Minacce spaziali, la nuova decisione UE abroga la STRA del 2021: cosa cambia per Stati membri e sicurezza informatica

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Il Consiglio rifonda su un atto nuovo il meccanismo europeo di risposta alle minacce spaziali. Il perimetro non è più legato ai soli beni spaziali dell’Unione, la definizione di minaccia comprende esplicitamente il ciberspazio e il segmento di terra, e le risposte disponibili arrivano fino alle misure restrittive.

La decisione (PESC) 2026/2195 del Consiglio, adottata il 28 settembre 2026, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 29 settembre ed è in vigore dal giorno della pubblicazione. Non è una modifica del quadro precedente. L’articolo 14 abroga la decisione (PESC) 2021/698, che per cinque anni ha retto l’architettura di risposta alle minacce spaziali, nota come STRA (Space Threat Response Architecture).

L’architettura però non si interrompe. L’articolo 1 la istituisce di nuovo, e lo stesso articolo 14 mantiene applicabili le procedure operative elaborate sotto il testo del 2021, finché non saranno aggiornate. A cambiare è l’atto che la regge, non la continuità del meccanismo.

Il comunicato del Consiglio e la scheda esplicativa del Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE), entrambi del 28 settembre, presentano l’operazione come un rafforzamento. Il confronto fra i due testi normativi mostra dove il rafforzamento è reale e dove invece si riscrive qualcosa che c’era già.

Che cosa era la STRA e su che cosa si fondava

La STRA è il meccanismo con cui l’Unione valuta gli incidenti spaziali e coordina la risposta politica. Il SEAE lo descrive come un sistema attivo 24 ore su 24.

Il quadro precedente nasceva dalla decisione 2021/698 del 30 aprile 2021, in Gazzetta ufficiale L 170 del 12 maggio 2021. Copriva i sistemi del programma spaziale dell’Unione: Galileo, EGNOS, Copernicus, la sorveglianza dell’ambiente spaziale e le comunicazioni satellitari governative. Nel 2023 la decisione (PESC) 2023/598 del 14 marzo aveva esteso quel perimetro al programma per la connettività sicura dell’Unione.

L’articolo 7 del testo del 2021 imponeva al Consiglio un riesame entro tre anni dall’entrata in vigore, quindi entro maggio 2024. La sostituzione arriva con oltre due anni di ritardo. Il nuovo articolo 13 allunga il termine del prossimo riesame a cinque anni.

Il nuovo perimetro: minacce spaziali senza beni europei

Il testo del 2021 legava tutto al programma spaziale dell’Unione. Tutelava la sicurezza degli Stati membri in due casi: quando la minaccia derivava da quei sistemi e quando li colpiva.

L’articolo 1 della nuova decisione rompe quel legame. Definisce minaccia spaziale una minaccia alla sicurezza dell’Unione o di uno o più Stati membri derivante dal dispiegamento, dal funzionamento o dall’uso di qualsiasi sistema spaziale. Vi rientra anche la minaccia al funzionamento di qualsiasi sistema spaziale o alla fornitura di qualsiasi servizio spaziale, quando la negazione o l’interruzione può ledere gli interessi fondamentali dell’Unione o degli Stati membri.

Il considerando 6 chiarisce l’ampiezza: contano anche i sistemi spaziali gestiti da Stati terzi o da imprese commerciali, e i servizi spaziali essenziali forniti dentro l’Unione. Il SEAE conferma che il collegamento con i beni spaziali dell’Unione non serve più.

Il ciberspazio entra nella definizione

È il passaggio che riguarda più da vicino chi lavora nella sicurezza informatica, e nel comunicato non compare.

Il considerando 7 elenca gli aspetti da considerare nel valutare una minaccia spaziale. Oltre all’ambiente extra-atmosferico, alle orbite e ai veicoli spaziali, il testo cita le infrastrutture di terra e di lancio, i collegamenti a radiofrequenza, i terminali utente e il ciberspazio. Aggiunge che occorre tenere conto del settore spaziale industriale sottostante.

