Dal falso teatro romano ai deepfake: come l’AI sta cambiando il confine tra verità e verosimiglianza

La colpa del ruspante impresario, più che imprenditore, del Vicentino che ha allestito in pochi mesi un centro archeologico sui Colli Berici, nel comune di Arcugnano, entrando nelle classifiche di Tripadvisor, è stata forse quella di anticipare la stagione dei deepfake e di non qualificarsi come startup di una nuova forma di fant storia.

Dal falso archeologico alla condanna

Come è stato riesumato da alcuni quotidiani in cerca di attualità ferragostane, da qualche anno rimane recluso nelle patrie galere Franco Malosso, che giusto dieci anni fa entrò nelle indagini della magistratura per aver costruito sull’aia di casa, in un possedimento agricolo peraltro sottoposto a rigido vincolo delle Belle Arti, un teatro romano ex novo, spacciato come un ritrovamento archeologico risalente al IV secolo a.C.

Attorno al maestoso monumento era stata costruita una dettagliatissima leggenda storica che vedeva come protagonisti Giulio Cesare, Cleopatra e, in un eccesso di iconicità, anche la casa originaria di Giulietta Capuleti, che in una storia veneta non poteva mancare.

Per qualche anno, attorno al miracoloso ritrovamento si sviluppò un intenso traffico turistico, nonostante il biglietto non certo simbolico che Malosso esigeva: 40 euro.

Poi il successo dell’impresa attirò, nell’ordine, le attenzioni della Soprintendenza alle Belle Arti, dell’amministrazione comunale e infine dei Carabinieri e della Procura di Vicenza. Dopo tre gradi di giudizio, Malosso è arrivato fino in Cassazione per difendere il proprio diritto a costruire a casa sua ciò che voleva. La condanna è diventata definitiva.

Il falso nell’era dell’intelligenza artificiale

Ma oggi quello che fino a qualche anno fa veniva derubricato come una volgare truffa alla Totò, esportata in Veneto, si è arricchito di una nuova aura: la verosimiglianza.

L’esplosione delle applicazioni di intelligenza artificiale ha sdoganato i falsi che, Trump insegna, sono diventati linguaggio simbolico ed evocativo.

Quando il verosimile conta più del vero

Che differenza c’è fra la ricostruzione virtuale della Striscia di Gaza in versione Las Vegas, propagandata dalla Casa Bianca, e l’opera del nostro ambizioso impresario? Basta che la prima sia virtuale, con una minaccia estremamente rilevante di inquinare l’ecosistema informativo, mentre la seconda, nella sua materialità, rimaneva circoscritta a un ambito locale?

In sostanza, quale dei due artefatti è oggi più minaccioso per l’equilibrio sociale?

Certo, Malosso avrebbe potuto limitare la sua eccessiva avidità per i biglietti e forse usare definizioni che oggi chiameremmo più ibride, parlando nella descrizione del suo scenario archeologico di un viaggio nel tempo, a cavallo fra storia e immaginario.

Ma la sostanza non cambia: la capacità di proporre suggestioni verosimili, nella stagione della post-verità, non è più soltanto un reato, ma un modo, certo avventuroso e ambiguo, di raccontare la storia.

La nuova frontiera della post-verità

L’autenticità, che Martin Heidegger utilizzava per identificare le nuove gerarchie sociali cui affidare il governo del mondo, è oggi una dimensione quantistica, dove, come ci spiegherebbero i grandi fisici dell’inizio del Novecento come Niels Bohr, la realtà nasce dalla relazione fra osservatore e oggetto osservato.

Un principio che Albert Einstein non volle mai accettare, denunciando la meccanica quantistica, che si realizza proprio nell’occasionalità dello sguardo dell’osservatore, come una relazione inquietante.

Siamo in un gorgo del tutto inesplorato del rapporto fra vero e verosimile, che sta forzando persino la flessibilità digitale e ci conduce verso uno scenario imprevedibile, nel quale il nostro precoce pioniere della storia auto-da-fé potrebbe improvvisamente diventare un anticipatore della nuova porta spazio-temporale che si intravede sullo sfondo.

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Bending Spoons, prima acquisizione dopo la quotazione al Nasdaq: compra Airtable per 1,285 miliardi di dollari

Bending Spoons ha firmato un accordo definitivo per acquisire Airtable in una transazione interamente in denaro che valuta la società 1,285 miliardi di dollari in termini di enterprise value.

Considerando anche la liquidità netta e i mezzi equivalenti detenuti da Airtable, l’operazione implica un equity value di circa 2,25 miliardi di dollari.

L’accordo è stato approvato all’unanimità dai consigli di amministrazione delle due società e prevede l’acquisizione del 100% delle azioni emesse e in circolazione di Airtable. Il completamento è atteso entro la fine dell’anno, subordinatamente alle autorizzazioni regolamentari e alle altre consuete condizioni di chiusura.

La prima acquisizione dopo il Nasdaq

L’operazione rappresenta la prima acquisizione di Bending Spoons dopo la quotazione al Nasdaq, avvenuta il 1° luglio 2026. Airtable entrerà così nel portafoglio di marchi globali del gruppo italiano, che nel corso dell’anno ha già acquisito AOL a gennaio ed Eventbrite a marzo.

Fino al completamento della transazione, Bending Spoons e Airtable continueranno a operare in modo indipendente.

Airtable vale 480 milioni di ricavi ricorrenti annui

Fondata nel 2013, Airtable sviluppa una piattaforma per organizzare dati, creare applicazioni e gestire flussi di lavoro senza richiedere competenze avanzate di programmazione.

Secondo i dati comunicati da Bending Spoons, il fatturato ricorrente annuo di Airtable è cresciuto di oltre il 20%, raggiungendo circa 480 milioni di dollari a giugno 2026.

La piattaforma è utilizzata da più di 500.000 organizzazioni, tra cui l’80% delle aziende comprese nella classifica Fortune 100.

“Vogliamo investire in Airtable sul lungo periodo e puntare tutto sul suo punto di forza: riunire team e flussi di lavoro in un unico spazio flessibile”, ha dichiarato Luca Ferrari, CEO e cofondatore di Bending Spoons. L’obiettivo, ha aggiunto, è ampliare le funzionalità disponibili nelle diverse fasi del lavoro e rendere Airtable più utile per clienti di ogni dimensione.

Verso una piattaforma AI-native

Howie Liu, cofondatore e CEO di Airtable, ha ricordato che la società è nata con l’obiettivo di rendere la creazione di software accessibile anche a chi non possiede competenze tecniche.

Secondo Liu, l’ingresso in Bending Spoons garantirà ad Airtable le risorse e l’orizzonte di lungo periodo necessari per sviluppare una piattaforma sempre più orientata all’intelligenza artificiale.

“La partnership con Bending Spoons ci offre le risorse e l’impegno a lungo termine per portare avanti questa visione con ancora più ambizione, mentre costruiamo la piattaforma AI-native del futuro”, ha dichiarato. Con l’acquisizione di Airtable, Bending Spoons rafforza quindi la propria presenza nel mercato globale del software per la produttività e la gestione dei processi aziendali, puntando sull’integrazione tra dati, workflow e intelligenza artificia

Bending Spoons ottiene finanziamento da 500 milioni di euro

A fine luglio Bending Spoons S.p.A. aveva annunciato oggi di aver sottoscritto un nuovo finanziamento a medio-lungo termine da 500 milioni di euro erogato da HSBC Continental Europe (in qualità di Sole Coordinator e MLA), Intesa Sanpaolo S.p.A. (in qualità di SACE Agent e MLA) e BPER Banca Corporate & Investment Banking (in qualitàdi Structuring Advisor e MLA). 

