […]
Finché la sicurezza informatica rimarrà una priorità di basso livello, gli operatori sanitari continueranno a mettere in pericolo i loro stessi pazienti. Per evitare conseguenze drammatiche, le organizzazioni sanitarie devono allora comprendere come la cybersecurity influisca sull’assistenza ai pazienti e mettere in atto i passi necessari per proteggere al meglio le persone e i loro dati”.
Ed è proprio di dati che nel diretto prosieguo si tratterà, o meglio, delle loro sempre più frequenti illecite violazioni, divulgazioni, perdite e compromissioni, anche conosciute col nome di Data breaches.
Data breach
Nuova frontiera della privacy: la protezione dei dati personali
La nozione di privacy trova una sua primordiale accezione nel “right to be alone”[12] teorizzato dai due giuristi statunitensi Warrein e Brandeis nel 1890, traducendosi nel diritto dei singoli alla riservatezza: uno spazio della vita, quasi fisico, da cui il soggetto aveva diritto di tenere esclusi gli altri, a loro volta doverosi di rispettarne l’individualità, una sorta di “tutela dell’intimità privata”.[13]
Sin da subito si può constatare come esso si presenti quale diritto a contenuto essenzialmente negativo, comprendente il non subire ingerenze, il non far conoscere e il mantenere riservate alcune informazioni, piuttosto che a contenuto positivo, che viceversa si avrebbe con l’esercitare un effettivo controllo sulle informazioni medesime.
La definizione di privacy innanzi prospettata appare però, oramai da qualche decennio, non più perfettamente corrispondente alle trasformazioni socio-economiche subite dalla società, soprattutto alla luce della sua preponderante digitalizzazione. Per chiarire, con l’avvento della stagione degli elaboratori elettronici e con l’introduzione della ragnatela del web, la circolazione dei dati personali è divenuta indubbiamente regola fisiologica della società: una società per l’appunto denominata “dell’informazione e della comunicazione”.
Ecco che allora la diffusione e l’utilizzo delle nuove tecnologie e delle reti informatiche hanno prodotto un mutamento semantico del concetto di tutela della privacy: nata come diritto dell’individuo borghese a escludere gli altri da ogni forma di invasione della propria sfera privata (“my home, my castle”), si è sempre più strutturata come diritto di ogni persona al mantenimento del controllo sui propri dati, ovunque essi su trovino, riflettendo così il nuovo contesto in cui ogni persona cede continuamente e nelle forme più diverse dati che la riguardano.[14]
Di qui alcuni studiosi sono arrivati a formulare il cosiddetto “privacy paradox”:[15] le condotte di condivisione di informazioni (si pensi all’uso dei social networks) non sempre implicano anche la consapevolezza da parte degli utenti della divulgazione che i propri dati possono avere. A tal proposito asserisce Antonello Soro, Presidente dell’autorità Garante per la protezione dei dati personali: “Poiché i dati rappresentano la proiezione digitale delle nostre persone, aumenta in modo esponenziale anche la nostra vulnerabilità. La libertà di ciascuno è insidiata da forme sottili e pervasive di controllo, che noi stessi, più o meno consapevolmente, alimentiamo per l’incontenibile desiderio di continua connessione e condivisione”.[16]
D’altronde mentre la violazione di altri diritti fondamentali quali libertà personale, integrità personale, libertà di parola, si risolve più frequentemente in fatti e comportamenti visibili, spesso la violazione del diritto alla riservatezza si risolve in fatti e comportamenti di più difficile percezione, ma ugualmente di estrema gravità. E tale percettibilità delle violazioni è ancora minore in Internet rispetto alla vita reale. Per esser chiari, si voglia fornire un’ esemplificazione.
Se ad un individuo che entrasse in un negozio fosse sfilato il portadocumenti al fine di copiare l’indirizzo di casa e spedire continuamente materiale pubblicitario mirato, o per controllare le ricevute della carta di credito dalle quali ricavare ciò che l’individuo ha comprato nelle settimane precedenti, o ancora per ricavare dalle diverse tessere di cui è in possesso il suo orientamento politico, sindacale ed i suoi interessi sociali, tale soggetto si sentirebbe di certo profondamente leso dall’aver subito grave abuso.
Questo ed altro avviene in rete, e non vi è reazione lontanamente avvicinabile.[17]
Ora, tornando all’evolvere del concetto di privacy, a fronte quindi di un individuo messo a nudo, nella sua intimità, da una tecnologia sempre più invasiva (che è legata al polso da un orologio smart, che entra nelle case con una televisione di ultima generazione, che segue gli spostamenti in auto attraverso l’utilizzo di sensori connessi ad internet), la privacy segue un mutamento di rotta, finendo per essere ridefinita nella più comprensiva nozione di “protezione dei dati”, concetto che va ben oltre ai problemi legati alla difesa della sfera privata, abbracciando regole generali sulla circolazione delle informazioni.[18]
Il diritto alla protezione dei dati personali può essere definito come il diritto a che le informazioni su una persona fisica individuata o individuabile siano raccolte e trattate in modo lecito: esso consiste dunque nel diritto del soggetto cui i dati si riferiscono di esercitare un controllo, anche attivo, su detti dati, che si estende dall’accesso alla loro rettifica.[19]
Si qualifica allora come un diritto proprio di ogni soggetto ad autodefinirsi e determinarsi, dal contenuto fortemente positivo, consistente nell’esercitare un controllo effettivo sul flusso delle proprie informazioni, distinguendosi dalla mera riservatezza quale libertà negativa di non subire interferenze.
Con l’entrata in vigore del GDPR, e la consequenziale modifica al Codice della Privacy intervenuta con d.lgs. 10 Agosto 2018, n. 101, ha trovato allora finalmente realizzazione nell’ordinamento italiano quel microsistema autonomo basato sul riconoscimento di un nuovo bene giuridico di settore: il trattamento dei dati personali, su cui peraltro svariati cenni sono già stati fatti nel discorrere del secondo capitolo, a cui si rimanda.
Si consideri comunque che la stessa giurisprudenza europea condivideva il bisogno di mutare l’approccio consolidatosi negli anni precedenti, basato su di una statica tutela della riservatezza. La Corte di Lussemburgo, infatti, aveva più volte evocato il concetto di “sovranità digitale”, allo scopo di indurre i legislatori nazionali a prendere in debita ed attenta considerazione l’esistenza di un nuovo ordinamento giuridico, l’ordinamento digitale, inteso come spazio immateriale in cui confluiscono e vengono trattati dati personali digitali.
Architravi della nuova disciplina risultano essere i fondamentali principi del consenso e di accountability che, si voglia ripetere anche in questa sede, consiste nella responsabilizzazione di chi è titolato a trattare i dati, cui viene imposta, tramite l’ordine di rendicontazione, una gestione idonea a garantire la piena conformità del trattamento ai principi sanciti dal Regolamento Ue e dalla legislazione interna.[20]
Pare, tuttavia, che l’evoluzione legislativa si sia qualitativamente arrestata, nonostante i proclami in materia di prossime regolamentazioni[21] e nonostante l’approvazione del GDPR: il diritto alla protezione dei dati personali, per come oggi regolamentato, si appalesa anacronistico.
Rimane infatti un diritto che affonda le proprie radici nella società degli anni Settanta, che si apprestava a diventare la Società dell’informazione, un mondo ad oggi profondamente mutato: il dato è sempre meno controllabile, fra Big Data[22] e sistemi in cloud, o comunque sostanzialmente inaccessibile a chi dovrebbe sorvegliare l’applicazione della normativa.
Se da un lato le tecnologie che plasmano la società avanzano ad un ritmo impressionante, dall’altro gli strumenti di protezione effettiva diventano sempre più obsoleti, senza tuttavia essere aggiornati o rimpiazzati, il che causerà conseguenze particolarmente gravi nei settori a maggior rischio, come quello della salute.[23]
Ai fini della trattazione, ciò che è fin qui stato detto nel discorrere di privacy dovrà essere necessariamente trasposto sul piano della sanità, per qualche considerazione.
Ormai è chiara l’evoluzione dal materiale al digitale che negli ultimi anni ha profondamente toccato il sistema sanitario italiano, evoluzione da cui emergono nuovi profili critici non soltanto per quanto riguarda l’efficienza delle cure e l’efficientamento delle strutture sanitarie, ma anche, e soprattutto, per quanto riguarda il coordinamento tra il diritto alla salute e il diritto alla protezione dei dati sanitari dei pazienti.
La nostra Carta Costituzionale all’art. 32 riconosce e tutela il diritto alla salute come diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività,[24] prescrivendo altresì una riserva di legge rafforzata in forza della quale un trattamento sanitario previsto per legge “non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. Formula questa complementare alla tutela della dignità, riconducibile all’art. 2 della Costituzione stessa.[25]
A sua volta, il diritto alla protezione dei dati, trova suo massimo riconoscimento nel secondo articolo costituzionale, in quanto riconducibile anch’esso all’esigenza di assicurare la dignità dell’interessato, che potrebbe essere difatti violata ogni qualvolta si verifichi un qualsivoglia vulnus nelle misure tecniche ed organizzative preposte alla tutela di tali dati.[26]
Entrambi i principi, tutela della salute e protezione dei dati personali, saranno allora meritevoli di una tutela intensa quanto dinamica, in costante adeguamento con l’evoluzione tecnologica e il progresso scientifico: sarà compito del giurista trovare il giusto equilibrio fra efficienza del sistema sanitario e delle cure e rischi per la dignità dei pazienti, derivanti dalla digitalizzazione dei dati sanitari.
Ovvio è infatti come i dati sanitari, se illecitamente trattati, siano suscettibili di esporre l’interessato a forme di discriminazioni rese per l’appunto possibili dalla conoscenza di aspetti particolarmente intimi della persona, quali quelli idonei a rivelarne lo stato di salute.
Ad enucleare le criticità di una sanità digitale si richiamino, ancora una volta, le parole di Soro:
Sotto questo profilo la strada da fare è ancora tanta: recenti ricerche hanno indicato, infatti, il settore sanitario come uno di quelli esposti ai maggiori rischi in termini di cyberattacchi perché carente di un piano organico di sicurezza e protezione, oltre che di risorse necessarie per investimenti sulle infrastrutture informative. Eppure proprio questo dovrebbe essere, invece, il settore su cui investire di più in termini di sicurezza informatica e digitale, per garantire che il processo di innovazione tecnologica sia accompagnato da misure tali da assicurare autenticazione dei dati, loro tracciabilità, accessi selettivi con credenziali univoche, cifrature, sistemi di alert, attività di auditing […] La protezione del paziente da queste vecchie e nuove vulnerabilità deve essere un obiettivo centrale per un sistema sanitario all’altezza delle sfide della società digitale, in cui parallelamente alle opportunità (di ricerca, di cura, di avanzamento delle diagnosi e delle terapie) crescono anche i rischi.[27]
Nozione di Data Breach
I dati personali conservati, trasmessi o trattati da aziende e pubbliche amministrazioni possono essere soggetti al rischio di perdita, distruzione o diffusione indebita, a seguito di attacchi informatici, accessi abusivi, incidenti o eventi avversi (si pensi ad incendi od altre calamità).
Così per data breach (o violazione dei dati personali) si intende ex art. 4 n.12 GDPR “una violazione di sicurezza che comporta, accidentalmente o in modo illecito, la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati”.
Ecco che una violazione di tal genere non può che compromettere quella triade CIA dell’Information Security di cui già si trattava nel previo capitolo, sorretta dai pilastri della riservatezza, integrità e disponibilità.
Si vogliano qui fornire alcuni possibili esempi di condotte riconducibili a tale definizione:
L’accesso o l’acquisizione dei dati da parte di terzi non autorizzati;
Il furto o la perdita di dispositivi informatici contenenti dati personali;
La deliberata alterazione di dati personali;
L’impossibilità di accedere ai dati per cause accidentali o per attacchi esterni, virus, malware etc.;
La divulgazione non autorizzata di dati personali.
Nelle previsioni del Regolamento Ue 2016/679 viene disciplinato in dettaglio il procedimento che il titolare del trattamento[28] dovrà porre in essere nel caso in cui sia in atto una simil violazione dei dati personali.
Dall’art. 33 GDPR si ricava infatti che il titolare del trattamento (soggetto pubblico, impresa, associazione etc.) senza ingiustificato ritardo, e ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne sia venuto a conoscenza, deve notificare la violazione dei dati personali all’autorità di controllo competente (si intenda ivi il Garante per la protezione dei dati personali), a meno che sia improbabile che la violazione stessa comporti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Qualora la notifica al Garante sia effettuata oltre il termine delle 72 ore, dovrà essere corredata dai motivi del suddetto ritardo.[29]
Da ciò si ricava come siano da notificare unicamente le violazioni di dati personali che possono avere effetti significativi sugli individui, causando danni fisici, materiali o immateriali (si pensi alla perdita del controllo sui propri dati personali, ad un danno reputazionale, una perdita finanziaria, il furto di identità, la discriminazione o il rischio frode).
Al terzo comma del medesimo articolo si specifica che tale notifica dovrà avere come contenuto minimo:
Una descrizione della natura della violazione dei dati personali che comprenda, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di persone interessate nonché le categorie e il numero approssimativo dei dati personali interessati;
Il nome e i riferimenti di contatto del responsabile della protezione dei dati (se designato dal titolare) o comunque di un referente competente a fornire ulteriori informazioni;
Una descrizione delle possibili conseguenze della violazione dei dati personali;
Una descrizione delle misure adottate o di cui si propone l’adozione per porre rimedio alla violazione dei dati personali, comprese, se del caso, le misure adottate per mitigare eventuali effetti negativi.
Si noti come il responsabile del trattamento[30] che viene a conoscenza di una eventuale violazione sarà tenuto ad informare tempestivamente il titolare di modo che quest’ultimo possa attivarsi di conseguenza.
Inoltre, a prescindere dalla notifica al Garante, il titolare del trattamento documenta tutte le violazioni dei dati personali, comprese le circostanze ad esse relative, le conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio. Tale documentazione consente alla stessa autorità di controllo di effettuare eventuali verifiche sul rispetto della normativa.
All’art. 34 GDPR viene prevista poi una ulteriore importante incombenza, collegata alla precedente, e cioè la comunicazione della violazione dei dati personali a tutti gli interessati, ovvero alle persone fisiche cui si riferiscono i dati personali oggetto del trattamento. Difatti quando la violazione è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento dovrà necessariamente comunicarla, con linguaggio semplice e chiaro, agli interessati, senza ingiustificato ritardo.[31]
A norma del terzo comma tuttavia tale comunicazione non risulta esser dovuta unicamente nei casi in cui:
Il titolare del trattamento abbia messo in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate di protezione e tali misure siano state applicate ai dati personali oggetto della violazione, in particolare quelle destinate a rendere i dati incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi (si pensi ai sistemi di cifratura);
Il titolare del trattamento abbia successivamente adottato misure atte a scongiurare il sopraggiungere di un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati;
Detta comunicazione richiederebbe sforzi sproporzionati. In tal caso si proceda invece tramite una comunicazione pubblica o simile misura di analoga efficacia.
Nel caso in cui poi il titolare del trattamento non abbia ancora comunicato all’interessato la violazione dei dati personali, la stessa autorità Garante potrà richiedere, dopo aver valutato la probabilità che la violazione rappresenti un rischio elevato, che vi provveda.
Qualora sia rilevata una violazione delle disposizioni del Regolamento Ue, il Garante potrà, ex art. 58 GDPR, prescrivere diverse misure correttive, fra le quali:
Rivolgere ammonimenti ed avvertimenti al titolare o al responsabile del trattamento;
Ingiungere al titolare o al responsabile del trattamento di conformare i trattamenti stessi alle disposizioni del Regolamento, in una determinata maniera ed entro un determinato termine;
Ingiungere al titolare del trattamento di comunicare all’interessato la violazione dei dati personali;
Imporre una limitazione provvisoria o definitiva al trattamento, incluso il divieto di trattamento, nonché ordinare la rettifica o la cancellazione di dati personali;
Infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 83 GDPR, in aggiunta alle misure correttive sopradette, o in luogo di tali misure.
Si ricavi come, quando si parla di violazioni della normativa in materia di privacy, il GDPR disciplini esclusivamente le sanzioni amministrative: il regolamento europeo stabilisce infatti, all’art. 84, che spetti a ciascuno Stato membro fissare autonomamente le sanzioni penali, purché queste ultime siano effettive, proporzionate e dissuasive.
Nel nostro ordinamento, come si avrà modo di approfondire in seguito, si è scelto dunque di mantenere in vigore quanto stabilito dal Codice della Privacy, emanato nel 2003, ed in particolare dagli articoli 167 e successivi, così come riformati dal d.lgs. n.101/2018.
Come sottolineato poc’anzi il GDPR disciplina in dettaglio solamente le sanzioni amministrative, pertanto di natura pecuniaria, senza fissarne un valore minimo: all’art. 83 si dispongono molteplici criteri atti ad orientare il Garante nella quantificazione della sanzione stessa, fra cui:
La natura, la gravità ed altresì la durata della violazione, tenendo in considerazione la natura, l’oggetto o la finalità del trattamento nonché il numero di interessati lesi e il livello del danno da essi subito;
Il carattere doloro o colposo della violazione;
Le misure adottate dal titolare o dal responsabile del trattamento per attenuare il danno subito dagli interessati;
Il grado di responsabilità del titolare o del responsabile del trattamento, tenendo conto delle misure tecniche e organizzative da essi messe in atto;
Eventuali precedenti violazioni pertinenti commesse dal titolare o dal responsabile del trattamento;
Il grado di cooperazione con l’autorità di controllo al fine di porre rimedio alla violazione;
Le categorie di dati personali interessati dalla violazione;
Eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso (si pensi a benefici finanziari conseguiti o perdite evitate).
Ai paragrafi 4 e 5 del medesimo articolo, il GDPR specifica poi che, accertata la violazione, la sanzioni amministrative pecuniarie possano arrivare fino a:
10 milioni di euro, o per le imprese, fino al 2% del fatturato mondiale annuo dell’anno precedente, nei casi in cui, ad esempio, i dati personali vengano trattati in maniera illecita, non venga nominato il DPO (Data protection officer) o non venga comunicato un data breach all’Autorità Garante;
20 milioni di euro, o per le imprese, fino al 4% del fatturato mondiale annuo dell’anno precedente, nei casi più gravi quali l’inosservanza dei diritti degli interessati o il trasferimento illecito di dati personali ad altri Paesi.
Riassumendo, le possibili conseguenze per le organizzazioni che agiscono in violazione del GDPR comprendono sia sanzioni amministrative, che sanzioni penali, come anche condanne al risarcimento del danno ed eventuali misure correttive (si pensi al sopracitato divieto temporaneo di trattamento dei dati personali).[32]
Allora, considerate tali ripercussioni, si intuirà l’importanza di interpretare correttamente le disposizioni Regolamento ed, in particolare, il suo “DNA di fondo”, ossia il sopracitato principio di accountability (traducibile come principio di responsabilizzazione).[33]
Sulla base di tale obbligo di rendicontazione spetterà infatti al titolare del trattamento adottare (e rispettare) tutte le misure tecniche, organizzative e legali necessarie a garantire l’effettiva protezione dei dati personali, consapevole che su di lui stesso, ed in minor parte anche sul responsabile del trattamento, graverà l’onere di documentare e dimostrare ex post la conformità di ogni misura adottata alla normativa Ue.