La lettura della redazione è che il perimetro diventi in larga parte sovrapponibile a quello di un incidente informatico ordinario. Un attacco al fornitore di una stazione di terra, una compromissione della catena di fornitura industriale o un’interferenza sui collegamenti radio possono oggi attivare una risposta politica qualificata come spaziale. Il SEAE cita fra gli esempi proprio gli attacchi informatici, lo spionaggio e le interruzioni delle catene di fornitura e delle stazioni di terra.

Per un operatore italiano il punto pratico è che l’evento tecnico non cambia natura, ma cambia il quadro in cui viene letto. Lo stesso incidente può restare un caso di gestione ordinaria oppure diventare il presupposto di una risposta dell’Unione, a seconda di chi lo qualifica e con quale strumento.

Il pacchetto di strumenti: cinque risposte

La decisione istituisce un pacchetto di strumenti per la sicurezza spaziale, assente nel testo del 2021. Gli articoli da 5 a 9 ne definiscono il contenuto.

Le risposte diplomatiche comprendono contatti con Stati terzi, iniziative, dichiarazioni a nome dell’Unione e campagne diplomatiche, articolo 5. Le risposte tecniche restano le istruzioni all’Agenzia dell’Unione europea per il programma spaziale o alla struttura designata per il monitoraggio della sicurezza, articolo 6. Sono l’unica leva ancora circoscritta ai programmi dell’Unione.

L’articolo 7 introduce un tipo di risposta che nel 2021 non esisteva: il piano d’azione strategico in materia di comunicazione. L’articolo 8 consente all’Alto rappresentante di proporre misure restrittive verso persone ed entità. L’articolo 9 permette di modificare il mandato di una missione o operazione della politica di sicurezza e di difesa comune, o di istituirne una nuova, quando la minaccia proviene dal territorio di un Paese terzo.

Il considerando 16 colloca il nuovo pacchetto accanto a quello della diplomazia informatica e a quello contro le minacce ibride. Dice che lo integra e che si basa sull’esperienza acquisita con entrambi. Il testo però non disciplina come i tre si coordinino quando un singolo episodio ricade in più di uno.

Procedura d’urgenza: che cosa esisteva già

Il comunicato presenta la risposta provvisoria dell’Alto rappresentante come una novità. La scheda SEAE è più precisa e scrive che la possibilità era già prevista.

L’articolo 4 del testo del 2021 autorizzava l’Alto rappresentante a impartire istruzioni provvisorie quando l’urgenza non consentiva di attendere il Consiglio. Lo stesso paragrafo gli permetteva già di incaricare il segretario generale del SEAE di impartirle per suo conto. Il considerando 12 avvertiva che nei casi urgenti la decisione poteva servire entro poche ore, e il considerando 13 del nuovo testo riprende quel punto con la formula della prima risposta.

Restano due differenze reali.

La prima riguarda l’oggetto della delega. Nel 2021 le istruzioni provvisorie andavano all’Agenzia o alle strutture designate per il monitoraggio della sicurezza: una leva tecnica, per di più circoscritta ai sistemi dell’Unione. Il nuovo articolo 4, paragrafo 1, parla di una risposta provvisoria dell’Unione, e accanto alle istruzioni all’Agenzia ammette che si possano “adottare altre misure adeguate”. La delega al segretario generale non cambia. Cambia che cosa può essere delegato, con una formula aperta e senza elenco chiuso.

La seconda è il termine. Il testo del 2021 diceva che il Consiglio conferma, modifica o revoca “il più presto possibile”, senza scadenza, e faceva cessare le istruzioni dopo quattro settimane. Le quattro settimane erano la durata massima dello strumento. Il nuovo articolo 4, paragrafo 4, impone al Consiglio di decidere “quanto prima e al più tardi entro quattro settimane”. Lo stesso numero cambia funzione e diventa un obbligo di calendario per il Consiglio.

Chi decide, e come si attiva

Le vie di attivazione sono due, e non si equivalgono.