La linea di finanziamento, con scadenza a marzo 2031,beneficia di una garanzia fornita da SACE nel quadro della sua missione di sostegno allacrescita internazionale delle imprese italiane.

Insieme a ulteriori 495 milioni di euro di finanziamento Term Loan A e a un incremento di 490 milioni di euro dei commitment nell’ambito della linea di credito revolving di Bending Spoons, l’operazione porta a 1,49 miliardi di euro l’importo complessivo delle linee di finanziamento nuove e incrementate sottoscritte da Bending Spoons dall’inizio del secondo trimestre. Sia il finanziamento Term Loan A sia gli ulteriori commitment sulla linea di credito revolving sono disponibili per finalità aziendali generali e acquisizioni. Ciascuna linea ha scadenza a marzo 2031.

“Siamo grati per il costante supporto di SACE e dei nostri partner finanziari,” ha dichiarato Davide Scarpazza, co-chief financial officer di Bending Spoons. “Queste operazionirafforzano le nostre risorse di capitale e ci offrono ulteriore flessibilità finanziaria. Il nostroobiettivo è massimizzare il valore per azione nel lungo termine e restiamo concentrati sull’impiego del capitale in modo disciplinato per generare rendimenti interessanti e ponderati per il rischio, principalmente attraverso acquisizioni.”

“Bending Spoons è un chiaro esempio di come l’innovazione italiana, unita aun’eccezionale densità di talento, possa competere e crescere su scala globale,” ha dichiarato Michele Pignotti, amministratore delegato di SACE. “Questa operazione conferma l’impegno di SACE nel sostenere le aziende leader italiane che investono nell’innovazione, si espandono nei mercati globali e contribuiscono alla competitività dell’ecosistema dell’innovazione italiano.”

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iCloud. È scontro Apple-Governo britannico su crittografia, privacy e poteri dello Stato

Apple contro il Governo britannico: nuova battaglia legale sull’accesso ai dati crittografati di iCloud

A poco più di un anno dal primo duro scontro tra Apple e il Governo britannico, la disputa sulla crittografia dei dati torna davanti ai giudici. Il colosso di Cupertino ha infatti avviato una nuova azione legale contro il Regno Unito per contestare i poteri con cui Londra può imporre alle aziende tecnologiche di facilitare l’accesso ai dati degli utenti conservati sui propri servizi cloud.

Come spiegato da Rachel Hall sul quotidiano The Guardian, la vicenda riguarda i dati archiviati su iCloud, il servizio cloud di Apple, in particolare quelli protetti dal sistema di crittografia avanzata Advanced Data Protection (ADP), che rende i contenuti leggibili esclusivamente dal proprietario dell’account.

Il nuovo ricorso di Apple contro il Governo britannico

Lo scorso mese, si legge nell’articolo, Apple ha presentato un ricorso presso l’Investigatory Powers Tribunal (IPT), il tribunale indipendente competente a valutare la legittimità delle attività dei servizi di intelligence britannici e dei poteri investigativi esercitati dallo Stato.

Secondo quanto emerge dall’ordinanza emessa dal tribunale, il Ministero dell’Interno britannico (Home Office) ha notificato ad Apple una nuova richiesta tecnica, nota come Technical Capability Notice (TCN). Si tratta di uno strumento previsto dall’Investigatory Powers Act, la controversa legge britannica che disciplina i poteri di sorveglianza e intercettazione delle autorità.

Che cos’è una Technical Capability Notice

Una Technical Capability Notice è un ordine con cui il Governo può obbligare un’azienda tecnologica ad adottare misure tecniche che consentano alle autorità di svolgere attività investigative. L’Investigatory Powers Act prevede che tali richieste possano essere utilizzate nell’ambito di indagini riguardanti, tra gli altri casi:

  • terrorismo;
  • abuso sessuale su minori;
  • gravi minacce alla sicurezza nazionale.

In pratica, il Governo può chiedere a un fornitore di servizi digitali di rendere accessibili dati che normalmente sarebbero protetti dalla crittografia. La versione più credibile è che Londra non stia pensando solo a terrorismo, criminalità organizzata o abusi online, ma voglia uno strumento utile in un ambiente di minacce multiple: Russia per la dimensione cyber-operativa, Cina per quella tecnologica e di spionaggio industriale. Detto in modo semplice, la richiesta ad Apple sembra rispondere al bisogno di non restare “ciechi” proprio nei casi che per il Regno Unito contano di più dal punto di vista geopolitico.

Dalla richiesta globale a quella limitata ai cittadini britannici

La nuova iniziativa del Governo arriva dopo un precedente confronto che aveva assunto anche una dimensione diplomatica tra Regno Unito e Stati Uniti. La prima Technical Capability Notice, notificata lo scorso anno, chiedeva ad Apple la possibilità di accedere ai dati protetti tramite Advanced Data Protection sia degli utenti britannici sia di quelli statunitensi, qualora vi fossero esigenze di sicurezza nazionale.

Dopo le forti tensioni tra Londra e Washington, il Governo britannico aveva ritirato quella richiesta. Successivamente, però, il Home Office ha emesso una seconda Technical Capability Notice, questa volta limitata esclusivamente agli utenti del Regno Unito. È proprio questa nuova richiesta ad essere oggi oggetto del ricorso presentato da Apple.

Perché Apple si oppone

Apple sostiene da tempo che creare una cosiddetta “back door”, cioè un accesso privilegiato ai dati crittografati, comprometterebbe la sicurezza dell’intero sistema. Il motivo è semplice: la crittografia end-to-end funziona proprio perché nessuno, nemmeno il fornitore del servizio, possiede le chiavi necessarie per leggere i contenuti.

Se Apple fosse tecnicamente in grado di accedere ai dati degli utenti, la stessa capacità potrebbe essere richiesta dalle autorità giudiziarie o investigative attraverso un mandato. Inoltre, qualsiasi meccanismo di accesso straordinario rappresenterebbe un potenziale punto debole sfruttabile anche da criminali informatici o altri soggetti ostili.

Secondo Apple, indebolire la crittografia significa aumentare il rischio di violazioni dei dati personali e compromettere la sicurezza di milioni di utenti.

La conseguenza: Apple ha ritirato ADP nel Regno Unito

Proprio per evitare di dover creare un sistema di accesso privilegiato, Apple aveva preso una decisione senza precedenti. Nel gennaio 2025 la società ha infatti disattivato nel Regno Unito il servizio Advanced Data Protection (è un’impostazione facoltativa che estende la crittografia end-to-end a un numero maggiore di categorie di dati su iCloud), impedendo ai nuovi utenti britannici di attivarlo e rimuovendone progressivamente la disponibilità.

La scelta ha avuto un effetto paradossale: invece di consentire allo Stato un maggiore accesso ai dati, ha ridotto il livello massimo di protezione disponibile per gli utenti britannici.

