La finalità di rendere economicamente più accessibili i libri di testo è certamente condivisibile, ma la questione merita un’attenta riflessione sul piano della tutela dei diritti patrimoniali d’autore. La legge n. 633/1941, agli articoli 12, 13 e 19, riconosce all’autore il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell’opera, quello di riproduzione e l’autonomia delle diverse facoltà di sfruttamento economico. L’articolo 68 contempla, tuttavia, specifiche eccezioni per l’uso personale, dalla riproduzione effettuata a mano o con mezzi non idonei alla diffusione al pubblico, senza un limite percentuale espresso, fino alla riproduzione mediante fotocopia o sistemi analoghi, ordinariamente consentita entro il 15% del volume. Il nostro ordinamento, dunque, già contempera il diritto esclusivo dell’autore con determinate esigenze di utilizzazione privata delle opere.
L’autore ha diritto di veto sul PDF
La vera questione giuridica posta dalla manovra è però un’altra: non riguarda soltanto l’ampliamento delle facoltà di riproduzione, ma l’imposizione agli editori di un preciso modello di sfruttamento economico delle opere, attraverso l’obbligo di commercializzare una versione digitale stampabile a un prezzo inferiore di almeno il 50% rispetto a quello cartaceo. Occorre ricordare che i diritti patrimoniali d’autore non si esauriscono nella facoltà di impedire la riproduzione non autorizzata, ma comprendono il diritto di autorizzare e valorizzare economicamente le diverse forme di utilizzazione dell’opera. L’intervento legislativo, pertanto, incide direttamente sulle condizioni attraverso le quali tale valore economico può essere esercitato e remunerato.
Tutela della proprietà intellettuale
Questo non significa che il legislatore non possa introdurre limitazioni per perseguire finalità di interesse generale, ma che tali limitazioni debbano essere giustificate e proporzionate, anche alla luce della direttiva 2001/29/CE e dell’articolo 17, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che riconosce espressamente la tutela della proprietà intellettuale. Il risparmio sui costi materiali di stampa e distribuzione, infatti, non coincide necessariamente con una riduzione proporzionale del valore economico dell’opera, che deriva anche dall’attività creativa, dalla progettazione editoriale e dagli investimenti necessari alla sua realizzazione e al suo aggiornamento.
Sacrificio economico trasferito su editori e autori
Il vero interrogativo, quindi, è se una finalità sociale indubbiamente meritevole possa essere perseguita imponendo un sacrificio economico così significativo a una specifica categoria di titolari di diritti, senza un’adeguata valutazione dell’impatto sul mercato editoriale e sulla remunerazione degli autori. Il diritto allo studio e la tutela della proprietà intellettuale non sono interessi necessariamente contrapposti: spetta al legislatore individuare un punto di equilibrio che consenta di garantire il primo senza svuotare di effettività la seconda.
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