La chiave per interpretare correttamente la disciplina europea risiede proprio nel termine “dimostrare”: un buon titolare del trattamento farà in modo che ogni misura, ogni procedura, ogni metodologia applicativa sia affidabile, credibile e giustificabile ex post.
Per far ciò risulta necessario sviluppare una forte sensibilità informatica, tecnologica e legale, imparando a valutare in modo appropriato le proprie decisioni, servendosi ad esempio di una Gap Analysis, ossia l’effettuazione di una mappatura completa dei trattamenti, confrontando le misure adottate con i principi stabiliti dal GDPR e verificando l’eventuale sussistenza di difformità , in modo tale da, eventualmente, intraprendere azioni correttive di adeguamento.
Simulazione pratica di un data breach sanitario in ospedale
Si sono definiti i data breach come eventi di violazione della sicurezza di una banca dati, che possono trovare derivazione tanto da semplici errori umani (commessi, ad esempio, nella fase di progettazione od implementazione di un software) quanto, ed è ciò che in questa sede più interessa, da sofisticati attacchi informatici ad opera di cyber criminali.
Si può parlare in tali casi di una “falla” (o per l’appunto, breccia): ossia una fessura nella quale l’hacker può insinuarsi ed avere accesso non autorizzato ai dati personali di un individuo, quali possono essere i dati sulla salute.
L’ambito sanitario infatti, formato da strutture che archiviano ed elaborano un quantitativo considerevole di informazioni sensibili sui pazienti, si presenta, ancor più di altri settori, obiettivo vulnerabile agli attacchi informatici.
Si voglia di seguito, per amor di chiarezza, presentare una simulazione, in ambito ospedaliero, di quelli che possono essere i possibili scenari scaturenti da un data breach, quali: il furto dei dati sanitari, l’eliminazione dei dati stessi e la loro alterazione.[34]
Tizio in tarda serata viene ricoverato per una colecisti, all’arrivo in ospedale viene immediatamente sottoposto a trattamenti ed esami sanitari il cui esito viene registrato in una cartella clinica a disposizione del medico che lo visiterà il giorno seguente. Durante la nottata tuttavia, un gruppo di hacker riesce a “bucare” ed intromettersi nel sistema informatico ospedaliero, grazie ad alcune chiavette USB, contrassegnate appositamente dal logo ospedaliero, precedentemente lasciate in alcune postazioni del reparto col fine di esser scoperte ed in seguito installate dal personale. Gli infermieri infatti inserendo, erroneamente, le pendrive hanno dato immediato innesco al virus informatico artefice della “breccia” nel sistema ospedaliero.[35]
Durante la notte i cybercriminali si sono dunque connessi al database, dove risiedono registrati i dati sanitari di tutti i pazienti, inclusi quelli di Tizio.
Ed ecco così delinearsi i possibili scenari, lesivi rispettivamente dei tre principi cardine della triade CIA, ossia confidenzialità, disponibilità ed integrità:
Scenario 1. La sottrazione del dato. La mattina seguente i dati di Tizio vengono trovati correttamente dal medico curante che procede così con anamnesi, diagnosi e cure appropriate. La degenza ospedaliera di Tizio viene metodicamente seguita, fino alle sue dimissioni definitive.
Tutto procede regolarmente fino a quando però il reparto ICT, dotato di un sistema di tracciamento dei dati correttamente configurato, si accorge dell’avvenuto data breach e del conseguente furto di dati perpetrato.
Ecco che, in conformità alla normativa europea sopra ricordata, verrà redatta e notificata la segnalazione al Garante Privacy contenente gli elementi essenziali richiesti ex art. 33 GDPR (natura della violazione, numero degli interessati coinvolti, le misure adottate per porvi rimedio, etc.).
Da tale momento l’Autorità garante nazionale, in base al principio di accountability, darà avvio all’iter procedurale di controllo e valutazione in merito all’accaduto, vagliando le misure tecniche ed organizzative poste in essere dal titolare del trattamento, iter che potrebbe culminare in un provvedimento amministrativo sanzionatorio, laddove si accertasse una effettiva violazione o un non adeguamento alla disciplina Ue in materia di trattamento dei dati personali.
Si noti come in tale primo scenario non vi siano conseguenze strettamente cliniche pregiudizievoli per il paziente Tizio, questi ha subito infatti unicamente un danno derivante dalla perdita del controllo sui propri dati personali, una lesione della propria riservatezza.
A tal proposito l’art 82 GDPR prevede che “chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del presente regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento”.
Ciò significa che il soggetto danneggiato (ossia l’interessato), a seguito di un trattamento dei propri dati in violazione della normativa GDPR, potrà ottenere il risarcimento di qualunque danno occorsogli, agendo per l’intero indifferentemente contro il titolare o il responsabile del trattamento, tenuti solidalmente al risarcimento (eventuali clausole contrattuali di ripartizione del danno varranno difatti solo nei rapporto interni tra i danneggianti stessi).
A proposito della risarcibilità del danno la Suprema Corte di Cassazione ha, in una recente pronuncia,[36] ribadito come il danno non patrimoniale, pur determinato da una lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali, tutelato dall’art. 2 Cost. e dall’art. 8 CEDU, non si sottrae alla verifica della “gravità della lesione” e della “serietà del danno”. Da una lettura congiunta allora dell’art. 82 GDPR e della pronuncia della Suprema Corte emerge con chiarezza come, ai fini della risarcibilità del suddetto danno, siano necessarie in primis l’esistenza di una violazione del Regolamento 2016/679 e a seguire la dimostrazione dell’entità del danno stesso (nei due aspetti della gravità e della serietà).
In riferimento alla risarcibilità del danno viene poi precisato nel Considerando 146 del Reg. Ue che: “Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento dovrebbero risarcire i danni cagionati ad un soggetto da un trattamento non conforme al presente regolamento, ma dovrebbero essere comunque esonerati da tale responsabilità se dimostrano che l’evento dannoso non sia in alcun modo ad essi imputabile”.
Si ricordi come l’art. 24 GDPR e il Considerando 74 stabiliscano che il titolare debba mettere in atto, previa valutazione della natura, ambito e finalità del trattamento nonché del grado di rischio, le misure tecniche ed organizzative adeguate, prescrivendogli inoltre di esser in grado di dimostrarne l’efficacia.
L’imputabilità del titolare allora dovrà necessariamente esser valutata alla luce dei principi di responsabilizzazione e accountability del GDPR, il titolare (o il responsabile) potrà fornire la prova che il danno si è verificato perché non poteva esser previsto, dato che esulava dalla propria possibilità di controllo (si pensi al caso fortuito o alla forza maggiore) o che sono comunque state opportunamente predisposte tutte le misure tecniche e organizzative per evitare che il danno potesse verificarsi.
Scenario 2. L’eliminazione dei dati. La mattina seguente i dati sanitari di Tizio non vengono trovati, ciò provoca un immediato allarme nel reparto e gli esami clinici vengono ripetuti con urgenza: Tizio subisce perciò un ritardo nel trattamento, ciononostante le sue condizioni mediche non sono gravi. I dati questa volta vengono ritirati “a mano” e si procede con le cure del caso. L’eliminazione dei dati allerta ad ogni modo il reparto ICT che procede ad una diagnostica da cui viene rilevata una eliminazione non autorizzata del dato sanitario: il database viene dunque scansionato ed il sistema bonificato.[37]
Si è assistito anche in tal caso ad una compromissione dei dati personali che ne ha causato una perdita della loro pronta disponibilità, per cui si vedrà ex art. 33 GDPR la stesura e la notifica al Garante privacy dell’avvenuta violazione degli stessi dati sanitari dei pazienti. Da qui prenderà avvio il regolare iter di accertamento e di valutazione da parte dell’Autorità di controllo nazionale in merito alla sicurezza del sistema informatico ospedaliero, vagliandone le misure tecnico-organizzative adottate.
In tale secondo scenario non vi sono parimenti danni seri al paziente, ma si registra comunque un discreto esborso di denaro al fine di pagare le risorse incaricate di sistemare la parte software, nonché ripristinare il corretto livello di sicurezza informatica.
Scenario 3. L’alterazione dei dati. La mattina seguente i dati di Tizio vengono letti dal medico curante che, preoccupato per i valori completamente fuori norma, suggerisce una terapia con un farmaco che peggiora le condizioni del paziente. Da questo momento la salute di Tizio si aggrava celermente, i medici comprendono che vi è una discrepanza fra i risultati riportati nel sistema e le risposte biologiche del paziente. Non trovando una corrispondenza Tizio viene sottoposto ad ulteriori esami clinici per poi, successivamente, vedersi corrisposte le corrette cure ed i trattamenti opportuni.
Rendendosi comunque conto del danno arrecatogli, dovuto ad una non corretta protezione della integrità dei propri dati sanitari da parte della struttura sanitaria, che con molta probabilità non aveva adottato tutte le adeguate misure tecnico-organizzative per prevenire il pericolo di data breach, Tizio si vede intenzionato ad agire per ottenere un risarcimento ex art. 82 GDPR.
Nel frattempo, si apre anche una fase di accertamento della sicurezza dei sistemi informativi dal lato del Garante che, accertato il data breach e il non adeguamento alla normativa europea sulla protezione dei dati, emette un immediato provvedimento con annessa sanzione amministrativo-pecuniaria. Il reparto ICT intanto effettua una riprogettazione dei sistemi di gestione del dato e della sicurezza, andando ad incidere ulteriormente sui costi da sopportare.
Ci si accorgerà di come il terzo scenario sia con probabilità quello con i costi di gestione maggiori, ma soprattutto, di come sia l’unico ad aver realmente messo a rischio la salute del paziente. L’alterazione del dato è sicuramente molto meno visibile e rilevabile rispetto alla sua cancellazione o al suo furto e questo non fa che peggiorare i ritardi nelle reazioni del reparto ICT.
A tal proposito il tempo di rilevazione di un data breach risulta di dirimente importanza: al di là invero del caso in cui sia il malintenzionato stesso a render edotte le vittime circa l’effettuata violazione dei sistemi (spesso, come si vedrà, per chiedere un riscatto al fine di ripristinarne il regolare funzionamento), i tempi generali per suddetta rilevazione risultano ad oggi comunque molto alti.
Ovvio è pertanto che riuscire a monitorare i sistemi e le attività in modo tale da avere la piena capacità di accorgersi di una violazione in atto risulta il requisito imprescindibile per arrivare a prevedere, mitigare, nonché contenere tutti i possibili rischi informatici.[38]
A questo punto della trattazione appare comprensibile incominciare a domandarsi i motivi che si celano dietro a tali cyber-condotte, per quale ragione i dati sanitari siano tanto ambiti e soprattutto che concreto valore abbiano: se questi infatti sono un obiettivo criminale, significa che esiste una domanda di tali dati, e se c’è una domanda deve esserci un ritorno sull’investimento.
Si possono richiamare a tal proposito le parole di Agostino Ghiglia, componente del Garante per la protezione dei dati personali:
Ad oggi il settore meno preparato risulta essere proprio quello sanitario che, tra l’altro, paga il prezzo di gran lunga più caro dal momento che la spesa per i data breach è notevolmente aumentata. È evidente che il comparto sanitario risulti essere il più bersagliato a causa della quantità e qualità dei dati custoditi e che, ovviamente, hanno un notevole valore economico. Gli attacchi criminali non mirano infatti solo a bloccare i sistemi dietro la richiesta di un riscatto, ma soprattutto a capitalizzare i dati sensibili. È fondamentale per questo motivo che le strutture sanitarie prevedano un piano operativo d’azione che racchiuda sia una difesa in ambito tecnologico che un piano formativo del personale dal momento che il più delle volte gli attacchi vengono veicolati con precise comunicazione e-mail.[39]
Il mercato nero della salute
Vanno moltiplicandosi gli studi e le indagini che si interrogano sul perché il rischio cyber imperversi così minacciosamente sul mondo della sanità e, in particolare, sul mercato dei dati sanitari nel dark web[40], al fine di comprendere struttura, profitto ed acquirenti di un fenomeno mondiale così in profonda crescita.
Di seguito si riportano le parole di Soro: “Si tratta del commercio di dati tra i più delicati, in quanto in grado di rivelare gli aspetti più privati della vita, ed espressivi, oltretutto di una condizione di particolare vulnerabilità quale è quella di un paziente ricoverato in ospedale. Che è dunque affidato ad una struttura pubblica, dalla quale deve potersi aspettare non soltanto attenzione e cura, ma anche un assoluto rispetto per la propria riservatezza e dignità”.[41]
Innanzitutto si premetta come il valore di tali dati sensibili sia strettamente legato alla loro stessa tipologia, essi invero possono includere: dati personali identificativi del paziente, indirizzi e-mail, numeri di tessere sanitarie, varie informazioni mediche (esami diagnostici, referti di laboratorio, prescrizioni di medicinali etc.), dati assicurativi, nonché attestati e certificati di laurea in medicina.
Risulta in questa sede opportuno rifarsi al report “Healthcare Cyber Heists” condotto dalla società statunitense di cybersicurezza Carbon Black, datato al 2019. Il rapporto si fonda su un campione di interviste, rivolte a venti manager CISOs[42], ossia soggetti responsabili del definire e sviluppare strategie di sicurezza informatica, in tal caso specificatamente nel settore sanitario.[43]
È fuor di dubbio che tale survey offra unicamente una prospettiva parziale, ma ad ogni modo rilevante per comprendere quanto siano frequenti le cyber-offensive, come vengano rubati i dati sanitari e successivamente venduti.
Si vogliano dapprima riassumere i risultati chiave scaturenti dal rapporto:
a) L’83% delle organizzazioni sanitarie intervistate ha notato un notevole aumento dei cyber attacchi nell’ultimo anno (riferendosi al 2018);
b) I tentativi di intromissione informatica sono stati, in media, 8.2 al mese per ogni endpoint, ossia non per ogni organizzazione, ma per ciascun dispositivo connesso alla Rete;
c) Il 66% delle organizzazioni ha affermato che le offensive non sono solo più numerose ma anche maggiormente sofisticate, testimoniando di esser state bersaglio sia di attacchi ransomware che island hopping[44];
d) All’interrogativo su quale sia la maggiore preoccupazione della propria organizzazione le risposte sono state: la compliance (33%), i limiti di budget e risorse (22%), la perdita dei dati sanitari (16%) la vulnerabilità dei medical devices (16%) e l’impossibilità sopraggiunta di accedere ai dati dei pazienti (13%). Da qui si ricavi forse uno dei maggiori problemi della sicurezza sanitaria: pensare che la compliance (traducibile col termine “conformità”) equivalga alla sicurezza.
Troppe organizzazioni, seppur considerate conformi agli standard generali di sicurezza, sono ad ogni modo state vittime di molteplici violazioni: la conformità a disposizioni normative, regolamenti e codici di condotta è indubbiamente un buon punto di partenza, ma ciò non basta, Troppe organizzazioni, seppur considerate conformi agli standard generali di sicurezza, sono ad ogni modo state vittime di molteplici violazioni: la conformità a disposizioni normative, regolamenti e codici di condotta è indubbiamente un buon punto di partenza, ma ciò non basta, è infatti necessario creare un programma di sicurezza atto a contemplare anche tutte le esigenze specifiche di una organizzazione.
Il rapporto prosegue poi stilando un borsino indicativo di quelle che sono le tipologie di dati sanitari maggiormente vendute sul dark web, disposte di seguito in ordine di valore:
a) I dati in assoluto più costosi, nonché di allarmante diffusione, sono i Provider Data, si possono cioè trovare online i “pacchetti Fullz” ( 4.2) contenenti tutti i documenti di cui si necessita per ricostruire il background di un medico professionista: dati personali identificativi, diplomi di laurea, licenze mediche, nonché documenti assicurativi. Il costo del “pacchetto” si aggira sui 500 dollari.
Si intuisce già la versatilità che tali dati garantiscono nel loro utilizzo: dal procurarsi farmaci soggetti a prescrizione medica (per un uso personale od altresì per rivenderli in rete), fino all’acquisire falsi documenti (passaporti, patenti di guida etc.) con cui un qualsiasi soggetto non qualificato possa porsi come medico nei confronti di organizzazioni come assicurazioni e servizi sanitari.
Ciò che accade dunque vede in primo luogo un hacker compromettere la rete di un fornitore di servizi sanitari al fine di ricavarne documenti amministrativi che possano supportare l’identità contraffatta di un medico, cosicché successivamente un qualsiasi acquirente possa, a proprio vantaggio, presentarsi con la falsa identità del medico de quo.
A seguire le parole del Professor Kevin Curran, dell’università di Ulster:
Dire che i dati dei pazienti siano dalle 10 alle 15 volte più preziosi dei dati inerenti alle carte di credito è una buona stima, dato che tali datioffrono ai criminali informazioni permanenti ed altamente fruttifere”.[45] Ovvio è che nel caso di una carta di credito rubata, questa possa essere istantaneamente disattivata e gli addebiti fraudolenti contestati. Negli ultimi anni poi le banche hanno notevolmente rafforzato la propria sicurezza online incorporando trasferimenti e transazioni più sicure. Nel mondo sanitario il tutto risulta più complesso: i dati rubati non sono facilmente recuperabili e, in verità, non si dispone nemmeno di un chiaro processo per aiutare i pazienti a fronteggiare le conseguenze del furto di identità. È pertanto indispensabile prevedere delle misure proattive al fine di ridurre le probabilità che tale dati vengano trafugati.
Fig 4.2 Annuncio di vendita su AlphaBay, avente ad oggetto un completo pacchetto Fullz “Healthcare Fraud Package”, al prezzo di 500$. Fonte: report Carbon Black, “Healthcare Cyber Heists in 2019”.
b)Altri contenuti sanitari rinvenuti nella darknet, più numerosi e meno costosi dei precedenti, sono i forgeries (o falsificazioni), venduti ad una fascia di prezzo compresa fra i 10 e i 120 dollari. Essi possono assumere la forma di tessere sanitarie contraffatte, come anche di false prescrizioni mediche ( 4.3). Ad un venditore possono difatti esser forniti tutti i dati necessari per realizzare una prescription label personalizzata per l’acquirente, con cui ad esempio possa superare i controlli (quali in aeroporto) che vietano il trasporto di alcuni farmaci senza specifica prescrizione medica.