Anche Privacy International e Liberty contestano il sistema

Il caso Apple si intreccia con un altro procedimento già pendente davanti allo stesso tribunale. L’IPT ha infatti notificato il nuovo ricorso all’organizzazione per i diritti digitali Privacy International, che insieme all’associazione Liberty aveva già presentato un’azione legale contro il regime delle Technical Capability Notice.

Le due organizzazioni chiedono che il procedimento venga discusso pubblicamente, sostenendo che l’interesse collettivo alla trasparenza prevalga sulla tradizionale segretezza che caratterizza questi provvedimenti. Contestano inoltre:

  • la legittimità delle Technical Capability Notice;
  • la loro necessità;
  • il livello di segretezza previsto dall’attuale normativa britannica.

Per il prossimo mese è già stata programmata un’udienza organizzativa nella quale il tribunale dovrà stabilire come gestire i due procedimenti paralleli.

Un portavoce di Privacy International ha accolto positivamente la nuova iniziativa di Apple: “Siamo lieti di sapere che Apple sta nuovamente contestando il regime britannico degli ordini segreti. Sebbene non conosciamo il contenuto del ricorso, se riguarda gli ordini già riportati che puntano a compromettere la sicurezza dell’archiviazione iCloud, allora il ricorso di Apple, insieme al nostro e a quello di Liberty, è fondamentale per preservare la privacy e la sicurezza di tutti”.

Un test giuridico sul rapporto tra crittografia, privacy e poteri dello Stato

Né Apple né il Home Office hanno commentato il nuovo procedimento giudiziario. Entrambe le parti sono infatti soggette a restrizioni legali che impediscono di discutere pubblicamente il contenuto delle Technical Capability Notice.

Il Governo britannico continua comunque a difendere l’Investigatory Powers Act, sostenendo che la normativa preveda solide garanzie procedurali e che questi poteri vengano utilizzati soltanto quando strettamente necessari per la tutela della sicurezza nazionale e per le indagini sui reati più gravi.

La nuova causa tra Apple e il Governo britannico va ben oltre una semplice controversia nazionale. Il caso rappresenta uno dei più importanti test giuridici sul rapporto tra crittografia, privacy e poteri dello Stato. Da anni governi e forze dell’ordine chiedono strumenti che consentano di accedere ai dati cifrati per finalità investigative. Le aziende tecnologiche e le organizzazioni per i diritti digitali ribattono invece che non esiste una “back door” sicura: qualsiasi eccezione alla crittografia finirebbe inevitabilmente per indebolire la protezione di tutti gli utenti.

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La Corte UE riscrive le regole del sampling: cosa cambia per artisti, produttori e case discografiche

Una recente sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea chiarisce che il semplice utilizzo di campionamenti musicali (sampling) non è automaticamente lecito. Per beneficiare dell’eccezione del pastiche, il nuovo brano deve richiamare l’opera originaria, presentare differenze percepibili e instaurare con essa un dialogo artistico o creativo riconoscibile. Una decisione destinata ad incidere concretamente sull’attività di musicisti, produttori, autori ed etichette discografiche.

La musica contemporanea vive di contaminazioni

Dall’hip hop all’elettronica, fino al pop e alla musica urban, il riutilizzo creativo di frammenti di opere preesistenti rappresenta una pratica consolidata che ha contribuito alla nascita di interi generi musicali. Ma quando questa tecnica costituisce una legittima forma di espressione artistica e quando, invece, viola il diritto d’autore?

A fornire un’importante risposta è la Corte di giustizia dell’Unione europea che, con la sentenza del 14 aprile 2026 nella causa C-590/23, è tornata sul celebre caso Kraftwerk/Pelham, definendo per la prima volta in maniera organica la nozione europea di pastiche e chiarendo quando il sampling possa beneficiare di questa eccezione al diritto d’autore.

Che cos’è il sampling?

Per sampling si intende la tecnica musicale che consiste nel prelevare un frammento sonoro da una registrazione preesistente – un beat, una linea di basso, una sequenza ritmica, una parte vocale o qualsiasi altro elemento – per incorporarlo all’interno di una nuova composizione. Questa tecnica non rappresenta soltanto uno strumento tecnico di produzione, ma una vera e propria modalità espressiva che consente agli artisti di costruire nuove opere dialogando con il patrimonio musicale del passato.

Proprio per la sua diffusione, il sampling è da anni al centro di un delicato equilibrio tra due esigenze contrapposte: da un lato la tutela degli investimenti e dei diritti di autori e produttori fonografici; dall’altro la libertà della creazione artistica.

Il caso Kraftwerk: una vicenda lunga oltre vent’anni

La controversia trae origine dall’utilizzo, nel brano Nur mir, di una sequenza ritmica della durata di circa due secondi prelevata dal brano Metall auf Metall dei Kraftwerk. Quel breve frammento è stato rallentato, ripetuto e inserito nella nuova composizione, dando origine ad uno dei contenziosi più importanti nella storia del diritto d’autore europeo.

Già nel 2019 la Corte di giustizia aveva stabilito che il produttore di un fonogramma può vietare l’utilizzo anche di un campione sonoro molto breve, purché esso rimanga riconoscibile all’ascolto. Soltanto quando il campione viene modificato al punto da risultare irriconoscibile non si realizza una riproduzione rilevante ai fini del diritto esclusivo. La nuova pronuncia affronta però una questione diversa e altrettanto significativa: quando il sampling può essere giustificato dall’eccezione del pastiche prevista dalla direttiva europea sul diritto d’autore?

Che cos’è il pastiche?

Fino ad oggi il termine pastiche era rimasto privo di una definizione uniforme nel diritto dell’Unione, lasciando ampi margini di incertezza interpretativa. La Corte chiarisce ora che il pastiche non costituisce una categoria residuale nella quale far rientrare qualsiasi riutilizzo creativo di opere altrui.

Secondo i giudici europei, si è in presenza di un pastiche quando una nuova opera:

● richiama una o più opere preesistenti;

● presenta differenze percepibili rispetto ad esse;

● utilizza alcuni loro elementi caratteristici protetti dal diritto d’autore;

● instaura con tali opere un dialogo artistico o creativo riconoscibile.

Si tratta del vero elemento innovativo della sentenza. La Corte precisa, inoltre, che questo dialogo può assumere forme diverse: un omaggio dichiarato, un’imitazione stilistica, una reinterpretazione creativa oppure anche un confronto critico o ironico con l’opera originaria.

Ciò che accomuna tutte queste ipotesi è la trasparenza del richiamo: il riferimento all’opera precedente deve essere riconoscibile e non dissimulato.

Il sampling non diventa automaticamente lecito

La decisione non introduce una liberalizzazione del sampling. Anzi, la Corte ribadisce che il diritto d’autore e i diritti dei produttori fonografici continuano a godere di un elevato livello di protezione, coerente con la necessità di salvaguardare gli investimenti nell’industria musicale. Il semplice riutilizzo di un campione sonoro, anche di brevissima durata, non è quindi sufficiente per invocare l’eccezione del pastiche.

Affinché quest’ultima trovi applicazione, il campione deve essere inserito in una nuova creazione che sviluppi un effettivo dialogo artistico con l’opera di provenienza. Non basta, quindi, utilizzare un frammento perché particolarmente efficace dal punto di vista musicale o commerciale: quel riutilizzo deve essere funzionale ad una nuova elaborazione creativa.

