Giorgia Meloni risponde metaforicamente a Elly Schlein in materia di intelligenza artificiale. Dopo che la segretaria del Pd aveva proposto nel weekend un patto anti fake news da sottoscrivere in vista della campagna elettorale in vista per le politiche, il nostro presidente del Consiglio mette le mani avanti e decide di depositare il timbro della sua voce all’ufficio europeo de marchi.
“Io sono Giorgia”
“Io sono Giorgia Meloni”. La presidente del Consiglio ha registrato oggi un audio di quattro secondi con queste quattro parole all’Euipo, l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. Con questa mossa, anticipata dal sito di Repubblica, la premier ha deciso di tutelarsi da casi di clonazione della voce tramite sistemi di Intelligenza artificiale generativa.
Una mossa tempestiva da leggere soprattutto in vista delle prossime elezioni e difendere così il suo diritto d’immagine.
Mossa già fatta da diversi artisti
Nei mesi scorsi la stessa decisione è stata presa anche dalla cantante Giusy Ferreri. Stessa precauzione per il doppiatore Luca Ward, con il suo timbro profondo, molto riconoscibile e prestato a decine di personaggi del cinema, ora protetto dalla banca europea dei marchi registrati. Ward ha doppiato fra gli altri Russel Crowe ne “Il Gladiatore” e Keanu Reeves.
Come si può constatare sul sito dell’Euipo, la domanda, presentata dalla premier tramite uno studio legale di Roma e una società marchigiana specializzata nella tutela della proprietà intellettuale, risulta “oggetto di esame”. La registrazione è collegata a tre tipi di servizi, che includono contenuti multimediali scaricabili, attività culturali e organizzazione di manifestazioni politiche.
Non è la prima volta che Giorgia Meloni si schiera pesantemente in difesa della sua persona dai deepfake. Già a maggio la premier si era pubblicamente lamentata contro la sua immagine fake divenuta virale che la ritrae in lingerie e alquanto abbellita.
Schlein, in campagna elettorale non si usi l’AI per fake sugli avversari
Il tema dell’AI e dell’uso distorto che se ne fa soprattutto in ambito politico era stato sollevato nel fine settimana da Elly Schlein. “Ho rivolto un appello e tornerò a rivolgere un appello concreto anche alle altre forze politiche per dire: facciamo un patto. Definiamo alcune regole su come non utilizzare l’intelligenza artificiale nella prossima campagna elettorale, su come non utilizzarla ad esempio per storpiare i corpi, i volti, la voce dei nostri avversari politici, dei nostri competitor, e su come evitare di utilizzarla per attribuire agli avversari delle cose che non hanno mai detto o non hanno mai fatto”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein ieri sera, all’undicesima edizione di DigithON a Bisceglie.
Disarmare l’AI
Per Schlein, “disarmare l’intelligenza artificiale vuol dire impedire di dominare l’umano, impedire di togliere dal centro la persona umana, la dignità della sua vita, i suoi diritti fondamentali”. La segretaria dem ha inoltre rilanciato la proposta di un Cern europeo sull’intelligenza artificiale: “Io penso che questa sfida non sia alla portata di nessuno Stato singolo. Penso che l’unione faccia la forza ed è il motivo per cui abbiamo appoggiato con grande convinzione una proposta venuta da molti scienziati europei, uno è italiano, il premio Nobel Giorgio Parisi, che dice che serve un Cern europeo sull’intelligenza artificiale”.
Gianluca Regolo (Avvocato esperto di marchi e copyright): “Il marchio protegge l’utilizzazione quale segno distintivo nell’attività economica”
“La formula “Io sono Giorgia” ha avuto il suo momento di massima esposizione diversi anni fa e oggi la sua forza mediatica è certamente diversa. Tuttavia, è di recentissima cronaca la scelta della Premier di depositare presso l’EUIPO la propria voce al fine di ottenere la registrazione del marchio sonoro”. Lo ha detto l’Avvocato Gianluca Regolo, Intellectual Property Lawyer | Marchi, Copyright, Licensing e Diritto Industriale.
“Credo, però, che la questione vada osservata in una prospettiva più ampia rispetto al solo rapporto tra registrazione del marchio e contrasto ai deepfake.
Soprattutto in questo caso, il marchio registrato si inserisce in un sistema più articolato, nel quale concorrono tanto la tutela della persona e della sua identità quanto le specifiche disposizioni oggi introdotte in materia di intelligenza artificiale.
Non dimentichiamo infatti che l’attuale disciplina dell’intelligenza artificiale contempla già specificamente il fenomeno dei contenuti artificialmente generati o manipolati. L’AI Act europeo prevede obblighi di trasparenza per determinate tipologie di contenuti sintetici e per i deepfake, mentre il legislatore italiano ha introdotto una specifica fattispecie penale relativa alla diffusione, in presenza dei presupposti previsti dalla norma, di immagini, video o voci falsificati o alterati mediante sistemi di intelligenza artificiale.
La tutela derivante dalla registrazione deve essere necessariamente letta nella sua dimensione propriamente commerciale. Il marchio – generalmente – non attribuisce un diritto indistinto sul segno in qualsiasi contesto, ma ne protegge l’utilizzazione quale segno distintivo nell’attività economica.
La stessa disciplina della decadenza per non uso conferma, del resto, questa vocazione del marchio: la registrazione non è concepita per attribuire una riserva astratta e indefinita su un segno. Se il marchio non viene effettivamente utilizzato, per un periodo ininterrotto di cinque anni, per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, può intervenire la decadenza secondo quanto previsto dalla normativa.
Prodotti e servizi importanti per l’uso dei marchi
Non a caso, quando si è chiamati a valutare un possibile utilizzo illecito del marchio, assumono particolare rilievo anche i prodotti e i servizi per i quali il marchio è stato registrato e quelli rispetto ai quali il segno contestato viene concretamente utilizzato.
Nel caso in esame, questo dato è particolarmente significativo perché la domanda individua specifici prodotti e servizi rispetto ai quali viene richiesta la protezione. Ciò comporta che – ferme naturalmente le ipotesi di tutela più ampia che l’ordinamento riconosce ai marchi che godono di rinomanza – ogni valutazione sulla portata dell’esclusiva di questo marchio, dovrà essere esaminata all’interno di questo perimetro “merceologico”.
Dunque, la registrazione della voce come marchio sonoro e la tutela della voce contro una clonazione o un deepfake devono essere tenute concettualmente distinte.
Possono certamente intersecarsi, ma rispondono a logiche diverse: da una parte vi è la tutela di un segno distintivo nella sua dimensione economico-commerciale; dall’altra, la protezione della persona e gli strumenti specificamente predisposti dall’ordinamento rispetto agli utilizzi illeciti dell’intelligenza artificiale.
C’è, infine, anche un profilo temporale che merita di essere considerato. Ferma naturalmente la necessità di verificare l’eventuale esistenza di anteriorità confliggenti, anche qualora la domanda conducesse alla registrazione, la tutela non potrebbe essere letta in termini retroattivi, come se consentisse di vietare oggi utilizzazioni del segno che si sono già esaurite prima del deposito. La registrazione attribuisce un titolo destinato a operare per il futuro, non uno strumento attraverso il quale rileggere retroattivamente tutto ciò che è stato fatto in precedenza con quella frase o con quel contenuto sonoro”. Ha chiuso l’Avvocato Regolo.
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