Fig 4.3 Annuncio di vendita su AlphaBay, avente ad oggetto prescrizioni contraffatte di farmaci Walgreens, al prezzo di 60$. Fonte: report Carbon Black, “Healthcare Cyber Heists in 2019”.
c) Ancora si possono trovare insurance login information, ad un prezzo contenuto di 3.25 dollari per singola credenziale di accesso, il basso costo è dovuto alla rapidità con cui le medesime credenziali possono esser cambiate una volta che la compromissione del database viene scoperta. Comunque, una volta ottenute le informazioni di accesso, l’acquirente può ottenere illecitamente tutte le informazioni riguardanti una determinata assicurazione medica, utilizzabili a loro volta per ricevere cure mediche o medicinali sotto prescrizione.[46]
Si vogliano qui riassumere i fini a cui si può indirizzare il furto dei dati sanitari: la costruzione di false identità, la commissione di frodi ai danni dei sistemi assicurativi, la richiesta di somme di denaro come riscatto al fine di rientrare in possesso dei propri dati, la contraffazione di documenti (certificati di nascita, passaporti etc.), l’emissione di false ricette mediche, nonché l’ottenimento di determinati farmaci.
Non si può nemmeno escludere che fra gli acquirenti nel suddetto sistema di compravendita vi siano anche grandi aziende, interessate parimenti ad entrare in possesso di Big Data altrimenti irraggiungibili, si pensi a grandi imprese farmaceutiche che potrebbero sfruttare i pacchetti di dati medicali in vendita per la ricerca e lo sviluppo di nuovi farmaci, avvantaggiandosi così notevolmente sulla propria concorrenza.
Si sottolinei invero come dai dati sanitari, in una loro forma aggrega, sia possibile derivare, predittivamente, una conoscenza circa: le aspettative di vita di una popolazione, la futura necessità di cure, assistenza o medicinali, la suscettibilità di sviluppare determinate patologie, tutte informazioni altamente sfruttabili per orientare determinate politiche e scelte commerciali ad opera di grandi competitors.[47]
Chiaro è comunque come i dati sanitari protetti di ciascun individuo, quelli che identificano ogni nostra storia di salute individuale, stiano diventando ad oggi miniera d’oro per i cyber criminali.
Così Roberto Setola dell’Università Campus Bio-Medico di Roma: “I dati sanitari sono i più appetibili per i cyber criminali. Sul dark web infatti sono quelli che vengono venduti al prezzo più elevato, ciò è dovuto alla loro grande versatilità: possono infatti risultare redditizi sia vendendoli sia utilizzandoli, sempre da un punto di vista criminale, contro il soggetto a cui appartengono. […] Il problema maggiore è che i dati sanitari non sono ben protetti: il passaggio dalla carta al digitale negli ospedali e nelle strutture sanitarie non è stato accompagnato da un cambiamento culturale degli operatori della sanità esponendo così i dati ad un alto rischio di perdita, furto, nonché alterazione.” [48]
Caso: Ulss 6 Euganea di Padova
Si voglia qui brevemente ricostruire un recente caso di cronaca, al fine di comprendere quanto siano attuali gli argomenti di cui si va trattando e di che ampio raggio siano, penisola italica inclusa.
Il tutto ha inizio il giorno 3 Dicembre 2021, momento in cui cominciano a diffondersi in rete le prime notizie riguardanti un attacco informatico subito dalla Ulss 6 Euganea, ossia l’Unità locale socio sanitaria di Padova. [49]
Non tarda ad arrivare un comunicato da parte della medesima struttura: “L’Ulss 6 Euganea informa che nella notte si è verificato un attacco hacker, che ha comportato il blocco della maggior parte dei server, compromettendone la fruibilità. Stiamo intervenendo con la massima celerità con tutti i nostri tecnici informatici al fine di ripristinare il prima possibile i servizi.”
I criminali hanno agito tramite attacco ransomware, di cui si avrà modo di trattare in seguito, rendendo impossibile accedere alle banche dati ed inviare informazioni alle piattaforme sanitarie, sospendendo le nuove registrazioni dei pazienti, il sistema dei laboratori, alcuni punti tamponi e hub vaccinali.
Di qui le immediate ripercussioni: i padiglioni di tamponi e vaccini (si pensi che in quel periodo si registravano più di 800 positivi in 24 ore a Padova e provincia) hanno dovuto riprendere a lavorare in modalità cartacea, e diversi problemi sono stati riscontrati al pronto soccorso, nelle terapie intensive, nelle radiologie, nei cup e nei laboratori analisi.
Così informa l’Ulss “È in essere una collaborazione stretta con l’Azienda ospedaliera Università di Padova e con il privato accreditato, ai quali vengono convogliati i casi indifferibili. Ove non supportati da reti informatiche esterne, l’Azienda procederà provvisoriamente alla registrazione su supporto cartaceo, che potrà creare inevitabili rallentamenti.”
Inutile dire come si sono adoperati e hanno lavorato strenuamente oltre 60 tecnici del settore al fine di contrastare il blocco, di minimizzare i danni, nonché di bonificare tutte le macchine ospedaliere e certificare quelle “pulite”.
Ad una settimana dall’attacco tuttavia soltanto un terzo dei computer risulta bonificato, ed i problemi persistono: seri danni vengono riscontrati alle infrastrutture IT, non risulta possibile emettere ricette dematerializzate, non possono essere inseriti i dati relativi agli isolamenti domiciliari da Covid-19, sono stati chiusi i punti prelievo e bloccate le prenotazioni specialistiche.
Solo in data 20 Dicembre si percepisce una lenta ripresa, si hanno difatti i primi risultati positivi (quali la riapertura di alcuni punti prelievi), al contempo però cominciano a diffondersi notizie circa una colossale mole di dati sensibili e di credenziali di accesso trafugati, il cui valore di mercato risulta incalcolabile: ecco profilarsi la probabile vera finalità dell’attacco informatico.
Con l’inizio del nuovo anno, dopo circa un mese da quello che è stato uno dei più gravi attacchi alla sanità italiana, sopraggiunge così la rivendicazione dell’attacco da parte del gruppo hacker Lockbit 2.0 che, in un post, avvia una sorta di “countdown”: i dati sottratti dall’azienda sanitaria saranno resi pubblici il giorno 15 Gennaio 2022, salvo pagamento di un riscatto (la somma pareva ammontare sugli 800.000 euro in criptovalute).
Viene dunque immediatamente aperta da parte del Garante della privacy una istruttoria per il data breach, processo mirante a verificare se i dati in possesso dell’Ulss fossero adeguatamente protetti e se sia stato fatto tutto il possibile (ossia adottata ogni misura tecnico-organizzativa necessaria) per evitare che i dati venissero sequestrati ed eventualmente diffusi dai criminali informatici.
Come preannunciato, nel pomeriggio del 15 Gennaio, Lockbit pubblica i dati sanitari, e più precisamente vengono diffuse due cartelle dal nome “Ulss2” e “Ulss3” contenenti all’incirca 9.300 documenti (fra cui pdf, documenti excel, word, etc.) riportanti svariate informazioni: dati sensibili dei pazienti (referti medici, analisi, esiti di tamponi molecolari Covid, coi rispettivi dati anagrafici) tabelle illustrative di stipendi e turni ospedalieri del personale medico-sanitario, nonché informazioni sul budget dei vari reparti e tanto altro ancora.
Non è da escludere che ciò che sia stato divulgato sia solo una quota delle informazioni in possesso del gruppo hacker Lockbit, il quale potrebbe aver nel frattempo rivenduto un’altra importante porzione di dati nell’underground del web.
Da parte dell’Ulss è stato emesso di conseguenza un conclusivo comunicato ufficiale[50] in cui si legge:
Fino ad oggi non sussisteva alcuna certezza che i malviventi fossero riusciti a venire in possesso di informazioni, in che quantità e il loro genere. I criminaliavevano avanzato una richiesta di riscatto in denaro in cambio della non pubblicazione delle informazioni a loro dire sottratte all’Azienda Ulss 6. Tentativo estorsivo prontamente denunciato alle forze dell’ordine e alla Procura della Repubblica. […] La task force dell’Azienda Ulss 6, nel pieno rispetto delle indagini in corso, è al lavoro per valutare entità e tipologia dei dati pubblicati. Si ricorda che le informazioni comparse sul dark web sono altresì frutto di attività illegale e dunque chiunque intendesse consultarle o utilizzarle commetterebbe un reato […] Il confronto e lo scambio di informazioni con la Procura della Repubblica e il Garante per la protezione dei dati personali è costante, siamo a disposizione dei nostri utenti e confidiamo che le indagini di Procura e forze dell’ordine, che ringraziamo per il supporto, permettano di individuare e fermare questi criminali.
Tirando le fila di tale vicenda si può meditare sui danni che ne sono conseguiti: oltre alle perdite economiche riflesse sia a livello regionale che di sistema sanitario nazionale ed al grave danno reputazionale e d’immagine in capo all’Ulss, non si può trascurare l’offesa subita dai pazienti e dai cittadini che si sono visti negare diversi servizi sanitari (si pensi ad una visita specialistica per una malattia degenerativa) o hanno comunque subito dei rallentamenti nelle ricevere le proprie cure.
I dubbi, c’è da dire, permangono: è stato avviato un programma cyber ad hoc e sono state intraprese azioni di miglioramento per scongiurare, l’altrimenti inevitabile, ripetersi di un simile attacco?
Utili risultano, a tal proposito, le parole di Pierguido Iezzi, CEO e fondatore della cyber security company Swascan:[51] “Di base, per rendere sicura una struttura è necessario ridurne il livello di esposizione al rischio cyber. […] Quanto affermato passa per l’adozione tout court dei tre pilastri della cyber security moderna: sicurezza predittiva, preventiva, proattiva.
Bisogna implementare nel perimetro delle strutture un sistema di tecnologie e processi non solo in grado giocare “di risposta” agli attacchi, ma anche in grado di prevederli e anticiparli tramite l’utilizzo di sistemi quali la Threat Intelligence,[52] che sia associata all’expertise di un Centro operativo di sicurezza”.
Inquadramento giuridico: il reato informatico
Si è già potuto rimarcare, nello scorso capitolo, come la rivoluzione informatica abbia consentito la smaterializzazione della realtà fenomenica, con l’introduzione di oggetti privi di sostanza materiale (si pensi al semplice “dato” informatico), intangibili, componenti di una nuova e parallela realtà, quella virtuale.[53]
Tuttavia il progressivo ampliamento degli strumenti informatici e la loro capillare diffusione hanno presto, si è visto, provocato uno sviluppo patologico e distorto dei sistemi di informatizzazione, portando ad una evoluzione delle pratiche criminose: sono emerse molteplici forme delinquenziali nuove, tanto per le modalità di esecuzione, quanto per i beni materiali e giuridici coinvolti, divenendo sempre più urgente l’esigenza di sollecitare un intervento legislativo in materia di diritto penale dell’informatica.
Si avviarono di conseguenza primordiali riflessioni, ad opera di cultori del diritto, incentrate sulla possibile individuazione di nuovi beni giuridici prodotti direttamente dall’informatica, andando presto a delinearsi due orientamenti contrapposti. [54]
Secondo il primo indirizzo, assai diffuso in Europa, i nuovi delitti cibernetici non producevano inediti interessi meritevoli di tutela, bensì introducevano soltanto nuove modalità di aggressione di beni giuridici comunque preesistenti (per chiarire, secondo tale visione, la frode informatica altro non sarebbe che una truffa realizzata servendosi di un computer, e l’interesse aggredito rimarrebbe pur sempre, come per la truffa comune, il patrimonio). Tale corrente di pensiero mirava dunque a sostenere il cosiddetto “metodo evolutivo”, e cioè la necessità di introdurre singole disposizioni specifiche, riferite all’informatica, all’interno delle normative penali previgenti, impendendo così il ricorso a procedimenti interpretativi di tipo analogico, non consentiti in sede penale.
Diversamente, per il secondo indirizzo dottrinario, sviluppatosi per lo più nei Paesi anglosassoni, le nuove tecnologie determinavano il sorgere di nuovi interessi suscettibili di tutela ed era pertanto auspicato un intervento normativo ad hoc specifico e autonomo (seguendo il metodo delle cosiddetta “legge organica”), in grado di disciplinare separatamente dalle normative previgenti l’intero fenomeno criminale.[55]
Per comprendere quale indirizzo sia stato in concreto adottato nel nostro ordinamento, occorre dapprima volgere lo sguardo alla evoluzione normativa in materia di criminalità informatica, costituita da molteplici interventi legislativi fortemente condizionati da indicazioni di fonte sovranazionale.
Il legislatore italiano si è infatti mosso sulla spinta della Raccomandazione del Consiglio d’Europa del 1989 “Sur la criminalité en relation avec l’ordinateur” mirante a che i diversi Paesi instaurassero una stretta collaborazione per la repressione della criminalità informatica, in quanto sempre più contraddistinta da carattere sovranazionale. [56]
Essa proponeva inoltre alle Nazioni aderenti due liste di cybercrimes: una cosiddetta “lista minima” comprendente fattispecie la cui incriminazione, in virtù della loro diffusione e gravità era ritenuta obbligatoriamente necessaria (fra cui la frode informatica, l’accesso non autorizzato ad una rete o sistema, il danneggiamento di dati o programmi) ed una “lista facoltativa”, riguardante invece condotte punibili sulla base della discrezionalità rimessa a ciascun Paese, anche solo con strumenti di tipo amministrativo.
Il legislatore italiano ebbe così il giusto input per rivedere le proprie disposizioni penali in merito ai crimini informatici, dando forma, nello stesso anno, alla Commissione Callà, composta sia da giuristi che da esperti di informatica col fine di arrivare alla stesura di un compiuto disegno di legge, che fu approvato il 23 Dicembre 1993.
Tramite la sopradetta legge n. 547 del 1993 (“Modificazioni ed integrazioni alle norme del Codice penale e del Codice di procedura penale in tema di criminalità informatica”) si è potuto da un lato introdurre all’interno del codice penale nuove fattispecie delittuose (quali gli artt. 615-ter, quater e quinquies) e dall’altro modificare le fattispecie esistenti con il riferimento ai beni informatici (ad esempio, prevedendo che il delitto di attentato ad impianti di pubblica utilità, ex art. 420 c.p., riguardi anche l’ipotesi di danneggiamento o distruzione dei sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o di dati in essi contenuti). [57]
Ne consegue allora come il legislatore italiano abbia optato per il metodo sopraricordato come “evolutivo”, ritenendo che le tecnologie informatiche vadano ad incidere sulle modalità di aggressione a beni giuridici o interessi che rimangono purtuttavia invariati, ossia già oggetto di tutela nelle diverse parti del codice. Rispetto dunque ad altri Paesi, quali gli Stati Uniti o la Francia, che differentemente hanno dedicato ai delitti informatici leggi ad hoc e titoli appositi all’interno dei rispettivi codici, in Italia le nuove norme sono state inserite in diverse parti del Codice penale, ciascuna vicino alla previgente norma ritenuta simile.
Da qui la distinzione dei fatti criminosi che possono essere commessi nel cyberspace in due diverse categorie: i reati informatici “in senso stretto”, che includono fattispecie che presentano espressamente, nella propria formulazione letterale, elementi descrittivi di modalità, oggetti, attività frutto della tecnologia informatica, ossia relativi a procedimenti di elaborazione automatizzata di dati (si pensi all’accesso abusivo “ad un sistema informatico o telematico”), ed i reati informatici “in senso lato”, dove vi rientrano invece fattispecie che, pur non tipizzando espressamente elementi di natura tecnico/informatica, comprendono anche i fatti criminosi commessi nel cyberspazio, costituendo essi semplici forme di aggressione a beni giuridici già tutelati da norme incriminatrici comuni (si pensi al reato di sostituzione di persona, integrato ad ogni modo qualora siano utilizzate le generalità di una diversa persona per creare un falso account tale da indurre taluno in errore).[58]
Ancora ulteriori riforme della legislazione penale sono state in seguito apportate dalla legge n. 48 del 2008, recante la “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, firmata a Budapest il 23 Novembre 2001 e norme di adeguamento dell’ordinamento interno”, per mezzo della quale sono state introdotte alcune modifiche allo stesso codice penale (con l’inserimento degli artt. 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies), al codice di procedura penale, e anche al D.Lgs n. 231/2001 prevedendo la responsabilità degli enti per un’ampia serie di reati informatici. [59]
Come evidenziato comunque nella relazione parlamentare relativa a suddetto disegno di legge “la portata dell’adeguamento normativo da realizzare nel settore del diritto penale sostanziale è risultata modesta, essendo in molti casi già in vigore una disciplina esaustiva, anzi addirittura più incisiva di quella richiesta dalle disposizioni della Convenzione di Budapest medesima”.
Si osservi in conclusione come, volendo contrastare fenomeni legati al funzionamento delle tecnologie, il legislatore debba necessariamente fare i conti con modalità, oggetti e comportamenti di natura squisitamente informatica, ossia elementi indubbiamente ardui da trasporre sul piano normativo.
Il rischio comunque è che l’individuazione di particolari modalità d’azione, volte a dar veste giuridica a determinati fatti criminosi informatici, possa risultare una tecnica di normazione inefficace: il costante aggiornamento delle tecnologie impiegate potrebbe cioè far cadere in rapida desuetudine le norme incriminatrici di settore, insuscettibili di essere aggiornate di pari passo con il celere sviluppo tecnologico.
Per tali ragioni, si è scelto di adottare una tecnica di tipizzazione che, pur impiegando nuove terminologie, non si concentra tanto sulla tecnologia utilizzata, quanto si focalizza più in generale sulle finalità perseguite, o ancora, sugli eventi realizzati. È così che lo strumentario di diritto sostanziale adottato nel nostro sistema penale sembra esser in grado di apprestare strumenti di qualificazione giuridica sempre attuali. [60]
L’accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
Si passi ora ad una breve rassegna delle disposizioni normative che più possono inquadrare giuridicamente le condotte di Data breach per come ivi descritte.
L’esigenza di perseguire l’accesso abusivo a sistemi informatici emerse già alla fine degli anni ’80 quando, precisamente nel 1989, suddetto reato fu inserito nella sopraricordata “lista minima” delle condotte informatiche abusive, proposta dal Consiglio d’Europa nella Raccomandazione sulla Criminalità Informatica, per poi esser così recepito nel Codice penale italiano con la legge n. 547 del 1993, seguendo l’approccio “old wine in new bottles”,[61] che contempla l’accostamento dei cybercrimes ai reati tradizionali.
Più nel dettaglio, con la legge 547/93 sono state introdotte all’interno della Sezione IV, capo III, del titolo XII del Codice penale, dedicata alla disciplina dei delitti contro l’inviolabilità del domicilio, tre disposizioni (gli artt. 615-ter, 615-quater, 615-quinquies) riguardanti, rispettivamente: l’accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, la detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, nonché la diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico.