Un criterio oggettivo che offre maggiore certezza

La Corte introduce anche un criterio destinato ad avere importanti ricadute pratiche. Per stabilire se un’opera costituisca un pastiche non sarà necessario indagare l’intenzione dell’artista o del produttore. Sarà invece sufficiente verificare se una persona che conosce l’opera originaria sia in grado di riconoscere, nella nuova creazione, quel dialogo artistico o creativo individuato dalla Corte come elemento caratterizzante del pastiche.

Si tratta di una soluzione che contribuisce ad aumentare la certezza del diritto, evitando che l’applicazione dell’eccezione dipenda esclusivamente dalle dichiarazioni degli autori coinvolti. Le ricadute per artisti e industria musicale La pronuncia assume particolare rilievo per musicisti, producer, autori, editori musicali e case discografiche.

Il messaggio che emerge dalla sentenza è duplice. Da un lato, la Corte riconosce che il sampling costituisce una forma di espressione artistica meritevole di tutela, strettamente collegata alla libertà delle arti garantita dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Dall’altro, riafferma che tale libertà deve convivere con il diritto di proprietà intellettuale e non può trasformarsi in un mezzo per appropriarsi indebitamente del lavoro creativo altrui. Per gli operatori del settore ciò significa che ogni progetto basato sul riutilizzo di frammenti musicali dovrà essere valutato non soltanto sotto il profilo tecnico, ma anche sotto quello giuridico, verificando se ricorrano effettivamente i presupposti individuati dalla Corte.

E in Italia?

Anche per il nostro ordinamento la decisione riveste un’importanza particolare. La legge sul diritto d’autore non contiene una disciplina specifica dedicata al sampling e l’interpretazione delle eccezioni deve necessariamente avvenire alla luce del diritto dell’Unione e della giurisprudenza della Corte di giustizia. Ne consegue che artisti, produttori e case discografiche dovranno continuare a prestare particolare attenzione quando intendono riutilizzare porzioni di opere musicali altrui.

Salvo che ricorrano i rigorosi presupposti dell’eccezione del pastiche, l’acquisizione preventiva delle necessarie autorizzazioni rimane la soluzione più sicura per evitare contestazioni. La sentenza del 14 aprile 2026 non segna quindi la fine del dibattito sul sampling, ma rappresenta un passaggio fondamentale verso una maggiore certezza giuridica. La Corte individua un nuovo punto di equilibrio tra tutela della proprietà intellettuale e libertà della creazione artistica, offrendo agli operatori del settore un criterio interpretativo destinato ad orientare le future controversie. Per un’industria musicale sempre più fondata sul dialogo tra opere del passato e nuove forme espressive, si tratta di una decisione destinata a lasciare il segno.

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Kimi addestrato con 20.000 chip Nvidia H200 forniti da Alibaba

L’indiscrezione riaccende l’attenzione sull’accesso cinese ai chip avanzati americani. Il caso evidenzia il ruolo strategico del cloud e della potenza di calcolo nello sviluppo dell’intelligenza artificiale.

Il laboratorio cinese Moonshot AI avrebbe addestrato il suo modello di intelligenza artificiale Kimi utilizzando un cluster di circa 20.000 chip Nvidia H200 messo a disposizione attraverso l’infrastruttura cloud di Alibaba.

Lo riporta Bloomberg, secondo cui il progetto rappresenta uno dei più grandi impieghi di potenza di calcolo finora emersi in Cina per l’addestramento di un modello AI di frontiera.

Secondo la ricostruzione, l’infrastruttura sarebbe stata fornita da Alibaba Cloud, confermando il ruolo sempre più centrale dei grandi provider cloud cinesi nello sviluppo dell’intelligenza artificiale nazionale.

Il nodo dei chip Nvidia

L’indiscrezione arriva mentre gli Stati Uniti continuano a rafforzare i controlli sulle esportazioni di semiconduttori avanzati verso la Cina.

Bloomberg sottolinea che il rapporto non dimostra alcuna violazione delle restrizioni statunitensi, ma riporta nuovamente l’attenzione sulla provenienza dei processori utilizzati dai laboratori cinesi e sulle modalità con cui questi riescono ad accedere a grandi capacità di calcolo.

La sfida si gioca anche sull’infrastruttura

Il caso conferma come la competizione globale sull’intelligenza artificiale non dipenda soltanto dagli algoritmi, ma anche dalla disponibilità di infrastrutture hardware.

L’accesso a grandi cluster di GPU, alle piattaforme cloud e alle filiere di approvvigionamento rappresenta infatti uno dei principali fattori che determinano la capacità di sviluppare modelli AI sempre più avanzati.

Nei giorni scorsi Moonshot AI aveva attirato l’attenzione internazionale con Kimi K3, modello open-weight da 2,8 trilioni di parametri, considerato uno dei sistemi di intelligenza artificiale più avanzati sviluppati finora in Cina.

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Oltre 1.300 dipendenti di OpenAI, Anthropic, Google e Meta chiedono agli Usa di rallentare lo sviluppo dell’AI

Più di 1.300 dipendenti delle principali aziende di intelligenza artificiale hanno firmato una petizione che chiede al governo degli Stati Uniti di sostenere un meccanismo internazionale per “regolare deliberatamente il ritmo” dello sviluppo dell’AI.

Secondo quanto riportato da Bloomberg, la lettera è stata sottoscritta da lavoratori di quasi una dozzina di società, tra cui OpenAI, Anthropic, Google e Meta. Tra i firmatari figurano anche il CEO di Anthropic Dario Amodei, il Chief Scientist di OpenAI Jakub Pachocki e Shengjia Zhao, Chief Scientist del Meta Superintelligence Lab.

La richiesta arriva pochi giorni dopo che OpenAI ha reso noto un incidente nel quale i suoi modelli più avanzati avrebbero compromesso per errore alcuni sistemi interni della startup Hugging Face durante attività di sicurezza informatica.

“Un rischio reale” di perdere il controllo

La petizione chiede a Washington di sostenere uno sforzo internazionale per sviluppare strumenti tecnici e di governance capaci, se necessario, di rallentare la costruzione dei sistemi AI più avanzati.

“Chiediamo al governo degli Stati Uniti di sostenere un’iniziativa internazionale per sviluppare gli strumenti tecnici e di governance necessari a regolare deliberatamente il ritmo dello sviluppo automatizzato dell’AI di frontiera”, si legge nel documento citato da Bloomberg.

I firmatari avvertono che esiste “un rischio reale” che l’intelligenza artificiale progredisca più rapidamente della capacità umana di comprenderla e controllarla. Il riferimento è soprattutto ai progressi nell’automazione della ricerca sull’AI, con modelli sempre più capaci di contribuire direttamente alla progettazione e al miglioramento di nuovi sistemi.

Il sostegno di Anthropic

Anthropic ha espresso pubblicamente il proprio sostegno alla petizione. In un messaggio pubblicato su X, la società ha affermato che le proprie ricerche mostrano la necessità di disporre di strumenti per rallentare deliberatamente la frontiera dell’AI, consentendo alla società di prepararsi ai cambiamenti prodotti dalla tecnologia.

