Aziende speciali e istituzioni: qual è la differenza negli enti locali?

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Azienda speciale e istituzione partono da una base comune: entrambe sono strutture attraverso le quali un ente locale organizza determinate attività e servizi. Il comune o la provincia conserva funzioni di indirizzo e controllo, approva gli atti fondamentali e verifica i risultati. Questa dipendenza comune, però, non rende equivalenti le due figure.

La differenza decisiva riguarda il grado e il tipo di autonomia. L’azienda speciale ha personalità giuridica e autonomia imprenditoriale; l’istituzione è un organismo strumentale destinato all’esercizio di servizi sociali e dispone di autonomia gestionale. Da questa distinzione, stabilita dall’articolo 114 del Testo unico degli enti locali, discendono conseguenze sulla disciplina interna, sulla contabilità e sui documenti di programmazione.

Autonomia imprenditoriale e autonomia gestionale

La legge attribuisce espressamente all’azienda speciale personalità giuridica, autonomia imprenditoriale e un proprio statuto, che deve essere approvato dal consiglio comunale o provinciale. L’istituzione, invece, è definita come organismo strumentale dotato di autonomia gestionale.

Non si tratta soltanto di due formule diverse. L’autonomia imprenditoriale colloca l’azienda speciale in una posizione organizzativa più distinta rispetto all’ente che l’ha costituita. L’autonomia gestionale dell’istituzione opera invece all’interno di una cornice più direttamente determinata dall’ente locale. Quest’ultima può gestire il servizio con margini operativi propri, ma resta maggiormente integrata nell’ordinamento dell’amministrazione da cui dipende.

Autonomia non significa comunque indipendenza. In entrambi i casi l’ente locale conferisce il capitale di dotazione, stabilisce finalità e indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione. Provvede inoltre alla copertura degli eventuali costi sociali. La distinzione riguarda quindi il modo in cui la struttura opera, non la scomparsa del controllo pubblico.

Chi stabilisce le regole interne

La diversa autonomia emerge con particolare chiarezza nella disciplina organizzativa. L’ordinamento dell’azienda speciale è regolato dal suo statuto e dai suoi regolamenti. L’istituzione segue invece lo statuto e i regolamenti dell’ente locale che l’ha istituita.

In termini pratici, l’azienda dispone di un proprio quadro normativo interno, pur soggetto all’approvazione e ai controlli previsti. Per l’istituzione, le regole organizzative restano quelle definite dall’ente locale. È uno degli elementi più utili per distinguere le due forme quando la denominazione adottata negli atti o nella comunicazione pubblica non è sufficiente.

Gli organi sono gli stessi, non il modello organizzativo

L’articolo 114 indica per entrambe le figure un consiglio di amministrazione, un presidente e un direttore. A quest’ultimo compete la responsabilità gestionale, mentre nomina e revoca degli amministratori sono disciplinate dallo statuto dell’ente locale.

La coincidenza degli organi non elimina però le differenze. Un consiglio di amministrazione e un direttore possono operare tanto in un’azienda speciale quanto in un’istituzione, ma lo fanno entro regole interne e sistemi contabili diversi. Per riconoscere la forma organizzativa non basta dunque osservare la struttura di vertice: occorre verificare quale autonomia sia prevista e quale ordinamento venga applicato.

Contabilità e programmazione seguono logiche diverse

L’azienda speciale conforma la propria gestione ai principi contabili generali previsti dal decreto legislativo n. 118 del 2011 e ai principi del codice civile. L’istituzione adotta invece lo stesso sistema contabile dell’ente locale, secondo i principi generali e applicati del medesimo decreto.

La distinzione si riflette anche negli atti sottoposti al consiglio. Per l’azienda speciale la norma prevede il piano-programma, un budget economico almeno triennale e il piano degli indicatori di bilancio. Per l’istituzione indica un piano-programma almeno triennale, il bilancio di previsione almeno triennale e il rendiconto della gestione, redatti secondo gli schemi della contabilità degli enti territoriali.

I nomi dei documenti mostrano l’impostazione dei due modelli: nell’azienda assume rilievo il budget economico; nell’istituzione la programmazione rimane collegata al bilancio di previsione e al rendiconto dell’ente pubblico. Non cambia, invece, il fatto che gli atti fondamentali siano sottoposti all’approvazione dell’ente locale.

Equilibrio economico e pareggio finanziario non coincidono

Sia l’azienda speciale sia l’istituzione devono ispirare la gestione a efficacia, efficienza ed economicità. Per entrambe è previsto l’obbligo dell’equilibrio economico, considerando anche i trasferimenti ricevuti.

Per l’istituzione la norma aggiunge l’obbligo del pareggio finanziario. I due requisiti non vanno sovrapposti: l’equilibrio economico è comune, mentre il pareggio finanziario è espressamente richiesto in aggiunta all’istituzione. Anche questo elemento conferma il suo legame più stretto con il sistema contabile dell’ente locale.

Il criterio più utile per riconoscere la differenza

Per distinguere un’azienda speciale da un’istituzione conviene verificare innanzitutto la fonte delle regole organizzative e contabili. Se la struttura ha personalità giuridica, autonomia imprenditoriale, statuto e regolamenti propri e redige un budget economico, si tratta di un’azienda speciale. Se opera nei servizi sociali con autonomia gestionale, applica l’ordinamento e il sistema contabile dell’ente locale e predispone bilancio di previsione e rendiconto, la forma è quella dell’istituzione.

Il discrimine resta quindi la maggiore autonomia imprenditoriale dell’azienda speciale. L’istituzione possiede autonomia nella gestione, ma rimane più vicina all’ente locale sul piano della disciplina interna, della contabilità e della programmazione finanziaria.

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