Ebbene si parta dall’art 615-ter ragionando in primo luogo sulla sua collocazione normativa, ossia nella parte del codice penale per l’appunto riservata ai delitti contro la persona, ed in particolare, nella sezione dedicata alla tutela del domicilio, come a voler dire che il sistema informatico vada in qualche modo assimilato ad una privata dimora.[62]
Nella relazione accompagnante il disegno della citata legge del 1993, il legislatore riconosceva espressamente come i sistemi informatici e telematici rappresentassero ormai “una espansione ideale dell’area di rispetto pertinente al soggetto interessato” a cui, dunque, estendere la tutela della riservatezza della sfera individuale, così come garantito dall’art. 14 della Costituzione.[63]
In tal modo si sono mossi i primi passi verso la formulazione della nozione di “domicilio informatico”,[64] inteso proprio quale spazio ideale di pertinenza della persona (fisica o giuridica): i sistemi informatici e telematici, al pari del domicilio, rappresentano ambienti che devono rimanere riservati e conservati al riparo da ingerenze e intrusioni altrui, luoghi dunque inviolabili, delimitati da confini virtuali paragonabili a qualunque altro spazio privato, in cui un soggetto esplica liberamente la sua personalità in tutte le sue manifestazioni, ed esercita il proprio diritto allo ius excludendi alios.[65]
Di conseguenza l’art 615-ter (con una formulazione simmetrica rispetto all’art 614 c.p.[66]) punisce, nell’ipotesi base, con la pena della reclusione sino a tre anni, colui che si introduce abusivamente, o si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo, in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza.
Stando a tale disposizione risulta passibile di esser punito tanto chi senza esservi autorizzato (da qui il carattere della abusività[67]) entra nel sistema altrui, che il soggetto, pur autorizzato, il quale si mantiene nel sistema oltre i limiti temporali e le modalità consentite: si noti come in entrambi i casi si venga puniti anche se l’introduzione nel sistema non comporti danni o manomissioni, in quanto bene giuridico protetto dalla norma non pare essere l’integrità del sistema informatico o la riservatezza dei dati ivi contenuti, bensì, come poi confermato dalle pronunce dei giudici di legittimità,[68] risulta tutelato il domicilio informatico, quale luogo riservato, nonché estensione naturale del domicilio materiale. [69]
Così come avviene infatti per la violazione di domicilio, che si consuma quando un soggetto si introduce nell’abitazione altrui senza il permesso, la violazione di domicilio informatico, si realizza nel momento in cui un soggetto abusivamente acceda al sistema altrui, risultando ad ogni modo irrilevanti, ai fini della sussistenza del reato, punito a titolo di dolo generico, le finalità specifiche (quali trarre profitto dall’ottenimento di informazioni riservate, o cagionare danni) che abbiano soggettivamente motivato l’ingresso nel sistema, salvo una loro rilevanza per integrare diverse ed ulteriori fattispecie criminose.[70]
Chiaro è infatti, e lo si è potuto capire discorrendo dei casi di Data breach, come l’accesso abusivo sia solitamente prodromico alla realizzazione di reati più gravi, come il danneggiamento di sistemi informatici, nonché connesso alle ancora più frequenti richieste di pagamento di riscatti per ripristinare il sistema stesso violato.
Andando ad operare poi una analisi letterale della norma si aggiunga che una “introduzione”, penalmente rilevante, in un sistema si concretizzi mediante la lettura dei dati ivi contenuti, o eventualmente una loro copiatura:[71] tali condotte, assieme a quella del “trattenimento” nel sistema, devono avvenire invito domino, ossia contro la volontà del titolare del diritto all’esclusione.
Ancora, mentre l’art 614 c.p. consente di tutelare qualsiasi abitazione o privata dimora, l’art 615-ter tutela soltanto quei sistemi informatici o telematici che risultano “protetti da misure di sicurezza”, scelta questa non ampiamente condivisa dai commentatori, in quanto percepita da certi autori al pari di un “proteggo solo le abitazioni munite di una serratura antiscasso”, senza contare che rimangono diversi problemi interpretativi circa cosa si debba intendere per misura di sicurezza.
Parte della dottrina ritiene che non si tratti di mezzi di protezione del luogo ove trovasi il computer (si pensi a lucchetti, porte, guardiani), ossia le cosiddette misure di sicurezza fisico-materiali, bensì mezzi di protezione aventi ad oggetto direttamente ed esclusivamente il sistema informatico o telematico, ossia le cosiddette misure di sicurezza logico-tecniche (si pensi alle password, o alla cifratura dei dati)[72]. Altri, prendendo spunto dal fatto che si parli di misure di sicurezza al plurale, ritengono che una semplice parola chiave o un codice d’accesso non sarebbero sufficienti: le predette misure dovrebbero anzi essere intese come qualcosa di più complesso di una semplice password.[73]
Sembra comunque da preferire la tesi, accolta dalla giurisprudenza consolidata, secondo cui risulta sufficiente una qualunque misura di protezione, che sia anche banale e facilmente aggirabile, appunto perché la ratio sottesa all’inserimento di tale requisito è quella di richiedere un impegno effettivo, da parte dell’interessato, tenuto così a predisporre misure di sicurezza, quali elementi in grado di rendere esplicita e inequivoca all’esterno la propria volontà di riservare l’accesso solo a determinate persone.
Per quanto riguarda le non specificate nozioni di “sistema telematico ed informatico”, queste sono volutamente lasciate in forma aperta dal legislatore, affinché possano essere inquadrate di pari passo e correlatamente allo sviluppo tecnologico.[74]
Per ciò che propriamente attiene alle nozioni di tempus e locus commissi delicti, seguendo la dottrina maggioritaria, si tratterebbe di reato istantaneo, consumantesi nel momento stesso in cui l’agente non autorizzato accede al sistema (o di reato istantaneo ad effetto permanente nell’ipotesi in cui questi vi permanga), ed in quell’esatto luogo in cui è presente il cosiddetto “terminale periferico”, da cui il soggetto agente, quindi da remoto, digita le credenziali di autenticazione, esegue il login ed accede al sistema, superando le misure di sicurezza predisposte, risultando perciò assolutamente irrilevante il luogo fisico in cui si trova effettivamente il server centrale.[75]
In conclusione, si evidenzi come i commi secondo e terzo della norma in discorso contemplino alcune ipotesi aggravate, con rispettive sanzioni più severe, per quel che ivi interessa si noti come si abbia un incremento di pena qualora: dal fatto derivi la distruzione o il danneggiamento del sistema, o l’interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento di dati, informazioni o programmi ivi contenuti; ed anche qualora i sistemi informatici o telematici in oggetto siano di interesse pubblico, quale chiaramente è il settore della sanità.[76]
La detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici
Si è appreso come la riuscita di una intrusione in un sistema informatico dipenda in primo luogo dall’impiego di password e procedure d’accesso, passibili di essere rubate o scoperte con facilità.
Per tale ragione il legislatore è intervenuto in ottica preventiva, delineando una anticipazione della soglia della punibilità, configurando la fattispecie de quo quale reato di pericolo, ed andando così a sanzionare le condotte di detenzione e diffusione abusiva (ossia “illegittima”) di codici di accesso, quali condotte oggettivamente prodromiche ad una successiva indebita intrusione nei sistemi informatici medesimi.
L’art. 614-quater risulta di notevole ampiezza, dal momento che delinea alternativamente come illecite non solo le condotte del procurarsi, riprodurre (ossia duplicare o creare autonomamente), diffondere (divulgare in modo indifferenziato), comunicare (render noto ad un numero chiuso di soggetti), nonché consegnare codici d’accesso, ma altresì il fornire indicazioni tecniche riservate od istruzioni idonee a svelare il metodo attraverso cui si possano aggirare, neutralizzare o superare le barriere di accesso al sistema, così da coprire ogni sorta di comportamento che possa consentire a terzi di acquisire la possibilità di accedere abusivamente a sistemi informatici, anche solo implementandone il patrimonio di conoscenze.[77]
In tutti i casi delineati, ai fini della sussistenza del reato, risulta necessario che tali condotte siano rette dal dolo specifico, consistente nel fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno. Va richiamata a tal proposito la nozione ampia di “profitto”, elaborata dalla giurisprudenza per i reati contro il patrimonio, secondo cui tale vantaggio può essere anche di natura non strettamente patrimoniale (ad esempio qualora il soggetto agisca spinto da mero movente di soddisfazione morale).
Per quanto concerne poi il rapporto fra le due fattispecie incriminatrici agli art. 615-ter e 615-quater si è espressa recentemente la Corte di Cassazione, pronunciatasi per l’appunto su di un caso in materia di accesso abusivo a sistema informatico ed illecita acquisizione ed utilizzo di codici d’accesso.
Come spiegato nella pronuncia “I delitti di cui agli artt.. 615-ter e 615-quater sono posti a tutela del medesimo bene giuridico, ovvero il c.d. “domicilio informatico”, che l’art 615-quater protegge in misura meno ampia (ovvero limitatamente alla riservatezza informatica del soggetto) e l’art 615-ter più incisivamente, operando un più ampio riferimento al domicilio informatico tout court, quale spazio ideale di esclusiva pertinenza di una persona fisica o giuridica”.
La Suprema Corte ha enunciato così il principio di diritto secondo il quale, poiché il delitto di detenzione di codici d’accesso costituisce l’antecedente necessario del più grave reato di accesso abusivo a sistemi informatici, in caso di contestazione dei due delitti in riferimento al medesimo contesto spazio-temporale ed in danno dello stesso soggetto passivo, il primo reato dovrà considerarsi assorbito nella seconda e più grave fattispecie.[78]
Ancora, similmente a quanto previsto per l’accesso abusivo, anche l’art 615-quater, al suo secondo comma, prevede sanzioni più severe qualora il fatto sia posto a danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato, o da altro ente pubblico o da impresa esercente pubblici servizi o di pubblica necessità, oppure altresì quando venga commesso con abuso della qualità di operatore di sistema.
La ratio dietro all’ultima ipotesi aggravata sopra elencata si rinviene nel voler punire più severamente comportamenti illeciti di agevole commissione, dato che l’operatore di sistema, in ragione delle sue funzioni ed attività, si trova in una evidente posizione di vantaggio dal punto di vista attivo, avendo la possibilità di accedere al sistema, alle sue aree riservate e di controllarne le operazioni.
Si specifichi infine come vada considerato “operatore di sistema” non soltanto il tecnico che si trovi ad operare come programmatore o analista sull’hardware o sul software di un sistema informatico, ma anche qualsiasi soggetto che per le funzioni svolte si trovi ad intervenire su di questo stesso in forza di un titolo che glielo consente o glielo impone (si pensi ad un contratto per l’assistenza e/o manutenzione di un sistema informatico), volendosi sanzionare anche il tradimento della fiducia riposta dal titolare del sistema in chi professionalmente dovrebbe prendersene diligentemente cura.
La diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico
L’elemento soggettivo del dolo specifico e la ratio di anticipare la protezione dei sistemi informatici vanno a connotare anche la successiva norma, di cui all’art. 615-quinquies, disciplinante una delle condotte maggiormente pericolose per l’integrità dei sistemi informatici, quale è la divulgazione di programmi informatici aventi effetti distruttivi (ipotesi tipica sono i c.d. virus informatici, frequenti cause di alterazione e danneggiamento dei sistemi in cui riescono a diffondersi e riprodursi).
Si conceda una breve digressione, senza pretesa di completezza.
Il virus è un programma caratterizzato dalla possibilità di espandersi e riprodursi all’interno del software in cui è stato inserito, “infettando” altri programmi e compromettendone la funzionalità. È solitamente di dimensioni molto ridotte (da pochi byte ad alcuni kilobyte) ed è specializzato per eseguire soltanto poche e semplici operazioni impiegando il minor numero di risorse, in modo da rendersi il più possibile “invisibile”.
Un virus di per sé non è un programma eseguibile in maniera autonoma, per attivarsi invero necessita di un software ospite: il virus cioè inserisce una copia di se stesso nel file eseguibile, alterandolo, ed in questo modo quando un utente andrà a “lanciare” il programma infettato, dapprima verrà impercettibilmente eseguito il virus e poi, regolarmente, il programma stesso, e mentre dunque l’utente vedrà, ignaro, l’esecuzione del programma lanciato, non si accorgerà del fatto che il virus sia attualmente in esecuzione e stia compiendo tutte le varie operazioni contenute nel suo codice.
Programmi virus circolano in rete, come anche nei messaggi di posta elettronica, ma possono ugualmente essere contenuti in supporti esterni quali floppy disk, pen drive, cd-rom e dvd.
Sicuramente diverse possono essere le motivazioni sottostanti alla creazione e diffusione di programmi virus, dal comportamento semplicemente vandalico, a comportamenti di natura estorsiva, alla volontà di compromettere la funzionalità di sistemi informatici per ragioni concorrenziali o per interessi economici (si pensi a virus diffusi da tecnici informatici coscienti del fatto che vi sia la possibilità di esser chiamati a ripristinare l’efficienza del sistema).
Tornando alla norma de quo, anch’essa delinea una tutela preventiva, strutturandosi quale reato di pericolo astratto, dal momento che si prefigge di sanzionare condotte propriamente prodromiche rispetto ad un eventuale vero e proprio danneggiamento o malfunzionamento del sistema, che, laddove si realizzi, verrebbe tutt’al più punito ai sensi degli articoli 635-bis e seguenti.
Non vi è dubbio quindi che il reato si consumi anche se il programma nocivo non sia ancora stato inserito in alcun sistema informatico o non abbia ancora prodotto i suoi effetti, ma possieda in concreto le tipiche potenzialità distruttive, come nel caso di virus a tempo od attivazione collegata a particolari condizioni.[79] Suddetto arretramento della soglia di punibilità è determinato dal paradigma preventivo ad oggi dominante: se il fine del diritto penale è invero impedire eventi dannosi o pericolosi, è necessario anticipare la soglia della risposta punitiva allo stadio della realizzazione di atti idonei a determinare tali esiti infausti od addirittura a quella del presunto pericolo derivante da uno specifico comportamento.[80]
Altrettando ovvio è come tale operazione vada a collidere con l’assunto per il quale la sanzione maggiormente afflittiva della libertà personale dovrebbe sopraggiungere soltanto ove si accerti un fatto materiale connotato da reale disvalore e a condizione che non sia rintracciabile, nell’ordinamento giuridico nel suo complesso, un altro strumento in grado di arrecare efficace e pronta risposta al di fuori del diritto penale, dovendosi perciò tendenzialmente evitare i reati di mera disobbedienza e trovare rimedi giuridici alternativi per argine certe pratiche e comportamenti.
La disposizione in questione comunque, per come modificata ed ampliata dalla legge 48/2008, sanziona colui che abusivamente procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o in ogni altro modo mette a disposizione di altri apparecchiature, programmi, o dispositivi informatici vietati, il tutto allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico (o i dati ivi contenuti), ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, od altresì l’alterazione del funzionamento del sistema medesimo.[81]
Si noti come per integrare la fattispecie criminosa possa bastare anche una consapevolezza ben minore del fine di distruzione o danneggiamento: a tal proposito infatti la Giurisprudenza di merito ha ritenuto sufficiente che vi sia l’accertata volontà dell’agente di diffondere il programma unita alla semplice consapevolezza dei suoi concreti effetti.
Opinioni discordanti in dottrina si registrano invece nei riguardi del bene giuridico protetto: secondo un primo orientamento la norma sarebbe posta a presidio del medesimo bene giuridico di cui agli artt. 615-ter e 615-quater, dotando così il domicilio informatico di una tutela rafforzata contro quelle condotte che, per la frequenza e la gravità dei danni che sono in grado di cagionare, rappresentano la minaccia maggiore alla sua integrità.[82]
Viceversa altri indirizzi di pensiero individuano il bene giuridico tutelato nella nozione di patrimonio (nella sua accezione di corretto funzionamento di un sistema informatico e di integrità dei dati ivi contenuti), in tal caso sarebbe stata allora più opportuna una collocazione sistematica della fattispecie all’interno del titolo XIII del codice penale (quale atto a disciplinare per l’appunto i delitti contro il patrimonio).[83]
In merito infine al rapporto fra l’art 615-quinquies e i reati informatici previamente trattati, si evidenzi come, in una sentenza di merito, si sia riscontrato il concorso proprio con l’art 615-ter di accesso abusivo ai sistemi informatici: il virus diffuso nel caso di specie aveva difatti consentito l’accesso ad un sistema informatico violandone le “barriere” protettive.[84]
Per quanto riguarda invece il rapporto con gli artt. 635-quater e quinquies (che verranno trattati nel dettaglio in seguito, in tema di attacchi ransomware), relativi al danneggiamento di sistemi informatici e telematici, ovvio è che vi sia una chiara interconnessione con la fattispecie de quo: in quest’ultima, quale reato di pericolo, le condotte previste verranno punite di per sé, prescindendo dalla verificazione del danno che, semmai, laddove in concreto realizzatosi verrà punito propriamente ex artt. 635- bis e 635-quater.
Si concluda sottolineando come i reati informatici sopra analizzati rientrino a tutti gli effetti fra i reati presupposto previsti dall’art 24-bis del D.lgs. del 2001 n. 231, per come modificato dalla legge 48/2008, ai fini della responsabilità penale degli enti: è stato infatti superato il principio per cui societas delinquere non potest ed è stato delineato come anche gli enti possano esser chiamati a rispondere dei reati posti in essere dai loro amministratori, dirigenti e dipendenti se realizzati nell’interesse o a vantaggio dell’ente medesimo.
All’esordio del suddetto del decreto legislativo (art. 1, comma II) si precisa tuttavia come le disposizioni in esso previste si applichino “agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica”, precisando al terzo comma che saranno viceversa esclusi da tale disciplina “lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, nonché gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale”.
Di conseguenza, ed è il motivo per cui si è voluto inserire l’argomento in trattazione, la dottrina correttamente esclude dal novero dei possibili destinatari della disciplina anche altri soggetti giuridici di natura pubblica che, pur non esercitando pubblici poteri, non si ritiene opportuno possano esser destinatari delle sanzioni indicate nel decreto legislativo n. 231, fra cui si evidenziano: le Aziende ospedaliere e le Aziende sanitarie locali.[85]
Quindi sebbene il D.lgs. 231/2001 possa applicarsi a tutti i soggetti privati del comparto sanità, in quanto inevitabilmente rientranti nelle definizioni di “enti forniti di personalità giuridica/società e associazioni anche prive di personalità giuridica” (quali case di cura, cliniche private, società che gestiscono strutture ospedaliere etc.), le problematiche applicative affiorano nella disciplina relativa agli enti pubblici.
Così infatti la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28699/2010 ha chiarito che
Il tenore testuale della norma è inequivocabile nel senso che la natura pubblicistica di un ente è condizione necessaria, ma non sufficiente, all’esonero dalla disciplina in discorso, dovendo altresì concorrere la condizione che l’ente medesimo non svolga attività economica. [..] Ogni società, proprio in quanto tale, è costituita pur sempre per l’esercizio di un’attività economica al fine di dividerne gli utili”. Per cui, pensando alle Aziende sanitarie locali, queste ultime ai sensi dell’art 3 del D.lgs. 502/1992 risultano qualificabili come enti pubblici operanti secondo le norme del diritto privato ed agenti con il principio di pareggio di bilancio, non risultando pertanto caratterizzate da finalità lucrative dovranno ritenersi escluse dall’ambito applicativo della 231. Pur tuttavia, in ambito regionale la tendenza rimane quella di recepire la disciplina 231 in una ottica di prevenzione da reato, ed anche quale ulteriore garanzia della migliore organizzazione e trasparenza delle PA. [86]
Profili di interdisciplinarietà: il Codice Privacy
Chiaro è che, inevitabilmente, in caso di commissione di reati informatici, si vadano ad intersecare profili di interdisciplinarietà con il trattamento illecito dei dati personali, tanto che una qualsiasi organizzazione, sia essa titolare o responsabile del trattamento, davanti, ad esempio, ad un accesso abusivo al proprio sistema informatico, dovrà avviare indagini interne al fine di verificare se vi sia stata anche una effettiva compromissione dei dati personali ivi trattati ed eventualmente aprire la regolare procedura per la gestione dei casi di violazione dei dati ai sensi dei, già visti in precedenza, articoli 33 e 34 del Regolamento Ue 2016/679.