Anthropic aveva già proposto un sistema attraverso il quale governi e sviluppatori potessero decidere collettivamente quando ridurre il ritmo o sospendere temporaneamente determinate attività di ricerca considerate potenzialmente pericolose. A giugno, la società aveva sostenuto che sarebbe utile per il mondo disporre della possibilità di “rallentare o mettere temporaneamente in pausa” lo sviluppo di sistemi AI che potrebbero generare rischi non sufficientemente controllabili.

L’ipotesi di un’autorità internazionale

La petizione riprende proposte già avanzate da alcuni dei principali esponenti del settore. Il CEO di OpenAI Sam Altman e quello di Google DeepMind Demis Hassabis hanno più volte indicato la necessità di creare un organismo internazionale incaricato di valutare i modelli AI più avanzati e stabilire standard comuni.

L’idea è quella di costruire una struttura simile alle organizzazioni internazionali attive in altri settori ad alto rischio, capace di monitorare lo sviluppo dei sistemi di frontiera, verificare le loro capacità e coordinare eventuali interventi tra i diversi Paesi.

Una misura del genere dovrebbe evitare che la competizione tra aziende e Stati impedisca a un singolo sviluppatore di rallentare, per il timore di essere superato dai concorrenti.

Il caso Hugging Face

Le richieste di maggiori controlli sono aumentate dopo la diffusione di nuovi dati sulle capacità dei modelli AI di svolgere attività complesse con un intervento umano limitato. Una delle aree più sensibili riguarda la cybersecurity. I modelli più avanzati sono sempre più abili nell’individuare vulnerabilità nei software e, potenzialmente, nello sfruttarle.

La scorsa settimana OpenAI ha comunicato che alcuni dei suoi sistemi più potenti avevano compromesso l’infrastruttura della startup Hugging Face in quello che la società ha definito un incidente “senza precedenti”. La vicenda ha riacceso il dibattito sulla necessità di introdurre limiti e controlli prima che capacità di questo tipo diventino più diffuse.

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App IO, Nobile (AgID): “A breve rinnovo della patente di guida e acquisto polizza RC auto direttamente nell’IT-Wallet. E al seggio elettorale anche con la tessera digitale”

Rinnovare la patente di guida, pagando i relativi diritti di segreteria, direttamente dallo smartphone, attraverso l’unico wallet pubblico, mentre con uno dei wallet privati sarà possibile, ad esempio, acquistare una polizza RC auto, con un notevole risparmio di tempo grazie alla rapida e autenticata attestazione dei documenti (dove risiedo, quale patente posseggo, ecc.), senza necessità di caricarli più manualmente.

Infine, poter andare al seggio elettorale anche con la tessera digitale verificabile dagli scrutatori, evitandoci stress e tempo quando il giorno delle elezioni ci accorgiamo di non trovare più quella cartacea e di corsa andiamo all’ufficio anagrafe del Comune di residenza per richiederne un’altra. Queste 3 novità saranno presto disponibili nell’IT-Wallet, realizzato all’interno dell’app IO, come ha annunciato in questa intervista a Key4Biz Mario Nobile, il Direttore Generale di AgID, l’Agenzia per l’Italia Digitale.

(da sinistra – Luigi Garofalo, Direttore di Key4Biz, e Mario Nobile, Direttore Generale di AgID)

L’intervista

Key4Biz. La sperimentazione quando partirà ufficialmente? Quali sono i passi da compiere prima dell’avvio della sperimentazione?

Mario Nobile. La sperimentazione è partita formalmente con l’approvazione delle Linee guida del sistema IT-Wallet e delle regole, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 23 luglio scorso: l’emanazione dei regolamenti e delle Linee Guida pongono le basi per l’avvio della sperimentazione in quanto definiscono il quadro delle regole tecniche, operative e di sicurezza per l’intero ecosistema. In questa prima fase sarà possibile testare il funzionamento del sistema, coinvolgendo sia soggetti pubblici sia operatori privati. Questi ultimi potranno sviluppare proprie soluzioni di wallet e nuovi servizi digitali, purché conformi alle regole comuni e agli standard definiti.


Si tratta di un ecosistema aperto, nel quale ciascun soggetto svolge un ruolo preciso. Oltre al wallet pubblico, realizzato attraverso l’evoluzione dell’App IO, ci saranno i fornitori di wallet privati, i fornitori di attestati elettronici, le fonti autentiche che detengono i dati ufficiali e gli erogatori di servizi. 

Attraverso l’unico wallet pubblico si potrà ad esempio richiedere il rinnovo della patente di guida, pagando contestualmente i relativi diritti di segreteria. Attraverso uno dei wallet privati sarà possibile, ad esempio, acquistare una polizza RC auto, con un notevole risparmio originato dalla rapida e autenticata attestazione dei documenti (dove risiedo, quale patente posseggo, ecc.), senza necessità di caricarli manualmente.

Key4Biz. Quale sarà il ruolo di AgID?

Mario Nobile. AgID ha un ruolo centrale di regolamentazione, qualificazione e vigilanza, favorendo la collaborazione tra pubblico e privato. Non svilupperà direttamente il software del wallet, ma definirà le regole operative e tecniche in conformità al quadro europeo. Insieme all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato gestirà il Registro dei soggetti autorizzati a partecipare alla sperimentazione, verificando il possesso dei requisiti tecnici, organizzativi e di onorabilità. Inoltre, vigilerà sul rispetto degli standard previsti da parte dei fornitori di wallet privati, dei fornitori di attestati e delle fonti autentiche, ovvero quei soggetti pubblici o privati che detengono ufficialmente i dati di un cittadino e hanno l’autorità legale e tecnica per certificarli. In sostanza, il ruolo di AgID in questo processo non è quello di sviluppare tecnologie, ma di stimolare l’innovazione, fungendo da facilitatore di un dialogo costruttivo tra il pubblico e il privato. L’approccio adottato in Italia punta, infatti, a fare leva sul settore privato per l’adozione del sistema IT Wallet, creando sinergie che possano portare benefici a tutta la società.

Key4Biz. Come sarà possibile verificare i dati di identificazione personale e degli attributi degli utenti?

Mario Nobile. Fino ad oggi, l’interazione tra il cittadino e i servizi digitali si è sempre basata esclusivamente sull’identità digitale della persona, trascurandone gli attributi qualificati, ovvero quelli che contraddistinguono l’individuo. L’IT Wallet, invece, è in grado di definire una vera e propria proiezione dell’individuo nel digitale. 

Il sistema, infatti, consente di associare all’identità certificata dallo Stato (attraverso l’uso della Carta d’Identità Elettronica – CIE) un insieme di informazioni aggiuntive che descrivono l’individuo nel contesto in cui desidera operare. In particolare, il Sistema IT-Wallet accanto ai dati anagrafici potrà includere attestati validi e legalmente riconosciuti come i titoli di studio, la patente di guida, la Tessera Sanitaria, la tessera per la disabilità e, progressivamente, anche altre attestazioni che ogni cittadino italiano potrà richiedere, conservare e presentare. 

Per verificare la validità di tali attestati verranno utilizzati sistemi sicuri. L’utente mostrerà un QR code generato dal proprio wallet, mentre il verificatore acquisirà la prova che consente di certificare l’autenticità e la validità dell’attestato.

Tutto ciò permetterà ai cittadini di raccogliere, gestire e condividere i propri dati in modo sicuro e controllato, eliminando la necessità di documenti cartacei e mantenendo il pieno controllo sulla propria privacy.