Tra le varie tipologie di attacchi informatici infatti ve ne sono diversi caratterizzati sovente da una condotta di osservazione, illecita, delle abitudini del soggetto targettizzato, volta ad acquisire il maggior numero di informazioni possibili, così difatti argomenta K. D. Mitnick, noto informatico e hacker statunitense trattando del valore nascosto delle informazioni: “qualunque tipo di informazione ha un suo valore economico, che sia poco utile o irrilevante, perché qualsiasi dato che entra in interconnessione con altri dati può consentire di risalire ad infinite informazioni sempre più importanti o significative”.[87]
È dunque naturale che, affrontando il tema dei reati informatici, vengano in rilievo anche nozioni quali la tutela e la disciplina in materia di riservatezza e protezione dei dati personali.
Si ripeta in questa sede che il Considerando 149, in combinato disposto con l’art. 84 del GDPR, sanciscano come i singoli Stati debbano stabilire le disposizioni concernenti le sanzioni penali applicabili per le violazioni del Regolamento Ue e delle norme nazionali attuative. Nel nostro ordinamento si è scelto così di mantenere in vigore quanto stabilito dal Codice della Privacy, emanato nel 2003, ed in particolare dagli articoli 167 e successivi, così come riformati dal d.lgs. n.101/2018.
Detta soluzione ha tuttavia restituito all’interprete un sistema caotico, ossia caratterizzato da continui rimandi tra normative eterogenee e da conseguenti problemi interpretativi nascenti dalla sovrapposizione di diverse fonti. Ne è scaturito cioè un corpus iuris connotato da sistemi sanzionatori disomogenei, passibili anche di entrare in conflitto fra loro, provocando un inevitabile vulnus ai principi di logicità, ragionevolezza, nonché al canone di proporzione[88]
Infatti, come si vedrà, la scelta di utilizzare norme penali in bianco per sanzionare comportamenti lesivi della privacy mal si concilia con i principi di tassatività e di determinatezza che dovrebbero invece caratterizzare i precetti penali. La tecnica del rinvio poi rischia non solo di estendere eccessivamente l’ambito di rilevanza penale a fatti che sarebbero privi di quel disvalore, ma soprattutto, porta con sé il rischio che il rimando a norme secondarie renda l’opera di interpretazione della condotta vietata di estrema difficoltà tanto per l’interprete, quanto soprattutto per il cittadino che, come noto, dovrebbe invece conoscere il precetto prima della possibile commissione del fatto di reato, con conseguenze negative in termini di certezza del diritto e della pena.[89]
Si faccia a questo punto riferimento ad una delle più importanti norme del diritto penale della privacy, ossia l’art. 167 del Codice in materia di protezione dei dati personali che al primo comma punisce colui che, titolare o responsabile del trattamento, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all’interessato, “operando in violazione di quanto disposto dagli articoli 123[90], 126[91] e 130[92] o dal provvedimento di cui all’articolo 129[93] arreca nocumento[94] all’interessato”.
Ancora, ai sensi del secondo comma, è punito colui che, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero arrecare danno all’interessato, “procedendo al trattamento dei dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento[95], in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2-sexies e 2-octies[96] o delle misure di garanzia di cui all’articolo 2-septies[97], arreca nocumento all’interessato”.
Come sopra anticipato, si tratta di una norma penale in bianco in quanto non contiene una descrizione esaustiva delle condotte vietate, ma anzi, per l’identificazione del precetto vietato, fa rinvio a molteplici altre norme del Codice privacy, stabilenti criteri di liceità di determinati trattamenti di dati personali, la cui violazione andrà ad integrare la fattispecie de quo.
Oltre a ciò, talvolta la condotta a cui la norma fa riferimento è addirittura contenuta in altre disposizioni di rango secondario e di futura emanazione, o in provvedimenti generali del Garante, con le evidenti conseguenze, di cui già si accennava, in termini di vulnus ai principi di tassatività e di determinatezza della fattispecie.
In conclusione si ricordi come uno dei principi cardine del diritto penale sia il ne bis in idem, ossia il divieto di esser sottoposti a processo, o di essere puniti due volte, per il medesimo fatto. Da qui discende il problema del coordinamento fra le conseguenze previste dal GDPR (ed il procedimento innanzi al Garante), con le conseguenze penali ed il relativo processo.
Tale coordinamento risulta in parte gestito proprio dai commi 4 e 5 della fattispecie in esame, i quali si preoccupano di delineare, in via generale, le modalità di collaborazione tra i due soggetti: Garante ed il Pubblico Ministero.
Si prevede infatti che sia il Pubblico Ministero, alla ricezione della notizia di reato di cui all’art. 167, ad informare senza ritardo il Garante, e che sia viceversa quest’ultimo, nell’ipotesi in cui nel corso delle proprie attività ispettive rinvenga elementi da cui si possa presumere sussistente il reato, a trasmettere la relativa documentazione raccolta al Pubblico Ministero. L’Autorità Garante comunque, in virtù dei poteri autorizzativi e di accertamento riconosciuti ex lege, potrà partecipare alle indagini della Pubblica Accusa e svolgerne delle proprie, al fine di raccogliere elementi di prova.
È come se l’Autorità assumesse il ruolo atipico di “coordinatore tecnico” delle indagini preliminari: al termine infatti della sua attività istruttoria dovrà redigere un parere motivato da indirizzare al Pubblico Ministero, la cui decisione in merito all’esercizio dell’azione penale sarà inevitabilmente influenzata. Entrambe le Autorità dovrebbero infine modulare le rispettive sanzioni, conformemente a quanto previsto dal Considerando 149 del Regolamento Ue e nel rispetto dello stesso ne bis in idem, ed in particolare al sesto comma viene prevista una riduzione della sanzione penale nel caso in cui sia già stata riscossa a carico dell’imputato una sanzione amministrativa pecuniaria.[98]
L’analisi dei data breach sanitari rivela un quadro allarmante: il settore healthcare risulta tra i più vulnerabili agli attacchi informatici, con conseguenze che vanno ben oltre il danno economico, compromettendo direttamente la sicurezza dei pazienti. Abbiamo esaminato come la protezione dei dati personali sanitari richieda un approccio integrato tra misure tecniche, organizzative e normative, evidenziando l’importanza del principio di accountability del GDPR.
Nel prossimo capitolo approfondiremo specificamente gli attacchi ransomware, la tipologia di cyberattacco più devastante per il settore sanitario, analizzando le modalità di prevenzione e risposta a queste minacce sempre più sofisticate. Per una comprensione completa del fenomeno, scarica il white paper di Maria Vittoria Zucca dal titolo “La cybercriminalità nel settore sanitario: anamnesi, diagnosi e prognosi di una ‘patologia’ informatica”.
Fonti:
[1] Per ICT (acronimo di Information ad Communications Technology) si intendono tutti i processi e le pratiche connesse alla trasmissione, ricezione ed elaborazione dei dati e delle informazioni.
[2] Per una sua approfondita analisi si rimanda al Rapporto Clusit 2020 sulla sicurezza ICT in Italia reperibile al sito internet https://clusit.it/
[4] E. Macrì, “Il quadro giuridico del cyber risk”, in Capire il rischio cyber: il nuovo orizzonte in sanità, whitepaper SHAM Italia, 2021, pp. 15 – 22.
[6] Un attacco alla supply chain (chiamato anche attacco di terze parti) avviene quando l’aggressore accede alla rete di un’azienda tramite una terza parte fornitrice. Questo tipo di attacco necessita di un software o di una singola applicazione compromessa per diffondere il malware nell’intera catena di fornitura. Di solito prende di mira il codice sorgente di un’applicazione, inserendo così il proprio codice dannoso nel sistema.
[7] Per spoofing ci si riferisce all’impersonificazione da parte di un hacker di un altro dispositivo o di un altro utente su una rete al fine di impadronirsi di dati, diffondere malware o superare dei controlli di accesso.
[8] Per phishing si intende quel tipo di attacco che consiste nell’inviare e-mail malevoli scritte appositamente con lo scopo di spingere le vittime a cadere nella trappola dei cybercriminali. Spesso lo scopo infatti è di portare gli utenti a rivelare informazioni bancarie, credenziali di accesso o altri dati sensibili.
[9] Ponemon Institute, op. citata supra a nota 117, p. 11
[10] Ponemon Institute, op. citata supra a nota 93, p. 5
[11] A. Gelpi, “La Sicurezza dei dati sanitari”, in Torino Medica. La rivista dell’ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Torino, anno XXXIII, numero 3-4, 2021, pp. 11-21.
[12] S. Warren, L.D. Brandeis, “The right to Privacy”, in Harvard Law Review, Vol. 4, No. 5, 1890, pp.193-220.
[13] P. Rescigno, Diritti della personalità, Enc. Giur. Treccani, Roma, 1994.
[14] S. Rodotà, Il mondo nella rete. Quali i diritti, quali i vincoli, Laterza-la Repubblica, Roma-Bari, 2014, pp. 27-32
[15] S.B. Barnes, “A privacy paradox: Social networking in the United States”, in First Monday, Issue 11/9, 2006.
[16] Intervento di A. Soro, Presidente dell’autorità Garante per la protezione dei dati personali, Big Data: La nuova geografia dei poteri, in occasione della Giornata Europea della protezione dei dati personali, 30 Gennaio 2017.
[17] Per un dettagliato approfondimento sul tema si rimanda a N. Lugaresi, Internet, privacy e i pubblici poteri negli Stati Uniti, Giuffrè editore, Milano, 2000.
[18] F. Carlino, “L’origine della privacy e l’esigenza di tutelare i dati personali”, in Iusinitinere, Rivista Semestrale di diritto, ISSN 2724-2862, 4 Luglio 2020, aggiornato 13 Luglio 2020, pp. 1-13.
[19] G. Finocchiaro, Il nuovo regolamento europeo sulla privacy e sulla protezione dei dati personali, Zanichelli editore, Bologna, 2017, p. 6.
[20] G. Fornari, Il trattamento dei dati: rischi penali e compliance dell’impresa, Fornari e Associati studio legale, Milano-Roma, Gennaio 2021, p 2-4.
[21] Si pensi, in particolare, alla proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale, del 21 Aprile 2021.
[22] Con tale locuzione si indica una ingente mole di dati informatici, le cui caratteristiche sono facilmente riassumibili seguendo il modello delle tre “V”: Volume (grande quantità), Velocità (di generazione dei dati e della loro elaborazione) e Varietà (forte eterogeneità).
[23] G. Fioriglio, “La protezione dei dati sanitari nella Società algoritmica. Profili informatico-giuridici”, in Journal of Ethics and Legal Technologies, Volume 3(2), Novembre 2021, pp. 85-86.
[24] “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.
[25] “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.
[26] F. Carlino, “il trattamento dei dati sanitari mediante il dossier sanitario”, in Iusinitinere, Rivista Semestrale di diritto, ISSN 2724-2862, 29 Maggio 2020, pp. 1-3.
[27] Intervento di A. Soro, Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, al convegno “La smaterializzazione dei documenti e il suo impatto sul sistema salute”, Roma 6 Maggio 2016.
[28] Ex art. 4 n.7 GDPR per titolare del trattamento di intende “la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali”.
[30] Ex art. 4 n.8 GDPR per responsabile del trattamento si intende “la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento”.
[31] L’European Data Protection Board ha fissato dei parametri per la valutazione dei fattori che determinano il rischio per le libertà e i diritti degli interessati, tra cui rientrano: il tipo di “breach”, ossia il tipo di violazione; la natura, numero e grado di sensibilità dei dati personali violati; la facilità di associare i dati violati alla persona fisica; la gravità delle conseguenze per gli interessati ed il numero degli interessati esposti al rischio.
[32] L. Smoraldi, M. Strazzullo, “Prevenire è meglio che curare: il compito dell’avvocato in caso di data breach”, in Data Protection Law: diritto delle nuove tecnologie, privacy e protezione dati personali – Rivista online Giuridica Semestrale, n. 2, 2021, p. 73.
[33] Intervento di Luca Bolognini, Presidente dell’Istituto italiano per la privacy, avvocato ICT Legal Consulting, al Convegno Privacy Unolegal , Milano, 14 Giugno 2017.
[34] E. Limone, “Sanità digitale: scenari scatenati da un data breach”, in Agendadigitale.eu, Editore ICT&Strategy, Gruppo Digital360, Milano, 1 Luglio 2019.
[35] Indipendent Security Evaluators, Securing Hospitals: a research study and blueprint, 23 February 2016, p.39
[36] Cass. Civ, sez. I, sentenza 12 Novembre – 31 Dicembre 2020, n. 29982.
37] Per bonifica informatica si intende quel procedimento tramite cui si evidenziano intromissioni illecite all’interno di un sistema informatico.
[38] C. Telmoni (intervento), al talk “Cybersecutity per la sanità digitale: conoscere per non rischiare”, andato in onda il 28 Ottobre 2021, nella prima giornata di FORUM PA Sanità, evento digitale organizzato da FPA e P4I-Partners4Innovation.
[39] Intervista a Agostino Ghiglia, componente del Garante per la protezione dei dati personali, “La sanità la più colpita. Proteggere reti e dati sensibili”, di Luigi Garofalo, 9 Novembre 2021.
[40] Il termine dark web indica un insieme di contenuti e servizi della Rete nascosti ai motori di ricerca, necessitanti di appositi programmi per essere raggiunti.
[41] Intervista ad Antonello Soro, presidente dall’Autorità Garante per la privacy dei dati personali, “Il Garante: un caso di straordinaria gravità”, riportata sul Corriere della Sera – Ed. Bergamo, 31 Ottobre 2013, di G. Ubbiali
[42] Si noti come CISO sia l’acronimo di Chief Information Security Officer.
[43] R. McElroy, T. Kellermann, Healthcare Cyber Heists in 2019: 20 leading CISOs from the healthcare industry offer their perspective on evolving cyberattacks, ransomware & the biggest concerns to their organizations, Carbon Black, June 2019.
[44] Per island hopping si intende una tecnica di attacco informativo utilizzata dagli hacker per infiltrarsi nella rete informatica di una azienda sfruttando le strutture satellite, ossia tante organizzazioni più piccole e con standard di sicurezza IT maggiormente vulnerabili rispetto all’obiettivo principale. Ecco che, bucando la rete informatica del fornitore, l’hacker riesce a risalire fino alla rete dell’azienda target principale.
[45] N. Griffin, Health correspondent, “Patient data 10-15 times more valuable than credit card data”, in Irish Examiner, May 19 2021.
[46] Per ulteriori immagini esemplificative si rimanda al report di Trend Micro, Cybercrime and Other Threats Faced by the Healthcare Industry, Mayra Rosario Fuentes Forward-Looking Threat Research (FTR) Team, 2017, pp.13-17
[47] Intervento Prof. Matteo Bonfanti, al convegno “Cybersecurity e protezione dei dati personali nella sanità: un nodo strategico per l’interesse nazionale”, Fondazione ICSA in partnership con Link Campus University, 16 Giugno 2022.
[48] V. Franzellitti, G. Cavalcanti, intervista a Roberto Setola dell’Università Campus Bio-Medico di Roma durante la seconda giornata del convegno “Big Data in Health”, riportata in Sanità Informazione, 3 Ottobre 2019.
[49] Notizia riportata sui giornali locali quali Padovaoggi, “Attacco hacker Ulss 6 Euganea, pubblicati oltre 9.300 documenti”, 16 Gennaio 2022.
[51] Intervista a Pierguido Iezzi, pubblicata il 14.05.2022, ad opera di Massimo Canorro, sul quotidiano sanitario nazionale Nurse24.
[52] Per Cyber Threat Intelligence (CTI) si intende una attività di raccolta di informazioni provenienti da varie fonti, in merito ad attacchi informatici che colpiscono o sono potenzialmente in grado di offendere la sicurezza di una organizzazione. Tale patrimonio conoscitivo acquisito viene poi utilizzato per attuare consapevolmente strategie ed azioni utili alla prevenzione, alla mitigazione e all’eradicazione della minacce, a partire da una corretta valutazione dei rischi.
[53] T. Pietrella, “Reati informatici e concorso di norme: come l’evoluzione tecnologica informa il diritto penale. Il caso delle Botnets”, in Discrimen – Rivista di diritto penale, ISSN 2704-6338, 2.12.2021, pp. 2-7.
[54] P. Galdieri, “Il reato informatico”, in G. Marotta (a cura di), Tecnologie dell’informazione e comportamenti devianti, Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto, Milano, 2004 , pp. 29-74.
[55] V. Frosini, Contributi ad un diritto dell’informazione, Liguori, Napoli, 1991, pp. 165 ss.
[56] Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, Raccomandazione Sur la criminalité en relation avec l’ordinateur, 13 Settembre 1989.
[58] R. Flor, D. Falcinelli, S. Marcolini, La giustizia penale nella “rete”: le nuove sfide della società dell’informazione nell’epoca di Internet, Edizioni DiPlaP, Milano, 2015, p. 101.
[60] E. Albamonte, “Il reato informatico nella prassi giudiziaria: le linee guida internazionali per il contrasto ai nuovi fenomeni criminali”, in Rivista Elettronica di Diritto, Economia, Management, n.3, 2013, p.146-157.
[61] S. Brenner, “Defining cybercrime: a review of state and federal Law”, in R.D. Clifford, Cybercrime: The investigation, prosecution of a computer-related crime, Carolina Academic Press, Durham, 2006, pp. 15-104.
[62] Il domicilio, nel diritto privato italiano, corrisponde ex art. 43 c.c al luogo in cui una persona “ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi” , per tali intendendosi tanto quelli di natura personale, quanto quelli di natura sociale, politica ed economica.
[63] Art. 14 Cost. “Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale”.
[64] L. Levita, “La disciplina sostanziale: i reati informatici in senso stretto”, in G. D’aiuto (a cura di) I reati informatici: disciplina sostanziale e questioni processuali, Giuffrè Editore, 2012, pp. 3
[65] Cfr. Cass. Pen. Sezioni Unite, Sentenza 26 Marzo 2015, n. 17325.
[66] Art 614 c.p. “Chiunque s’introduce nell’abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero si introduce clandestinamente o con l’inganno, è punito con la reclusione da uno a quattro anni”.