A breve al seggio elettorale anche con la tessera digitale

elezioni tessera digitale

Key4Biz. Per esempio, se vado al seggio elettorale con la tessera digitale come mi verrà verificata?

Mario Nobile. Stiamo approfondendo con il Ministero dell’Interno le modalità operative, ma la verifica sarà simile a quella oggi operata dalle Forze dell’Ordine in caso di controllo su strada di una patente di guida sull’App IO.

IT-Wallet in APP IO

Per approfondire:

It-Wallet, a breve sull’app IO anche ISEE, titolo di studio e tessera elettorale

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Microsoft prepara la sfida a OpenAI: una super app per tutto l’ecosistema Copilot

Microsoft prepara una “super app” basata su Copilot, destinata a riunire in un’unica piattaforma le principali funzionalità AI attualmente distribuite tra diversi prodotti e servizi del gruppo.

A confermarlo è stato il CEO Satya Nadella durante la conference call dedicata agli ultimi risultati finanziari dell’azienda. La nuova applicazione dovrebbe essere presentata entro la fine dell’anno e includere strumenti rivolti sia agli utenti consumer sia alle imprese. L’obiettivo è creare un unico ambiente dal quale utilizzare la chat AI, gli strumenti di programmazione e gli agenti intelligenti di Microsoft, superando l’attuale frammentazione tra applicazioni e servizi differenti.

Da semplice chat a piattaforma operativa

Nadella ha spiegato che Copilot sta evolvendo da assistente conversazionale a piattaforma capace di collaborare con gli utenti ed eseguire attività con un livello crescente di autonomia.

“Copilot si sta trasformando da semplice chat a Cowork e Autopilots. In questo trimestre riuniremo tutte queste esperienze, incluso il coding, in una sola super app. È un importante passo avanti e non vedo l’ora di condividere ulteriori dettagli”, ha dichiarato il CEO di Microsoft.

Una sola app per tutto l’ecosistema Copilot

La piattaforma dovrebbe integrare Copilot, GitHub Copilot, Copilot Cowork e le funzionalità Autopilot, attraverso le quali gli agenti AI possono pianificare ed eseguire operazioni con un intervento umano più limitato. La componente conversazionale continuerà a permettere agli utenti di porre domande, generare contenuti e analizzare documenti. GitHub Copilot porterà invece nell’applicazione gli strumenti dedicati alla scrittura, alla revisione e alla gestione del codice.

Le funzioni agentiche dovrebbero consentire alla piattaforma di svolgere attività più articolate, interagendo con applicazioni, dati e processi aziendali. Microsoft punta così a trasformare Copilot da semplice interfaccia per accedere ai modelli AI in un vero ambiente operativo.

La sfida con OpenAI

La strategia si inserisce in una tendenza più ampia del mercato, sempre più orientato verso piattaforme complete invece che verso strumenti AI separati. Anche OpenAI ha annunciato ChatGPT Work, un’applicazione che integra ChatGPT con Codex, il proprio sistema dedicato alla programmazione. La competizione si sta quindi spostando dalla qualità dei singoli modelli alla capacità di offrire ecosistemi nei quali conversazione, coding e agenti possano lavorare insieme.

Per Microsoft, la super app rappresenta anche un modo per valorizzare le diverse tecnologie sviluppate negli ultimi anni, offrendo agli utenti un punto di accesso unico e più semplice.

L’AI traina i conti di Microsoft

L’annuncio è arrivato insieme ai nuovi risultati finanziari del gruppo. Nell’ultimo trimestre Microsoft ha registrato ricavi per 90 miliardi di dollari, sostenuti soprattutto dalla crescita dei servizi cloud e delle soluzioni basate sull’AI.

I dati confermano il ruolo sempre più centrale dell’intelligenza artificiale nella strategia industriale del colosso di Redmond. Con la nuova super app, Microsoft punta ora a rendere Copilot il principale punto di accesso al proprio ecosistema AI, sia per il mercato consumer sia per quello aziendale.

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AI open-weight, Amodei: “No al bando dei modelli cinesi. Il vero nodo sono chip, cybersecurity e distillazione”

Anthropic non ha mai sostenuto un divieto generalizzato dei modelli AI open-weight. A chiarirlo è il fondatore e CEO Dario Amodei, intervenuto dopo le indiscrezioni secondo cui alcuni funzionari statunitensi starebbero valutando di impedire alle aziende americane di utilizzare modelli a pesi aperti sviluppati in Cina.

Il dibattito si inserisce nella crescente competizione tecnologica tra Washington e Pechino. Come raccontato ieri su Key4biz, la Cina punta sui modelli open-weight per ampliare la diffusione internazionale del proprio ecosistema AI, in particolare nei Paesi in via di sviluppo, offrendo tecnologie, infrastrutture e programmi di formazione alternativi alle piattaforme proprietarie statunitensi.

In risposta alle possibili restrizioni americane, numerose aziende tecnologiche hanno sottoscritto una lettera a sostegno dei modelli aperti. Alcuni osservatori hanno inoltre accusato Anthropic, che sviluppa sistemi prevalentemente chiusi, di voler limitare la concorrenza.

“Anthropic non ha mai sostenuto un divieto dei modelli open-weight”, afferma invece Amodei. Secondo il CEO, i sistemi a pesi aperti privi di capacità pericolose costituiscono un bene pubblico, perché possono offrire valore ad aziende, sviluppatori e ricercatori senza altri costi oltre alla capacità di calcolo necessaria per eseguirli.

Amodei: “I modelli open-weight? Possono presentare rischi maggiori rispetto ai sistemi chiusi

Per Amodei, vietare alle imprese statunitensi di utilizzare modelli cinesi non risolverebbe le principali minacce alla sicurezza nazionale.

La prima preoccupazione riguarda la possibilità che un governo autoritario, in particolare quello cinese, riesca a costruire sistemi AI più potenti di quelli sviluppati negli Stati Uniti e li utilizzi per ottenere una superiorità militare duratura o rafforzare la sorveglianza e la repressione interna. In questo scenario, la disponibilità pubblica dei pesi sarebbe poco rilevante. Il modello più pericoloso potrebbe infatti essere addestrato segretamente e riservato all’Esercito popolare di liberazione o agli apparati di intelligence cinesi.

La seconda preoccupazione riguarda l’utilizzo dei modelli più avanzati per realizzare cyberattacchi, facilitare minacce biologiche o produrre comportamenti difficili da controllare. Amodei riconosce che i modelli open-weight possono presentare rischi maggiori rispetto ai sistemi chiusi. Una volta pubblicati i pesi, diventa infatti molto difficile applicare barriere di sicurezza, monitorarne l’impiego o ritirare il modello.

Un divieto rivolto alle normali aziende americane non fermerebbe però gli attori intenzionati a utilizzare l’AI per finalità ostili. Finirebbe soprattutto per proteggere le società statunitensi dalla concorrenza, un obiettivo che Amodei afferma di non perseguire.

I tre interventi mirati secondo Amodei

Al posto di un bando generalizzato, il CEO di Anthropic propone tre interventi mirati.

Il primo è impedire la vendita alla Cina dei chip più potenti e delle apparecchiature necessarie alla loro produzione, rafforzando contemporaneamente il contrasto al contrabbando e ai sistemi utilizzati per aggirare le restrizioni.