[67] Secondo alcuni autori l’espressione in parola sarebbe del tutto superflua e non aggiungerebbe nulla sotto il profilo interpretativo, poiché utilizzata al solo fine di far virare l’attenzione sull’antigiuridicità della condotta (Cfr. C. Piergallini, “I delitti contro la riservatezza informatica” C. Piergallini, F. Viganò, M. Vizzardi, A. Verri (a cura di) in Delitti Contro la persona, CEDAM, Padova, 2015, pag. 770). La stessa Corte di Cassazione ha criticato la locuzione “abusivamente si introduce” per la sua “forte ambiguità e la conseguente possibilità d’imprevedibili e pericolose dilatazioni della fattispecie penale se non intesa in senso di accesso non autorizzato”, Cass. Sez. V 17 Gennaio 2008 n. 2534.
[68] Cfr. Cass. Sez. V, 26 Ottobre 2012, n. 42021; Sez. V, 31 Marzo 2016 n. 13057.
[69] C. Domenicali, “Tutela della persona negli spazi virtuali”, in Federalismi.it Rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo, ISSN 1826-3534, n. 7, 28 Marzo 2018, pp. 10-14.
[70] Sul dolo generico richiesto si rimanda alla pronuncia della Cassazione sent. 2012, n. 4694 secondo cui integra il delitto ex art. 615-ter c.p.: “La condotta di colui che, pur essendo abilitato, acceda o si mantenga in un sistema informatico o telematico protetto, violando le condizioni e i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l’accesso, rimanendo invece irrilevanti, ai fini della sussistenza del reato, gli scopi e le finalità che abbiano soggettivamente motivato l’ingresso nel sistema”.
[71] Cfr. Cass. Pen. Sez. V, 8 Luglio 2008, n. 37322, secondo cui il termine “accesso” deve intendersi non come collegamento fisico, ma logico: un superamento cioè della barriera di protezione del sistema che rende possibile il dialogo col medesimo, di modo che l’agente venga a trovarsi nella condizione di conoscere dati, informazioni e programmi.
[72] R. Borruso, “La tutela del documento e dei dati”, in R. Borruso, G. Buonomo, G. Corasaniti, G. D’Aietti (a cura di), Profili penali dell’informatica, Giuffrè Editore, Milano, 1994, p.29 ss.
[73] G. Ceccacci, Computer Crimes: la nuova disciplina dei reati informatici, FAG, Milano, 1994, pag.70.
[74] Secondo la Convenzione Europea di Budapest sulla Criminalità informatica, stipulata il 23 Novembre 2001 “computer system means any device or a group of interconnected or related devices, one or more of which, pursuant to a program, performs automatic processing of data”.
[75] Cfr. Cass. Sez. Un., sent. 26 Marzo 2015, n. 17325.
[76] Secondo la Cass. Pen. Sez. V, 21 Gennaio 2011, n. 1934 per aversi “sistema informatico di interesse pubblico” non è sufficiente la qualità di concessionario di pubblico servizio rivestita dal titolare del sistema, dovendosi accertare se il sistema stesso si riferisca ad attività direttamente rivolte al soddisfacimento di bisogni generali della collettività.
[77] G. Amato, V. Sandro Destito, G. Dezzani, C. Santoriello, I reati informatici, CEDAM, La biblioteca del penalista, Milano, 2010, pp. 89-96.
[78] Cfr. Cass., Sez. II, Sent. 14/01/2019, n. 21987: “L’art 615quater, in quanto destinato a reprimere condotte prodromiche alla possibile realizzazione del delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, e, quindi, pericolose per il bene giuridico tutelato dall’art. 615ter c.p., si atteggia quale necessarioantefatto di detto reato, la cui latitudine lesiva sotto un profilo naturalistico necessariamente le presuppone e ricomprende”.
[79] L. Cuomo. R. Razzante, La nuova disciplina dei reati informatici, Giappichelli, 2009, p.129.
[80] M. Donini, Il volto attuale dell’illecito penale. La democrazia penale tra differenziazione e sussidiarietà, in A. Bernardi, M. Donini, V. Militello, M. Pasa, S. Seminara (a cura di), Collana quaderni di diritto penale comparato, Internazionale ed Europeo, Milano, Giuffrè editore, 2004, p. 104 ss.
[81] Secondo App. Bologna Sez. II, 27 Marzo 2008, sussiste il concetto di “alterazione” di un programma informatico quando lo si manipoli in maniera tale che compia azioni non volute dall’utente, ovvero si modifichino i parametri di funzionamento, anche secondo opzioni e possibilità previste nel programma stesso, contro la volontà dell’utilizzatore.
[82] P. Galdieri, Teoria e pratica nell’interpretazione del reato informatico, Giuffrè editore, Milano, 1997.
[83] G. Pica, Diritto penale delle tecnologie informatiche, UTET, Torino, 1999; F. Mantovani, Diritto penale. Parte Speciale: I, CEDAM, Torino, 2014.
[84] Trib. Bologna, Sez. I Monocratica, Sent. 21 Luglio 2005, n. 11577.
[85] C. Pecorella, “Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità”, In A. Alessandri & al. (a cura di), La responsabilità amministrativa degli enti. D. lgs. 8 giugno 2001 n. 231, Milano, pp. 65-89.
[86] Così ad esempio la Regione Lombardia ha inteso mutuare i principi 231 ai fini dell’introduzione del Codice Etico e dell’implementazione del Modello Organizzativo nelle Aziende Sanitarie Locale ed Ospedaliere, formulando linee guida per l’analisi del rischio.
[87] F. Peluso, La responsabilità nei nuovi reati informatici. Mezzi di ricerca e acquisizione della prova, Maggioli Editore, Gennaio 2020, p. 180.
[88] M. Solinas, “Tutela penale della privacy dopo il Gdpr: la frettolosa giustapposizione delle fonti è scaturigine di un sistema farraginoso che crea confusione, in Responsabilità Civile e Previdenza, fasc. 2, Vol. 85, 1 Gennaio 2020, pp. 663-688.
[89] P. Balboni, F. Tugnoli, “Reati informatici e tutela dei dati personali: profili di responsabilità degli enti”, in Giurisprudenza Penale, 2021/1-bis , pp. 3-8.
[90] L’art. 123 disciplina le modalità con le quali risulta lecito, secondo il codice privacy, il trattamento dei dati di traffico.
[91] L’art 126 si occupa di disciplinare il trattamento dei dati di ubicazione.
[92] L’art 130 disciplina le c.d. “comunicazioni indesiderate” (si pensi alle comunicazioni di marketing).
[93] Ex art. 129 “Il Garante individua con proprio provvedimento, […] le modalità di inserimento e di successivo utilizzo dei dati personali relativi ai contraenti negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico”.
[94] Secondo Cass. Sez. 3, n. 40103 del 05/02/2015, per nocumento si deve intendere “una concreta lesione della sfera personale o patrimoniale, direttamente riconducibile ad una operazione di illecito trattamento dei dati protetti”.
[95] Il riferimento è al trattamento di particolari categorie di dati personali (che rivelino ad esempio origine razziale o etnica, opinioni politiche, ma anche dati biometrici e genetici).
[96] Si riferiscono al trattamento di categorie particolari di dati personali, necessario per motivi di interesse pubblico rilevante (si pensi ai dati relativi a condanne penali e reati).
[97] Si intendono le misure di garanzia per il trattamento di dati genetici, biometrici e relativi alla salute.
[98] L. Bolognini, E. Pelino, Codice privacy: tutte le novità del D.lgs. 101/2018, Giuffrè Editore, Milano, 2019.
Profilo Autore
Maria Vittoria Zucca, laureata con lode in Giurisprudenza presso l’università degli Studi di Trento, è attualmente dottoranda nel Programma di Dottorato di Interesse Nazionale in Cybersecurity, con istituzione capofila la Scuola IMT Alti Studi di Lucca, ed è affiliata alla Scuola Superiore Sant’Anna, presso l’Istituto Dirpolis (Diritto, Politica e Sviluppo). La sua attività di ricerca si concentra sulla prevenzione, l’indagine ed il contrasto della criminalità informatica, includendo le discipline del diritto penale dell’informatica e della criminologia digitale. Su questi temi è autrice di diverse pubblicazioni scientifiche e partecipa regolarmente a conferenze nazionali e internazionali.
Il ransomware non è più il re, benvenuti nell’era del “parassita digitale”
Il Red Report 2026 di Picus Labs, pubblicato il 10 febbraio 2026, non è il solito bollettino annuale sulle minacce. È un referto autoptico su un modello di attacco che ha dominato un decennio – il ransomware distruttivo – e la certificazione della nascita di qualcosa di più insidioso: il parassita digitale.
Il dataset parla con una chiarezza che lascia poco spazio alle interpretazioni. Picus Labs ha analizzato 1.153.683 file unici, di cui il 94% classificato come malevolo, mappando oltre 15,5 milioni di azioni avversarie sul framework MITRE ATT&CK. Il risultato è una radiografia completa del comportamento offensivo nel 2025, e ciò che emerge rovescia le priorità difensive di migliaia di organizzazioni.
Il dato che definisce l’intero Red Report 2026 è questo: la tecnica “Data Encrypted for Impact” (T1486) – la firma operativa del ransomware – è crollata del 38%, passando dal 21% dei campioni nel 2024 al 12,94% nel 2025. Contemporaneamente, l’80% delle dieci tecniche MITRE ATT&CK più diffuse è ora dedicato a evasione delle difese, persistenza e comando e controllo stealth. La concentrazione più alta di tradecraft stealth mai registrata in sei edizioni del report.
Come ha sintetizzato il Dr. Süleyman Özarslan, co-fondatore e VP di Picus Labs: gli attaccanti hanno capito che è più redditizio abitare l’host che distruggerlo.
Nota metodologica: il Red Report 2026 è prodotto da Picus Security, vendor specializzato in security validation. Questo non ne diminuisce il valore analitico – il dataset di oltre un milione di campioni e la mappatura su MITRE ATT&CK rappresentano uno dei corpus empirici più ampi disponibili sul comportamento avversario – ma è un elemento che il lettore professionista deve considerare nel valutare le raccomandazioni operative, che naturalmente convergono verso l’approccio di validazione continua propugnato dall’azienda.
Dal predatore al parassita: anatomia di un cambio di paradigma
Per comprendere la portata di questo cambiamento, occorre partire da una premessa spesso dimenticata: il ransomware tradizionale – quello che cifra i file e chiede un riscatto – è sempre stato, dal punto di vista dell’attaccante, un modello ad alto rischio e rendimento decrescente.
I dati convergono da fonti indipendenti: Chainalysis ha stimato che nel 2025 solo il 28% delle vittime identificate ha pagato un riscatto, in netto calo rispetto al 62,8% del 2024 e al 78,9% del 2022. I pagamenti on-chain si sono attestati intorno a 820 milioni di dollari, in calo dell’8% rispetto all’anno precedente. Coveware, da un campione diverso e con metodologia differente, riporta percentuali ancora più basse: il 23% nel Q3 2025, con un crollo al 19% per gli incidenti di sola esfiltrazione dati senza cifratura. Le percentuali esatte variano tra le fonti perché coprono campioni e periodi diversi, ma la direzione del trend è univoca e confermata da tutti gli analisti di settore.
Il Red Report 2026 documenta la risposta strategica degli attaccanti a questa crisi di redditività: l’abbandono dell’encryption a favore di ciò che Picus Labs definisce “residenza silenziosa”. Invece di cifrare e fare rumore, il malware moderno si insedia nei sistemi, si mimetizza tra i processi legittimi e opera sotto la soglia di rilevamento per settimane o mesi. L’obiettivo non è più bloccare le operazioni della vittima, ma alimentarsi di credenziali, dati sensibili e accessi privilegiati senza essere scoperto.
È la logica del parassita biologico: l’organismo che uccide il proprio ospite ha vita breve. Quello che lo sfrutta senza ucciderlo prospera.
L’evoluzione in numeri: Red Report 2025 vs Red Report 2026
Prima di analizzare i tratti del parassita digitale, vale la pena inquadrare l’evoluzione anno su anno. Il confronto tra le due edizioni del report rivela una trasformazione accelerata.
Il Red Report 2025, basato su oltre 1 milione di campioni e 14 milioni di azioni malevole mappate su ATT&CK, aveva già identificato l’ascesa degli infostealer e delle campagne multi-stadio come tendenza dominante, con un aumento triplicato del malware mirato ai credential store (T1555 passato dall’8% al 25%). Picus Labs aveva coniato la metafora del “colpo perfetto” (The Perfect Heist) per descrivere campagne di esfiltrazione sofisticate e silenziose.
Il Red Report 2026 segna il passaggio dalla tendenza al paradigma consolidato. La T1555 si stabilizza al 23,49% – un livello ormai strutturale – mentre il calo della T1486 (encryption) dal 21% al 12,94% certifica che il furto di credenziali non è più un complemento al ransomware: lo sta sostituendo come tecnica primaria di monetizzazione. Le tecniche di evasion e persistence sono passate dall’essere “in crescita” (2025) a rappresentare l’80% della top 10 (2026), il dato più alto mai registrato.
In altri termini, ciò che nel 2024 era un segnale debole, nel 2025 era una tendenza, e nel 2026 è il modello operativo dominante. Il Red Report 2026 di Picus Labs cattura il momento in cui la curva si è piegata in modo irreversibile.
Le sei caratteristiche del parassita digitale
Il Red Report 2026 identifica sei tratti comportamentali che definiscono il malware moderno e lo distinguono dalle generazioni precedenti. Non si tratta di tendenze vaghe, ma di pattern empirici osservati su oltre un milione di campioni.
Process Injection come mimetismo molecolare
La Process Injection (T1055) si conferma per il terzo anno consecutivo la tecnica più diffusa, presente nel 30% dei campioni analizzati. Il suo scopo è elementare e devastante: iniettare codice malevolo all’interno di processi legittimi e affidabili del sistema operativo. Una volta che il codice dell’attaccante vive dentro un processo di sistema come svchost.exe o explorer.exe, distinguere l’attività malevola da quella legittima diventa un problema di analisi comportamentale che la maggior parte degli strumenti basati su firme non riesce a risolvere.
La persistenza di questa tecnica in cima alla classifica per tre anni consecutivi racconta una storia precisa: le difese non riescono a tenere il passo. Finché la process injection resta dominante, significa che funziona – e funziona perché le organizzazioni non validano abbastanza i propri controlli contro questa specifica classe di attacco.
Il malware che fa matematica
Il Red Report 2026 documenta per la prima volta un comportamento inedito: campioni di malware come LummaC2 utilizzano la trigonometria – calcolando la distanza euclidea e gli angoli dei movimenti del mouse – per distinguere un utente umano da una sandbox automatizzata. Se il mouse si muove in linea retta, tipico dell’input programmato nelle sandbox, il malware riconosce di essere osservato e rifiuta di attivarsi. Se il movimento è irregolare e curvilineo, come quello di un essere umano, il malware si innesca.
Questo è un salto qualitativo nella sofisticazione dell’evasione. Non si tratta più di controllare la presenza di file di sistema, analizzare il numero di CPU disponibili o verificare chiavi di registro associate a macchine virtuali – tecniche ormai note e spesso simulate dalle sandbox moderne. Si tratta di analizzare il comportamento fisico dell’operatore attraverso modelli geometrici, portando l’evasione a un livello che richiede sandbox con simulazione biometrica convincente per essere superato.
Sandbox Evasion al quarto posto
La tecnica di Virtualization/Sandbox Evasion (T1497) è esplosa fino alla quarta posizione nella classifica delle tecniche più diffuse, comparendo in circa il 20% degli attacchi osservati. Il fenomeno del “fingersi morto” – il malware che resta dormiente finché non è sicuro di non essere analizzato – è diventato una precondizione operativa standard per il malware moderno.
L’implicazione per i difensori è diretta: le sandbox tradizionali, pilastro dell’analisi dinamica del malware, stanno perdendo efficacia. Un campione che decide di non detonare in ambiente controllato appare benigno – e viene rilasciato negli ambienti di produzione dove poi si attiva. Questo impone una revisione delle strategie di detonazione, includendo sandbox con interazione umana simulata, analisi comportamentale post-deployment e validazione continua dei controlli di prevention.
Credenziali come chiave d’accesso permanente
Il furto di credenziali rimane centrale, ma ha cambiato forma. Le tecniche “rumorose” come il credential dumping (T1003 – OS Credential Dumping, che richiede interazione diretta con processi sensibili come LSASS e genera artefatti rilevabili) sono uscite dalla top 10. Al loro posto, Credentials from Password Stores (T1555) compare nel 23,49% degli attacchi – quasi un attacco su quattro implica l’estrazione silenziosa di password salvate nei browser, nei keychain e nei password manager.
La differenza operativa è significativa: accedere a un password store è un’operazione che può apparire legittima – dopotutto, anche i processi autorizzati leggono questi archivi. Il credential dumping da LSASS, invece, richiede privilegi elevati e genera eventi distintivi che un EDR ben configurato può intercettare. Il passaggio dall’uno all’altro riflette perfettamente la filosofia del parassita: evitare il rumore, sfruttare i canali fidati.
Living off the Cloud
Il report documenta l’emergere di tecniche C2 che sfruttano servizi cloud legittimi per comunicare con i server di comando e controllo. L’esempio più emblematico è la backdoor SesameOp, scoperta da Microsoft DART nel luglio 2025 durante l’indagine su un’intrusione protrattasi per mesi in un ambiente corporate. SesameOp instradava tutto il traffico C2 attraverso l’API Assistants di OpenAI, mascherando le comunicazioni malevole come normale attività di sviluppo AI. Nessun dominio sospetto, nessun IP anomalo – solo traffico TLS verso api.openai.com, indistinguibile da milioni di connessioni legittime.
Come ha documentato Microsoft nel suo blog post tecnico, SesameOp non utilizzava alcun SDK o funzionalità AI di OpenAI: sfruttava l’API esclusivamente come canale di relay, usando i campi “description” degli Assistants come flag di comando (SLEEP, Payload, Result) e i messaggi come veicolo per payload cifrati con layer AES e RSA. L’obiettivo dell’attacco è stato determinato come persistenza a lungo termine per finalità di spionaggio – il profilo perfetto del parassita digitale.
Parallelamente, il Red Report 2026 di Picus documenta il gruppo Storm-0501, osservato da Microsoft mentre interrogava direttamente servizi di gestione dei segreti cloud (come AWS Secrets Manager) via API nativa per raccogliere credenziali, evitando completamente il rilevamento endpoint. Il parassita digitale non ha bisogno di forzare le porte: semplicemente, effettua il login.
Complessità crescente per campione
Ogni campione di malware esegue in media 14 azioni malevole e implementa 12 tecniche ATT&CK distinte. Non si tratta più di un singolo payload con una funzione. Il malware moderno è un organismo multi-funzionale che combina evasione, persistenza, furto credenziali, comunicazione C2 e preparazione all’esfiltrazione in un unico pacchetto coordinato. Questo livello di sofisticazione per singolo campione significa che affrontare una sola tecnica alla volta – l’approccio a “silos” tipico di molte architetture difensive – è strutturalmente inadeguato.