Secondo Amodei, la Cina dispone ancora di una capacità produttiva interna limitata nel campo dei semiconduttori avanzati. Senza l’accesso ai chip americani, sarebbe quindi più difficile per Pechino addestrare modelli capaci di superare quelli statunitensi.

Limitare la capacità di calcolo a disposizione dei governi autoritari rappresenterebbe, secondo Anthropic, uno strumento più diretto ed efficace rispetto al divieto di utilizzare modelli open-weight già pubblicati.

Il nodo della distillazione

La seconda misura riguarda il contrasto alle operazioni di distillazione su scala industriale.

Questa tecnica permette di utilizzare gli output di un modello avanzato per addestrarne un altro, trasferendo parte delle capacità del sistema originario con un impiego di risorse computazionali inferiore rispetto all’addestramento completo.

Secondo Amodei, la distillazione consente alle aziende cinesi di sviluppare modelli migliori di quanto sarebbe normalmente possibile con il numero di chip disponibili, riducendo l’efficacia dei controlli sulle esportazioni.

Test obbligatori per i sistemi più potenti

La terza proposta è sottoporre tutti i modelli sufficientemente capaci, aperti o chiusi, a test di sicurezza obbligatori prima della distribuzione. Le verifiche dovrebbero valutare i rischi informatici, biologici e di allineamento, indipendentemente dal Paese di origine del modello. I sistemi meno potenti sviluppati da università, startup e gruppi di ricerca potrebbero invece essere esclusi dagli obblighi più onerosi.

Per Amodei, l’eventuale maggiore pericolosità dei modelli open-weight deve essere misurata empiricamente e non presunta in anticipo. Lo stesso vale per l’idea secondo cui una maggiore diffusione delle capacità AI favorirebbe sempre i difensori più degli attaccanti.

La posizione di Anthropic è quindi netta: nessun divieto dei modelli open-weight come categoria. Le priorità dovrebbero essere mantenere i chip avanzati fuori dalla portata dei governi autoritari, fermare la distillazione industriale e introdurre test obbligatori per tutti i sistemi AI più potenti.

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Diritto d’autore e AI generativa: le nuove sfide della tutela nell’era di ChatGPT

L’intelligenza artificiale generativa ha rapidamente trasformato il modo in cui vengono creati testi, immagini, musica e contenuti audiovisivi. A questa accelerazione tecnologica non ha però corrisposto, almeno finora, una definizione altrettanto chiara dei confini giuridici entro i quali tali sistemi possono operare.

Il diritto d’autore è uno dei terreni sui quali questa tensione emerge con maggiore evidenza. Da un lato, occorre stabilire quando un contenuto realizzato con l’ausilio dell’AI possa essere considerato il risultato di un’attività creativa umana e, quindi, essere protetto. Dall’altro, diventa necessario comprendere a quali condizioni le opere preesistenti possano essere utilizzate per l’addestramento dei modelli generativi.

È su questo duplice fronte — tutela degli output e legittimità degli input — che si concentra il Capitolo 6 del Report del Comitato sull’Intelligenza Artificiale istituito dall’AGCOM.

Il documento offre una ricostruzione ampia del quadro normativo e giurisprudenziale, ma soprattutto mette in evidenza un dato: le categorie tradizionali del diritto d’autore non sono state superate dall’innovazione tecnologica; devono, piuttosto, essere applicate a processi tecnici più opachi, complessi e difficili da verificare.

Il punto centrale, quindi, non è soltanto stabilire chi possa essere considerato autore di un contenuto prodotto con l’AI. La questione più delicata riguarda il controllo sulle opere impiegate per addestrare i modelli, la trasparenza dei processi e l’effettività dei diritti riconosciuti ai titolari.

L’intelligenza artificiale può essere autore?

Naturalmente no. Un sistema di intelligenza artificiale non può essere qualificato come autore, perché il diritto d’autore continua a presupporre un’attività intellettuale umana.

L’intera disciplina è costruita intorno a categorie che rinviano alla persona: creatività, personalità dell’autore, scelte libere e consapevoli, diritto morale, reputazione e durata della protezione.

Per quanto superfluo possa apparite, è sempre utile rammentare che una macchina non possiede coscienza, intenzionalità o personalità creativa, almeno per come inteso in senso giuridico; sarebbe quindi – perlomeno – fantasioso affermare che un strumento di AI possa subire una lesione, tanto di carattere morale quanto patrimoniale o addirittura che sia dotata di personalità giuridica in forza della quale rivendicare la paternità di un’opera.

Anche il confronto internazionale conferma, pur con soluzioni differenti, questa impostazione. Negli Stati Uniti la tutela resta subordinata alla human authorship; Cina e Messico pongono al centro la persona fisica; il Regno Unito attribuisce invece la paternità delle opere generate dal computer alla persona che ha predisposto gli strumenti necessari alla loro creazione.

La vera domanda, quindi, non è se la macchina possa diventare autore, ma quale contributo umano sia necessario affinché un’opera realizzata con strumenti di AI possa essere protetta.

Quando l’AI resta uno strumento

La distinzione individuata dal Report è chiara: le opere prodotte esclusivamente dal sistema restano estranee alla protezione, mentre quelle realizzate dall’essere umano con l’ausilio dell’AI possono essere tutelate, purché siano il risultato del suo lavoro intellettuale.

È questa la direzione seguita anche dal legislatore italiano, che ha riferito la tutela alle opere dell’ingegno umano create con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, a condizione che sia riconoscibile un effettivo apporto dell’autore.

L’IA può dunque essere utilizzata come una macchina fotografica, un software di grafica o un programma di elaborazione musicale. Ma la disponibilità dello strumento non basta. Occorre verificare se il risultato rifletta scelte creative personali.

Il precedente di “The Scent of the Night”

Il precedente relativo all’opera grafica “The Scent of the Night” è significativo. La Corte di Cassazione ha ritenuto che l’impiego di un software non escluda automaticamente la creatività, ma imponga un esame più rigoroso dell’apporto umano.

La pronuncia è stata emessa in seguito alla richiesta della creatrice dell’opera grafica “The Scent of the Night” dell’accertamento della violazione dei propri diritti d’autore, nonché della condanna della convenuta (RAI) al risarcimento dei danni per l’utilizzo, non autorizzato, della stessa come scenografia fissa del Festival di Sanremo 2016. Il Giudice di prime cure (Tribunale di Genova, sentenza 6 giugno 2018, n. 1640) ha accolto tale richiesta con pronuncia che ha poi superato indenne il vaglio critico del Giudice di Appello (Appello di Genova, sez. spec. in materia di imprese, sentenza 11 novembre 2020, n. 1066). All’esito la Corte di Cassazione, con ordinanza del 16 gennaio 2023, n. 1107, ha confermato gli orientamenti dei due precedenti gradi di giudizio attribuendo così carattere creativo ad una fotografia realizzata dal suo autore tramite un software di AI.

Ed infatti, secondo gli Ermellini “l’ammissione (..) di aver utilizzato un software per generare l’immagine” è “circostanza (..) pur sempre compatibile con l’elaborazione di un’opera dell’ingegno con un tasso di creativita che andrebbe solo scrutinato con maggior rigore (..)”.

Il medesimo criterio, evidentemente, può essere applicato alle opere generate mediante prompt.