Il gap dell’invisibilità: quando le difese sono cieche
Il Red Report 2026 acquista la sua piena dimensione strategica se letto insieme al Blue Report 2025 di Picus Security, basato su oltre 160 milioni di simulazioni di attacco condotte in ambienti di produzione reali tra gennaio e giugno 2025. I due report, insieme, raccontano una storia preoccupante di perfetto allineamento tra capacità offensive e debolezze difensive.
Il dato che sintetizza tutto: il 54% dell’attività degli attaccanti viene registrata nei log, ma solo il 14% genera un alert. Le organizzazioni rilevano solo un attacco simulato su sette. Questo significa che le tecniche di persistenza e evasione a basso rumore operano regolarmente sotto le soglie di detection, nello spazio tra attività e consapevolezza dove il parassita digitale prospera.
Ancora più critico è il collasso delle difese contro l’esfiltrazione dati. Secondo il Blue Report 2025, la prevenzione dell’esfiltrazione è crollata dal 9% al 3%, confermandosi il vettore d’attacco meno contrastato per il terzo anno consecutivo. In un contesto in cui gli attaccanti stanno migrando dall’encryption all’esfiltrazione silenziosa, questo dato rappresenta una vulnerabilità sistemica: le organizzazioni hanno investito massicciamente nella resilienza anti-ransomware (backup, disaster recovery), ma hanno trascurato la protezione contro il furto graduale dei dati.
L’identità è il territorio dove il gap è più ampio. Il Blue Report 2025 ha rilevato che gli attacchi basati su credenziali valide (T1078 – Valid Accounts) hanno avuto successo nel 98% degli ambienti testati. Il cracking delle password è riuscito nel 46% degli ambienti, raddoppiando rispetto al 25% dell’anno precedente. L’efficacia complessiva della prevenzione è scesa dal 69% al 62%, invertendo i guadagni dell’anno precedente. Una volta che l’attaccante supera il confine dell’identità, l’attività malevola si confonde con le operazioni normali, rendendo il rilevamento una sfida di analisi comportamentale che la maggior parte dei SOC non è attrezzata ad affrontare.
Le cause di questo fallimento difensivo sono documentate nel Blue Report con precisione chirurgica: il 50% dei fallimenti nelle regole di detection è dovuto a problemi di raccolta log, il 24% a colli di bottiglia nelle performance, il 13% a misconfigurazioni. Non sono problemi di tecnologia mancante – sono problemi di manutenzione e validazione di tecnologia già presente.
Il paradosso del ransomware 2026: più attacchi, meno incassi
Il Red Report 2026 fornisce la spiegazione empirica di un paradosso che ha dominato il dibattito di settore nell’ultimo anno: come è possibile che gli attacchi ransomware aumentino mentre i pagamenti diminuiscono?
I numeri sono eloquenti. BlackFog ha registrato un aumento del 49% anno su anno negli attacchi ransomware dichiarati pubblicamente nel 2025, con un totale record di 1.174 incidenti e 130 gruppi attivi. Cyble ha registrato 6.604 attacchi ransomware a livello globale nel 2025, in aumento del 52% rispetto ai 4.346 del 2024, con gli Stati Uniti che hanno rappresentato il 55% degli attacchi totali.
Il Red Report 2026 offre la chiave interpretativa: il calo dell’encryption non è una ritirata, è una migrazione strategica. Gli attaccanti non stanno smettendo di monetizzare – stanno cambiando il modello di business. L’esfiltrazione silenziosa sostituisce la cifratura perché offre opzioni di monetizzazione multiple e prolungate nel tempo: estorsione graduale, rivendita dell’accesso persistente a terzi (initial access broker), intelligence gathering per insider trading, raccolta continuativa di credenziali da rivendere nei marketplace del dark web. Un singolo accesso persistente può essere monetizzato ripetutamente, mentre un’operazione di encryption ha un unico momento di leva – che sempre più spesso viene rifiutato dalla vittima.
Integrity360 conferma questa lettura nel suo report 2026: il 42% delle organizzazioni compromesse ha subito tattiche di doppia o tripla estorsione, dove il furto di dati e la pressione secondaria vengono utilizzati insieme o al posto dell’encryption. Ma l’estorsione basata sul solo furto dati sta paradossalmente perdendo efficacia: le organizzazioni hanno compreso che pagare non elimina gli obblighi legali di notifica, non garantisce la cancellazione dei dati e non impedisce la ri-estorsione. Coveware ha documentato come anche il solo negoziare con i criminali rappresenti un rischio crescente, con attori malevoli che non esitano a ricorrere allo SWATting – l’invio di squadre d’intervento armato ai domicili dei dirigenti – per forzare il pagamento.
La risposta degli attaccanti al calo dei pagamenti è la diversificazione: DDoS combinato con ransomware, reclutamento di insider aziendali, minacce reputazionali, pressioni su clienti e partner della vittima. Il parassita digitale descritto nel Red Report 2026 è la forma più sofisticata di questa diversificazione: invece di un singolo tentativo di estorsione ad alto rischio, l’attaccante mantiene un accesso persistente e a basso profilo che può essere sfruttato in modi multipli e su orizzonti temporali estesi.
Cosa cambia per chi difende: dalla detection dell’encryption alla caccia al parassita
Se il modello offensivo è cambiato, il modello difensivo deve seguire. E questo è, probabilmente, l’aspetto più doloroso del Red Report 2026: la maggior parte delle architetture di sicurezza è ancora ottimizzata per rilevare il ransomware tradizionale, non il parassita digitale.
Metriche di detection da ripensare
Il “time to detect encryption” era la metrica regina quando il ransomware cifrava i file entro ore dall’intrusione iniziale. In un modello parassitario, la metrica critica diventa il “time to detect data exfiltration” – e il Blue Report 2025 ci dice che questa capacità è al 3%. Il dwell time medio si allunga significativamente quando l’attaccante non ha alcun incentivo a fare rumore: la backdoor SesameOp ha operato per mesi prima di essere scoperta.
Le organizzazioni devono ripensare il proprio framework di metriche: non più solo MTTD (Mean Time to Detect) e MTTR (Mean Time to Respond) basati su alert di encryption, ma indicatori di compromissione comportamentali – anomalie nei pattern di accesso, volumi insoliti di query a password store, traffico outbound verso servizi cloud legittimi che eccede le baseline storiche.
Threat hunting: dalla ricerca di lateral movement alla low-and-slow exfiltration
Il threat hunting tradizionale si concentra sul rilevamento di lateral movement e privilege escalation – fasi che, nel modello tradizionale, precedono l’encryption. Il parassita digitale opera diversamente: una volta ottenuto l’accesso tramite credenziali valide, non ha bisogno di muoversi lateralmente in modo aggressivo. Può limitarsi a interrogare i password store e i servizi cloud utilizzando le stesse API e gli stessi strumenti degli amministratori legittimi.
I team di threat hunting devono sviluppare capacità di rilevamento “low-and-slow”: esfiltrazione di piccoli volumi distribuiti nel tempo, accesso a risorse sensibili da account validi ma in orari o con pattern anomali, query ai servizi di gestione dei segreti che non corrispondono ai workflow operativi documentati.
Architetture di sicurezza: dall’anti-ransomware al monitoraggio continuo
L’investimento in backup e disaster recovery resta essenziale, ma non è più sufficiente come strategia primaria. Il parassita digitale non distrugge i backup perché non ha bisogno di farlo: il suo obiettivo è l’esfiltrazione, non la cifratura.
Le architetture devono incorporare: Identity Threat Detection and Response (ITDR), per monitorare come le credenziali vengono utilizzate oltre a verificare che siano corrette; Data Loss Prevention di nuova generazione, basato su baseline comportamentali e anomaly detection anziché su regole statiche e pattern matching; microsegmentazione Zero Trust, per limitare il blast radius di ogni compromissione quando l’attaccante è già dentro con credenziali valide; e validazione continua dei controlli di sicurezza, perché il Blue Report 2025 dimostra che l’efficacia si degrada rapidamente senza testing costante.
Indicazioni operative per il SOC: come rilevare il parassita digitale
Alla luce dei dati del Red Report 2026, i team SOC devono aggiornare le proprie capacità di rilevamento per intercettare i comportamenti specifici del parassita digitale. Ecco le aree prioritarie su cui concentrare gli sforzi, mappate sulle tecniche ATT&CK documentate nel report.
Monitoraggio degli accessi ai password store (T1555). L’accesso ai credential store dei browser (Chrome Login Data, Firefox logins.json) e ai keychain di sistema da parte di processi non autorizzati è il segnale più affidabile. È necessario monitorare gli accessi in lettura a questi file e generare alert quando il processo richiedente non è il browser stesso o un password manager legittimo. Le regole Sigma per T1555 sono disponibili nel repository pubblico SigmaHQ e devono essere testate – non solo deployate – contro il comportamento reale dell’ambiente.
Detection della process injection (T1055). Monitorare le chiamate API di Windows associate all’injection: CreateRemoteThread, NtMapViewOfSection, QueueUserAPC, e le varianti di VirtualAllocEx + WriteProcessMemory. La chiave è correlare queste chiamate con il processo sorgente: se un processo utente non privilegiato invoca CreateRemoteThread su un processo di sistema, l’alert ha alta probabilità di essere significativo.
Traffico outbound verso servizi cloud legittimi. Il caso SesameOp dimostra che il C2 può transitare interamente su API cloud. È necessario stabilire baseline del traffico verso endpoint come api.openai.com, management.azure.com, secretsmanager.amazonaws.com, e generare alert su deviazioni significative, in particolare quando il traffico proviene da processi o utenti che non hanno giustificazione operativa per interrogare questi servizi.
Rilevamento della sandbox evasion (T1497). Monitorare le query WMI relative a informazioni hardware (Win32_ComputerSystem, Win32_BIOS), le interrogazioni sulle configurazioni di rete con pattern riconducibili a fingerprinting di ambienti virtualizzati, e l’enumerazione di processi associati a strumenti di analisi (procexp, wireshark, x64dbg). Se un campione esegue queste query nelle prime fasi di esecuzione e poi diventa silente, il pattern è coerente con sandbox evasion.
Validazione delle regole di detection esistenti. Il Blue Report 2025 rivela che il 50% dei fallimenti di detection è causato da problemi nella raccolta log, non da assenza di regole. Prima di scrivere nuove regole, verificare che quelle esistenti funzionino: che i log arrivino effettivamente al SIEM, che le regole si attivino sui dati reali e che gli alert risultanti siano azionabili. Un’attività di detection rule validation anche trimestrale può colmare una parte significativa del gap documentato nel report.
Implicazioni normative: NIS2, DORA e il parassita digitale
Il passaggio dal ransomware distruttivo alla residenza silenziosa ha implicazioni dirette per il framework normativo europeo, e in particolare per gli obblighi di notifica che dal 15 gennaio 2026 sono pienamente operativi in Italia.
La Direttiva NIS2 (Direttiva UE 2022/2555), recepita in Italia con il D.Lgs. 138/2024, definisce all’articolo 23 (articolo 25 del decreto di recepimento) gli obblighi di notifica per gli incidenti “significativi”. Un incidente è significativo quando ha causato o è in grado di causare una grave perturbazione operativa dei servizi o perdite finanziarie per il soggetto interessato, oppure quando ha provocato o può provocare ripercussioni su altre persone fisiche o giuridiche causando perdite materiali o immateriali considerevoli. La procedura prevede una pre-notifica al CSIRT Italia entro 24 ore e una notifica dettagliata entro 72 ore dall’evidenza dell’incidente.
Il problema è che il parassita digitale è progettato per non generare mai un “incidente significativo” visibile. Se l’attaccante non cifra i file, non interrompe le operazioni e non lascia tracce evidenti, quando scatta l’obbligo di notifica? L’ACN, con la Determinazione 379907 del 19 dicembre 2025, ha definito categorie di incidenti significativi di base (IS-1 per perdita di riservatezza, IS-2 per perdita di integrità, IS-3 per perdita di disponibilità) – ma l’esfiltrazione silenziosa e graduale può sfuggire a queste categorie finché non viene scoperta, momento in cui il danno è già consolidato e la finestra di notifica può essere tecnicamente scaduta.
Il Regolamento di esecuzione della Commissione Europea specifica che un incidente è significativo anche quando ha causato o è in grado di causare l’esfiltrazione di segreti commerciali. Questo criterio è direttamente rilevante per il modello del parassita digitale, ma presuppone che l’organizzazione sia consapevole dell’esfiltrazione – una consapevolezza che, con un tasso di prevenzione dell’esfiltrazione al 3% e alert generati solo sul 14% dell’attività malevola, è tutt’altro che garantita.
Per le istituzioni finanziarie soggette al Regolamento DORA (Regolamento UE 2022/2554), il problema è ancora più acuto. DORA richiede capacità di rilevamento, risposta e reporting su incidenti ICT dimostrabili e verificabili (Capitolo III, articoli 17-23), con obblighi di classificazione degli incidenti e notifica alle autorità competenti. Il Blue Report 2025, nella sua analisi settoriale BFSI, ha rilevato che nonostante una copertura di log superiore alla media (67%), solo il 13% degli attacchi simulati nel settore finanziario genera un alert – quasi 7 attacchi su 8 passano inosservati. In un contesto regolamentare che richiede capacità di detection dimostrabili e resilienza operativa verificata, questo gap rappresenta un’esposizione sia operativa sia sanzionatoria.
Il rischio concreto è duplice: da un lato, le organizzazioni potrebbero essere in stato di compromissione prolungata senza saperlo e, di conseguenza, in violazione degli obblighi di notifica tempestiva; dall’altro, le autorità di vigilanza potrebbero valutare ex post che un incidente avrebbe dovuto essere notificato prima, con conseguenze sanzionatorie significative. L’ACN ha chiarito che anche la mancata notifica di un incidente che l’autorità ritiene a posteriori significativo costituisce una violazione della normativa.
L’AI nel Red Report 2026: meno hype, più tradecraft
Un aspetto del Red Report 2026 che merita attenzione è ciò che il report non ha trovato. Nonostante le aspettative diffuse, Picus Labs non ha osservato alcun aumento significativo di tecniche d’attacco genuinamente guidate dall’intelligenza artificiale. Il successo degli attaccanti continua a basarsi su tradecraft consolidato: Process Injection e Command and Scripting Interpreter rimangono tra le tecniche più osservate.
Dove l’AI compare, il suo ruolo resta circoscritto. Il malware LameHug, documentato nel Red Report 2026, interagisce con API di large language model solo per recuperare comandi predefiniti. Non è stato osservato alcun ragionamento autonomo o decision-making adattivo – si tratta di integrazione superficiale, non di un cambiamento strutturale nella meccanica degli attacchi. La backdoor SesameOp, pur sfruttando l’infrastruttura OpenAI, non utilizza alcuna capacità AI: impiega l’API come semplice canale di comunicazione.
Questo non significa che l’AI non rappresenti un rischio futuro – e altre fonti, come il caso documentato da Darktrace di malware generato da LLM osservato nella rete di honeypot CloudyPots con attività rilevata a partire da novembre 2025, suggeriscono che la convergenza è in atto. Significa però che, oggi, le organizzazioni che si concentrano ossessivamente sull’AI-powered malware trascurando le difese contro credential theft e persistence stanno combattendo la guerra sbagliata. Il parassita digitale non ha bisogno di intelligenza artificiale per restare invisibile: gli basta sfruttare il gap tra logging e alerting che già esiste nella maggior parte degli ambienti enterprise.
Prospettive: il 2026 come anno della validazione continua
Il Red Report 2026 non è un documento pessimistico. È un documento che impone una ricalibratura. Il messaggio strategico è chiaro: le organizzazioni hanno costretto gli avversari a evolversi, rendendo il ransomware tradizionale meno redditizio. Ma l’evoluzione risultante – il parassita digitale – richiede una risposta difensiva altrettanto sofisticata.
La direzione è inequivocabile: le valutazioni statiche e la copertura basata su assunzioni lasciano punti ciechi quando le minacce sono progettate per restare silenziose. La protezione delle organizzazioni richiede la validazione continua dei controlli di sicurezza contro il comportamento avversario reale – non contro scenari teorici, ma contro le tecniche documentate empiricamente in report come questo.
Questo si traduce in azioni concrete. Testare i controlli di detection contro le tecniche della top 10 ATT&CK del Red Report 2026. Verificare che le regole SIEM si attivino effettivamente su T1055, T1555, T1497. Simulare esfiltrazione dati low-and-slow e misurare se viene rilevata. Stabilire baseline comportamentali per l’accesso ai credential store e ai servizi cloud. Integrare l’approccio CTEM (Continuous Threat Exposure Management) nelle operazioni quotidiane, non come progetto una tantum ma come processo continuo.
Per i professionisti della sicurezza, il Red Report 2026 di Picus è un invito a guardare oltre l’alert. Il parassita digitale non bussa alla porta: è già dentro, silenzioso, paziente, e si nutre di ogni credenziale non protetta, di ogni policy di accesso non verificata, di ogni gap tra ciò che viene registrato e ciò che viene effettivamente analizzato.
Il ransomware come lo conoscevamo sta cedendo il trono. E il suo successore è molto più difficile da trovare.
QR Code Phishing Ledger: lettere truffa con codici QR colpiscono i possessori di crypto wallet
Il QR code phishing contro i possessori di hardware wallet Ledger rappresenta una delle convergenze più significative emerse nel panorama del cybercrime nel 2026: l’uso della posta tradizionale – il vettore di comunicazione più antico e apparentemente innocuo – per colpire i detentori di dispositivi crittografici, il target più tecnologicamente avanzato dell’ecosistema finanziario digitale.
A partire da febbraio 2026, possessori di dispositivi Ledger e Trezor hanno iniziato a ricevere lettere cartacee (scam letters) che riproducono fedelmente la comunicazione ufficiale dei due produttori, complete di loghi, ologrammi, intestazioni corporate e persino firme attribuite ai rispettivi dirigenti. Le lettere contengono un QR code e un messaggio urgente: completare un “Authentication Check” o un “Transaction Check” obbligatorio entro una data precisa, pena la perdita delle funzionalità del dispositivo.
Non si tratta di un fenomeno isolato o marginale. Questa campagna rappresenta un salto qualitativo nell’evoluzione del quishing – un attacco che aggira per design ogni filtro anti-spam, ogni sandbox, ogni sistema di rilevamento automatizzato, perché non transita attraverso alcun canale digitale. La domanda che pone ai professionisti della sicurezza è radicale: come si difende un perimetro che non esiste più?
Anatomia dell’attacco: dalla lettera alla seed phrase rubata
Il meccanismo operativo della campagna è tanto semplice quanto efficace, e merita un’analisi dettagliata perché rivela una sofisticazione psicologica notevole, anche in assenza di complessità tecnica.
La vittima riceve una lettera cartacea recapitata al proprio indirizzo di residenza. La lettera è stampata su carta intestata che replica fedelmente il branding ufficiale di Ledger o Trezor. Nel caso delle lettere a tema Trezor, il documento reca la firma del CEO Matěj Žák, sebbene in almeno un esemplare documentato il nome compaia erroneamente come “Ledger CEO” – un indizio di produzione massiva con controllo qualità approssimativo che, paradossalmente, molte vittime non notano. Le scam letters includono ologrammi apparentemente autentici e un QR code stampato in posizione prominente.