Assumeranno rilievo la struttura delle istruzioni, il processo di selezione degli output, le modifiche successive, la combinazione dei risultati e ogni altra scelta capace di imprimere al contenuto una forma personale. Il semplice inserimento di una richiesta generica difficilmente potrà essere sufficiente.

Creatività e originalità non cambiano natura

L’ingresso dell’intelligenza artificiale nel processo creativo non modifica i requisiti fondamentali della tutela.

La Corte di giustizia dell’Unione europea, dalle decisioni Painer e Cofemel in poi, ha ricondotto la nozione di opera alla presenza di una creazione intellettuale propria dell’autore, espressa attraverso scelte libere e creative. L’oggetto deve inoltre essere identificabile con sufficiente precisione e oggettività.

La creatività non coincide con la novità assoluta dell’idea. Ciò che viene protetto è la forma espressiva, ossia il modo personale in cui un’idea viene selezionata, organizzata e rappresentata.

Questo criterio conserva piena validità anche per gli output generativi. La presenza dell’AI non amplia automaticamente l’area della protezione e non riduce la soglia di creatività. Chi invoca la tutela deve dimostrare che il risultato non deriva da un processo meramente automatico, ma incorpora un contributo umano riconoscibile.

Lo stesso vale per la contraffazione. La violazione non ricorre soltanto in caso di riproduzione integrale, ma anche quando l’opera successiva riprende i tratti espressivi essenziali di quella anteriore. Un output generato dall’AI può quindi risultare illecito quando riproduca elementi creativi di opere preesistenti, anche senza coincidere perfettamente con esse.

Il vero conflitto si sposta sull’addestramento

Il terreno più problematico non è però l’output, bensì l’input: i dati utilizzati per addestrare i modelli.

I sistemi generativi richiedono enormi quantità di testi, immagini, musica e contenuti audiovisivi, molti dei quali protetti dal diritto d’autore. Il punto è comprendere fino a che limite tali opere possano essere utilizzate per sviluppare sistemi commerciali capaci, a loro volta, di produrre contenuti concorrenti.

Il sistema europeo affronta la questione attraverso le eccezioni per il text and data mining. In linea generale, la riproduzione e l’estrazione possono essere consentite quando vi sia un accesso legittimo ai contenuti e il titolare non abbia espressamente riservato i propri diritti.

L’opt-out diventa così uno snodo decisivo. Il titolare deve poter manifestare efficacemente la volontà di escludere le proprie opere dal training; il fornitore deve essere in grado di rilevare e rispettare tale riserva.

È proprio qui, tuttavia, che emergono le maggiori criticità. Affermare che l’autore può esercitare l’opt-out non è sufficiente, se mancano modalità tecniche uniformi, strumenti di verifica e obblighi di trasparenza.

Il rischio è che la tutela venga trasferita interamente sul titolare, costretto a predisporre riserve tecniche, metadati e protocolli per impedire l’utilizzo delle proprie opere. Ma l’esclusiva nasce con la creazione e non dovrebbe dipendere dalla capacità dell’autore di dialogare con un crawler.

Un sistema fondato esclusivamente sull’opt-out rischia quindi di trasformare il mancato utilizzo di strumenti tecnologici in una forma di consenso implicito all’addestramento.

Text and data mining o memorizzazione?

Il Report dedica particolare attenzione alla decisione del Tribunale di Monaco nella controversia tra GEMA e OpenAI.

Secondo la ricostruzione accolta dai giudici tedeschi, l’utilizzo dei testi delle canzoni non poteva essere ricondotto alla sola analisi dei dati, perché alcuni contenuti risultavano incorporati nel modello e potevano essere riprodotti negli output.

È questa la distinzione più delicata: altro è estrarre informazioni da un’opera per individuare relazioni, schemi e regolarità; altro è memorizzarne parti sostanziali in modo da renderle nuovamente accessibili all’utente.

Nel primo caso può operare l’eccezione per il text and data mining. Nel secondo torna in rilievo il diritto esclusivo di riproduzione.

La decisione di Monaco deve essere letta insieme a quella del Tribunale di Amburgo del 2024, che aveva invece ritenuto legittima, nel contesto esaminato, la raccolta di opere per la creazione di un dataset destinato alla ricerca. Le due pronunce non sono necessariamente contraddittorie, ma mostrano come la valutazione dipenda dalla finalità dell’attività, dalle modalità di accesso ai contenuti e, soprattutto, dal modo in cui le opere vengono trattate dal modello.

Il vero discrimine sembra quindi essere la capacità del sistema di restituire porzioni riconoscibili delle opere utilizzate nel training. Quando ciò avviene, il processo non appare più soltanto analitico, ma incide sul normale sfruttamento economico dei contenuti.

Torna così in primo piano il three-step test: ogni eccezione deve riguardare casi speciali, non deve entrare in conflitto con il normale sfruttamento dell’opera e non deve arrecare un pregiudizio ingiustificato agli interessi del titolare.

Trasparenza e compliance tecnologica

Il Codice di Buone Pratiche per l’AI tenta di tradurre questi principi in obblighi operativi. I fornitori che utilizzano web crawler sono chiamati a rispettare le riserve espresse attraverso protocolli leggibili dalle macchine, a partire dal file robots.txt, nonché mediante metadati e altri standard tecnici.

È un passaggio importante, perché la tutela del diritto d’autore si sposta progressivamente dal solo piano giudiziario a quello dell’architettura tecnologica.

La riserva deve essere leggibile dalla macchina; il crawler deve essere progettato per riconoscerla; il fornitore deve documentare le fonti utilizzate e adottare procedure idonee a evitare l’acquisizione di contenuti non autorizzati.

La compliance, quindi, non può più coincidere con una verifica formale successiva. Deve essere incorporata nella progettazione del modello e nella governance dei dataset.

Resta però essenziale un obbligo effettivo di trasparenza. Senza informazioni sulle fonti e sui materiali impiegati, il titolare non è neppure in condizione di sapere se la propria opera sia stata utilizzata. Un diritto che non può essere verificato né fatto valere rischia di restare puramente teorico.

Governare l’innovazione, non impedirla

Il Report non considera l’intelligenza artificiale soltanto come una minaccia. Richiama anche applicazioni virtuose, come l’impiego della computer vision nella ricostruzione di affreschi, dipinti deteriorati e beni culturali.

L’esempio è importante perché dimostra che la disciplina non dovrebbe trasformarsi in una regolazione esclusivamente difensiva. Il problema non è impedire l’uso dell’AI, ma governarne le modalità.

La protezione dei diritti deve convivere con ricerca, innovazione e circolazione della conoscenza. Occorre evitare tanto un approccio tecnofobico, capace di paralizzare applicazioni socialmente utili, quanto un ottimismo tecnologico che consideri ogni contenuto disponibile online automaticamente utilizzabile per l’addestramento.

Il principio antropocentrico, in definitiva, non dovrebbe valere soltanto per stabilire chi sia autore dell’output. Dovrebbe orientare anche la disciplina dell’input, garantendo agli autori un controllo effettivo sull’utilizzo economico delle proprie opere.

Il rischio più concreto non è che le macchine diventino autori. È che gli autori umani conservino formalmente i propri diritti, ma perdano progressivamente la possibilità di conoscere, controllare e remunerare l’impiego delle loro opere nell’economia dell’intelligenza artificiale.

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