Il testo della comunicazione è costruito secondo i principi classici dell’ingegneria sociale. Un esemplare analizzato da BleepingComputer invitava l’utente a completare l’Authentication Check entro il 15 febbraio 2026, scansionando il QR code con il proprio dispositivo mobile e seguendo le istruzioni sul sito web indicato. Il messaggio presenta tre elementi chiave: un’azione apparentemente ragionevole (verifica di sicurezza), una deadline precisa (che genera urgenza) e una conseguenza negativa in caso di mancata azione (perdita di accesso). Una variante destinata agli utenti Ledger richiede di completare un “Transaction Check” con scadenza al 15 ottobre 2025 e include l’avvertimento di non condividere la seed phrase online – un dettaglio che costruisce falsa credibilità prima di reindirizzare la vittima esattamente verso quella trappola.
La scansione del QR code conduce a siti web che replicano con precisione le interfacce ufficiali di configurazione dei dispositivi, ospitati su domini come “trezor.authentication-check.io” o “ledger.setuptransactioncheck.com”. Il percorso di navigazione è progettato per simulare un processo di verifica plausibile: una landing page che spiega la necessità dell’”Authentication Check”, un pulsante “Get Started”, una serie di avvertenze su possibili malfunzionamenti in caso di mancata verifica (errori nella firma delle transazioni, incompatibilità con futuri aggiornamenti firmware) e infine la pagina critica che richiede l’inserimento della recovery phrase da 12, 20 o 24 parole.
La recovery phrase – o seed phrase – è la rappresentazione testuale della chiave privata che controlla l’accesso a un wallet crittografico. Chi la possiede può ripristinare il wallet su qualsiasi dispositivo compatibile e trasferire tutti i fondi. L’inserimento della seed phrase su un sito controllato dagli attaccanti equivale alla consegna totale e irreversibile di tutti gli asset custoditi nel wallet. I fondi vengono tipicamente drenati nel giro di minuti.
La supply chain delle informazioni: da dove vengono gli indirizzi
Ogni campagna di QR code phishing mirato richiede dati di targeting. Nella fattispecie, gli attaccanti necessitano di un dato particolarmente sensibile: l’indirizzo fisico di residenza di persone che possiedono un hardware wallet crittografico. Questo dato non è banale da ottenere, e la sua disponibilità è direttamente riconducibile a una catena di data breach che coinvolge Ledger da quasi sei anni.
La breach del 2020: il peccato originale
Nel giugno 2020, un attaccante ha sfruttato una chiave API mal configurata per accedere al database e-commerce e marketing di Ledger. L’incidente, inizialmente sottostimato, si è rivelato devastante: quando il contenuto integrale dei database rubati è stato pubblicato su un forum nel dicembre 2020, è emerso che oltre un milione di indirizzi email erano stati esposti e, dato cruciale, circa 272.000 record contenenti nomi completi, numeri di telefono e indirizzi postali dei clienti. Come documentato da Have I Been Pwned, i dati sono stati inizialmente venduti e poi resi integralmente di pubblico dominio.
A questa breach si è aggiunto un secondo incidente legato a Shopify: dipendenti infedeli del partner e-commerce di Ledger hanno esfiltrato record di clienti in due episodi distinti, ad aprile e giugno 2020. Secondo le indagini forensi condotte da Ledger con Orange Cyberdefense, la breach Shopify ha coinvolto complessivamente circa 292.000 record, di cui circa 20.000 erano nuovi record non compresi nella breach precedente, contenenti email, nomi, indirizzi postali, prodotti ordinati e numeri di telefono. Il risultato complessivo è stato un database di centinaia di migliaia di individui identificabili come acquirenti di hardware wallet, con tanto di indirizzo di casa.
La breach Trezor del 2024
Nel gennaio 2024, Trezor ha reso noto che un accesso non autorizzato al portale di supporto gestito da un provider terzo aveva potenzialmente esposto i dati di contatto di circa 66.000 utenti – email e nomi/nickname – che avevano interagito con il supporto dal dicembre 2021. Sebbene in questo caso non risultino compromessi indirizzi postali, l’incidente ha fornito un ulteriore set di dati per la correlazione e il targeting.
La breach Global-e del gennaio 2026: l’ultima goccia
Il 5 gennaio 2026, come riportato da CoinDesk e confermato da The Register, Ledger ha informato i propri clienti di un nuovo incidente di esposizione dati, riconducibile a Global-e, il processore di pagamenti utilizzato per gli ordini internazionali su Ledger.com. Un soggetto non autorizzato ha ottenuto accesso a un sistema cloud di Global-e contenente dati ordine di clienti di diversi brand, incluso Ledger. I dati esposti comprendono nomi, informazioni di contatto e dettagli degli ordini (prodotti acquistati e prezzi), sebbene non risultino compromesse informazioni di pagamento o credenziali.
Ledger ha specificato in una comunicazione a BleepingComputer che l’incidente non ha riguardato la piattaforma, l’hardware o il software Ledger, e che Global-e non ha accesso alle 24 parole della recovery phrase, ai saldi blockchain o ad alcun segreto relativo agli asset digitali. Tuttavia, il valore operativo di questa breach non risiede nell’accesso a chiavi crittografiche, bensì nella possibilità di costruire un profilo di targeting preciso: questa persona ha acquistato un dispositivo Ledger, risiede a questo indirizzo, e il suo ordine è datato.
La cronologia è significativa: la breach Global-e viene resa nota il 5 gennaio 2026, le prime scam letters con QR code phishing iniziano a circolare nelle settimane successive. Sebbene non sia possibile stabilire con certezza un collegamento causale diretto – gli attaccanti potrebbero utilizzare anche i dati del 2020, ampiamente disponibili – la coincidenza temporale suggerisce quantomeno che i dati freschi abbiano alimentato o ampliato la campagna.
Il pattern ricorrente: Ledger e il debito di fiducia sulla supply chain commerciale
L’analisi più rilevante per un professionista della sicurezza non riguarda la singola campagna di crypto scams, ma il pattern strutturale che la rende possibile.
Ledger produce un dispositivo la cui ragion d’essere è la sicurezza: un hardware wallet che custodisce chiavi private in un elemento sicuro isolato, offline, inaccessibile da remoto. Il paradosso è che il dispositivo stesso non è mai stato compromesso. In nessuno degli incidenti documentati gli attaccanti hanno violato il secure element, estratto chiavi private o bypassato le protezioni crittografiche. Ciò che viene compromesso, sistematicamente e ripetutamente, è l’infrastruttura commerciale attorno al prodotto: il database e-commerce (2020), il partner logistico Shopify (2020), il processore di pagamenti Global-e (2026).
Questo schema solleva una questione strategica che trascende il caso specifico: il modello di self-custody promette di eliminare i trusted third party dalla custodia degli asset digitali, ma non può eliminare i trusted third party dal processo di acquisto e distribuzione del dispositivo fisico che rende possibile la self-custody stessa.
Ogni acquisto online genera una traccia di dati personali – nome, indirizzo, email, dati ordine – che transita attraverso una catena di fornitori terzi (piattaforme e-commerce, processori di pagamento, provider logistici, servizi di localizzazione valutaria). Ciascuno di questi anelli rappresenta una superficie d’attacco. E nel caso specifico dei clienti di hardware wallet, quei dati identificano con certezza una persona come detentore di criptovalute – un’informazione che ha valore sia per i phisher digitali sia per i criminali nel mondo fisico.
La psicologia della lettera: perché il cartaceo funziona
La domanda che ogni CISO dovrebbe porsi è: perché una lettera cartacea è più efficace di un’email di phishing?
La risposta risiede in un’asimmetria cognitiva che vent’anni di cybersecurity awareness non hanno affrontato. L’intera infrastruttura di formazione anti-phishing è costruita attorno ai canali digitali: non cliccare su link sospetti, verificare l’indirizzo del mittente, diffidare delle email con senso di urgenza. Secondo Keepnet Labs, il 12% di tutti gli attacchi phishing nel 2025 conteneva un QR code, e i dirigenti C-level risultano 40 volte più esposti al quishing rispetto ai dipendenti ordinari. Ma queste statistiche si riferiscono al quishing digitale. La variante fisica opera in un territorio cognitivo sostanzialmente non presidiato.
Una lettera cartacea attiva almeno tre bias cognitivi che l’email non può replicare con la stessa intensità. Il primo è l’autorità percepita del medium fisico: nella percezione comune, la posta cartacea è associata a comunicazioni ufficiali, istituzionali, importanti – banche, enti pubblici, studi legali. Il secondo è l’assenza di sospetto contestuale: abbiamo interiorizzato che le minacce informatiche arrivano attraverso schermi, non attraverso la cassetta delle lettere. Il terzo è l’investimento percepito: una lettera stampata su carta intestata con ologrammo comunica un impegno di risorse che un’email di massa non trasmette, generando una credibilità implicita.
A questi si aggiunge un fattore tecnico determinante: il QR code phishing fisico bypassa per design l’intero stack di sicurezza digitale. Non transita attraverso gateway email che possono intercettare link malevoli. Non viene analizzato da sandbox o filtri anti-phishing. Il QR code non è ispezionabile prima della scansione (a meno di non utilizzare scanner con funzione di anteprima dell’URL, ancora poco diffusi). Il passaggio dal mondo fisico a quello digitale avviene nel momento in cui la vittima punta la fotocamera del proprio smartphone personale – un dispositivo che tipicamente non è protetto con la stessa profondità di un endpoint aziendale.
Dal phishing fisico al wrench attack: la catena che arriva al corpo
Il QR code phishing contro i possessori di wallet Ledger non può essere analizzato come fenomeno isolato. Si inscrive in un trend più ampio e più grave: la convergenza tra cybercrime e crimine fisico.
Il caso più emblematico è quello di David Balland, cofondatore di Ledger, rapito insieme alla compagna nel gennaio 2025 dalla propria abitazione a Méreau, nel centro della Francia. Come riportato da Fortune, CoinDesk e France 24, i rapitori hanno tenuto i coniugi separati in due località diverse, hanno contattato un altro cofondatore di Ledger chiedendo un riscatto in criptovalute e hanno amputato un dito a Balland per forzare il pagamento. L’unità d’élite GIGN della Gendarmerie nazionale è intervenuta liberando Balland mercoledì notte, mentre la compagna è stata ritrovata giovedì legata in un veicolo nella zona di Essonne. Dieci persone, di età compresa tra i 20 e i 40 anni, sono state arrestate, come confermato dalla procura di Parigi.
Il caso Balland non è isolato. Nel novembre 2024, Dean Skurka, CEO della più grande crypto company canadese WonderFi, è stato sequestrato a Toronto da criminali che chiedevano un riscatto di un milione di dollari canadesi. L’escalation è documentata e sistematica: i dati digitali rubati nelle breach – indirizzi, abitudini di acquisto, patrimoni stimabili – forniscono l’intelligence necessaria per identificare e localizzare fisicamente i target.
In questo contesto, il QR code phishing fisico via posta rappresenta il livello iniziale di una scala di rischio che può arrivare fino alla violenza fisica. La lettera con QR code è l’equivalente di un probe: testa la reattività della vittima, raccoglie la seed phrase se va a buon fine, e in ogni caso conferma che a quell’indirizzo risiede effettivamente un possessore di crypto wallet. Come ha osservato DL News, il confine tra rischio online e rischio nel mondo reale è più sottile di quanto la maggior parte delle persone voglia ammettere.
Il quishing nel 2025-2026: un trend in esplosione
Le scam letters con QR code ai possessori di wallet sono un sottoinsieme di un fenomeno molto più ampio: l’esplosione del quishing (QR code phishing) a livello globale.
I dati raccolti da Keepnet Labs tratteggiano un quadro allarmante: gli attacchi phishing basati su QR code sono aumentati di cinque volte nel 2025. Le email di quishing sono passate da circa 47.000 nel mese di agosto a oltre 249.000 a novembre 2025. Il 68% degli attacchi quishing ha preso di mira specificamente utenti mobile. Secondo Abnormal Security, gli attacchi basati su QR code sono cresciuti del 400% tra il 2023 e il 2025, con energia, sanità e manifattura tra i settori più colpiti.
La ragione di questa esplosione è strutturale: i QR code rappresentano un punto cieco per le difese tradizionali. Un QR code in un’email è un’immagine, non un link testuale, e molti sistemi di filtraggio non lo decodificano. Nel contesto fisico – cartelli, parchimetri, volantini, lettere – non esiste alcun livello di protezione automatizzato. L’utente è completamente solo nella decisione di scansionare o meno.
Tra le autorità che hanno già riconosciuto la gravità del fenomeno, lo United States Postal Inspection Service (USPIS) ha pubblicato advisory specifici sul quishing postale, mentre la Federal Trade Commission (FTC) ha emesso alert dedicati ai QR code contenuti in pacchi non richiesti. Nel Regno Unito, tra aprile 2024 e aprile 2025, Action Fraud ha registrato 784 segnalazioni di quishing con perdite prossime a 3,5 milioni di sterline, un dato citato anche nell’analisi annuale di CloudSEK sulle tendenze phishing 2026.
Contromisure: cosa può fare concretamente un’organizzazione
Il QR code phishing fisico pone sfide di difesa non convenzionali. Le contromisure tradizionali – filtri email, sandbox, DNS sinkholing – sono strutturalmente irrilevanti. La risposta deve operare su tre livelli: consapevolezza, procedura e architettura.
Consapevolezza: estendere la formazione al mondo fisico
I programmi di security awareness devono essere aggiornati per includere esplicitamente il phishing fisico come vettore di attacco. Il messaggio chiave è semplice ma ancora poco diffuso: nessun produttore di hardware wallet chiederà mai di inserire la seed phrase su un sito web, tramite QR code, o in qualsiasi contesto diverso dal dispositivo fisico stesso. Come ribadisce Ledger nella propria pagina dedicata alle campagne di phishing: non esiste mai un motivo legittimo per digitare la propria recovery phrase su un computer. Questa regola è assoluta e non ammette eccezioni, indipendentemente dal canale di comunicazione.
Procedura: verificare sempre attraverso canali ufficiali
Qualsiasi comunicazione che richieda azioni urgenti relative a dispositivi di sicurezza – sia essa digitale o cartacea – deve essere verificata attraverso i canali ufficiali del produttore, navigando manualmente verso il sito web noto (non attraverso link o QR code forniti nella comunicazione). Per gli utenti Ledger, la pagina di stato delle campagne phishing e il supporto ufficiale sulla truffa postale elencano le varianti note, inclusa espressamente la variante postale. Per gli utenti Trezor, il blog ufficiale e i canali di supporto verificati sono gli unici punti di riferimento attendibili.
Architettura: minimizzare l’esposizione dei dati personali
Per chi deve ancora acquistare un hardware wallet, la contromisura più efficace è la minimizzazione dei dati personali ceduti durante l’acquisto. Questo include l’utilizzo di indirizzi di consegna alternativi (ufficio postale, punto di ritiro, indirizzo aziendale), email dedicate non collegate all’identità principale e, dove possibile, metodi di pagamento che non richiedano la divulgazione di dati anagrafici completi.
Per i possessori attuali i cui dati sono già potenzialmente esposti, le azioni prioritarie includono: monitoraggio attivo dell’attività del proprio wallet, valutazione della migrazione a un wallet con nuova seed phrase non correlata alle informazioni compromesse, adozione di configurazioni multi-signature che distribuiscano il rischio e implementazione di setup air-gapped che eliminino la connettività di rete dal processo di firma delle transazioni.
Per le organizzazioni: non sottovalutare il phishing fisico come vettore
Per i CISO e i responsabili della sicurezza aziendale, questa campagna di crypto scams ha implicazioni che vanno oltre il mondo crypto. Se il QR code phishing fisico funziona per i wallet crittografici, quanto tempo prima che venga adottato sistematicamente per il CEO fraud, l’ingegneria sociale aziendale o gli attacchi alle infrastrutture critiche? I settori dove la corrispondenza cartacea è la norma – bancario, assicurativo, sanitario, legale, fiscale – sono naturalmente esposti. Le policy di sicurezza devono prevedere procedure di verifica anche per le comunicazioni ricevute su canale fisico, specialmente quando richiedono azioni digitali come la scansione di QR code.
La questione strutturale: i dati personali come arma persistente
Il QR code phishing contro i clienti Ledger illumina una verità scomoda che l’industria della cybersecurity non ha ancora pienamente metabolizzato: i dati personali rubati in una breach non perdono valore con il tempo. Anzi, il loro valore come strumento di targeting può aumentare man mano che vengono correlati, arricchiti e combinati con dati provenienti da breach successive.
I 272.000 indirizzi rubati nel 2020 sono stati utilizzati per campagne di phishing via email nel 2020-2021, per l’invio di dispositivi Ledger contraffatti nel 2021, e ora per scam letters con QR code nel 2025-2026. I dati della breach Global-e del 2026 non fanno che aggiornare e arricchire un database di targeting già esistente. Ogni nuova breach nella supply chain commerciale di Ledger non è un incidente isolato: è un aggiornamento dell’infrastruttura di intelligence a disposizione degli attaccanti.
Questo ha implicazioni profonde per il framework normativo. Il GDPR impone la minimizzazione dei dati e la limitazione della conservazione, ma non può impedire che dati già esfiltrati continuino a circolare e a essere sfruttati per anni. La Direttiva NIS2 richiede la gestione del rischio supply chain, ma la catena di fornitori e-commerce di un produttore di hardware raramente rientra nel perimetro delle valutazioni di sicurezza tradizionali.
Prospettive: il QR code phishing fisico è qui per restare
L’evoluzione del quishing fisico nel 2025-2026 suggerisce che non si tratta di un episodio estemporaneo ma di un nuovo vettore stabile nel repertorio del cybercrime. Le ragioni sono tre.
La prima è economica: il costo di produzione e spedizione di lettere cartacee è sceso drasticamente, e il ritorno potenziale per lettera (l’intero contenuto di un crypto wallet) giustifica ampiamente l’investimento. La seconda è tattica: il QR code phishing fisico aggira le difese digitali per design, e l’infrastruttura di consapevolezza e prevenzione è ancora inadeguata. La terza è strategica: le breach passate e presenti hanno creato un bacino permanente di dati di targeting che non può essere bonificato.
Come osservato da Secrets of Privacy, il pattern che rende possibile questa campagna – un settore dove la corrispondenza fisica è consueta, dove esiste urgenza reale, e dove una breach ha già messo gli indirizzi di casa nel dominio pubblico – descrive la maggior parte della vita moderna. I criminali hanno dimostrato il modello sui possessori di crypto perché il ritorno giustificava l’investimento. La fase successiva sarà la scalabilità: volumi più alti, valori unitari più bassi, settori più ampi.
Il QR code phishing fisico contro i clienti Ledger non è solo una notizia di cybersecurity. È un segnale che la separazione tra mondo digitale e mondo fisico – sulla quale è costruita gran parte della nostra architettura di sicurezza – si sta dissolvendo. E chi non aggiorna le proprie difese per riflettere questa realtà rischia di trovarsi esposto su un fronte che non sapeva nemmeno di dover presidiare.