Quando la minaccia riguarda i sistemi e i servizi dei programmi dell’Unione, è l’Alto rappresentante a presentare al Consiglio una proposta di risposta, articolo 3, paragrafo 2. Quando invece riguarda la sicurezza di uno Stato membro, il meccanismo non scatta da solo: sono lo Stato membro o un gruppo di Stati membri a chiedere all’Alto rappresentante di presentare la proposta, articolo 3, paragrafo 1. Il considerando 11 definisce quella scelta sovrana e volontaria, e il SEAE ribadisce che il meccanismo europeo non sostituisce le capacità nazionali.

L’unanimità resta. L’articolo 3, paragrafo 4, prevede che il Consiglio decida all’unanimità su proposta dell’Alto rappresentante, come nel 2021.

L’individuazione delle minacce poggia su due flussi, descritti nel considerando 8. Il riferimento è l’analisi classificata del panorama delle minacce spaziali della capacità unica di analisi dell’intelligence (SIAC). A questa si aggiungono informazioni quasi in tempo reale, fornite su base volontaria dai comandi spaziali degli Stati membri e dai centri di monitoraggio del programma spaziale.

L’articolo 12 raccoglie sotto il nome di rete STRA quello che il testo del 2021 affidava all’articolo 8. La designazione di punti di contatto nazionali, che possono essere persone fisiche o giuridiche, c’era già. La novità è il paragrafo 3: ciascun punto di contatto accede a un sistema di videoconferenza sicuro stabilito dal Consiglio.

Il considerando 21 aggiunge una leva operativa. Il comandante di una forza, di una missione o il capomissione possono adottare, dentro il mandato, le misure necessarie per attenuare le minacce spaziali che hanno origine nella zona operativa.

Preparazione, esercitazioni, NATO

L’esercitazione annuale non nasce oggi e non nasceva nel 2021. In entrambi i testi compare come presupposto del riesame delle procedure operative, all’articolo 5, paragrafo 3, del vecchio testo e all’articolo 10, paragrafo 4, del nuovo. Il SEAE scrive che la revisione mantiene il requisito dell’esercitazione annuale, che chiama STRA-X. Le esercitazioni si tengono da anni: il comunicato SEAE del 13 maggio 2022 indicava STRA-22, svolta a Bruxelles dal 10 al 13 maggio, come la quarta della serie.

Sulla cooperazione esterna l’articolo 11 autorizza l’Alto rappresentante a concludere accordi amministrativi con Stati terzi e organizzazioni internazionali, con approvazione unanime del Consiglio. Il considerando 24 nomina espressamente la NATO e richiama apertura reciproca, reciprocità, inclusività e autonomia decisionale delle due organizzazioni.

La decisione attua il terzo pilastro della Strategia spaziale dell’Unione per la sicurezza e la difesa del 2023, quello dedicato alla risposta alle minacce spaziali.

I due scenari del SEAE

La scheda esplicativa illustra il funzionamento con due casi ipotetici, utili a capire quale leva si muove per prima.

Nel primo, un satellite di un Paese terzo minaccia un satellite di osservazione della Terra di uno Stato membro. Su proposta dell’Alto rappresentante, il Consiglio sceglierebbe misure dal pacchetto di strumenti, dalla risposta diplomatica fino alle misure restrittive, con possibile coinvolgimento di missioni e operazioni PSDC.

Nel secondo, un’interferenza disturba i segnali di Galileo, con effetti sui servizi di posizionamento usati ogni giorno da imprese e cittadini. La STRA si attiva subito e l’Alto rappresentante impartisce istruzioni provvisorie per ridurre la minaccia tecnica e ristabilire il servizio. Il Consiglio valuta poi la risposta politica. Lo scenario mostra le due leve in sequenza: prima quella tecnica, già disponibile dal 2021, poi quella politica.

Che cosa resta aperto

Il testo pubblicato chiude quasi tutte le domande lasciate aperte dal comunicato. Ne restano tre, e sono quelle che decidono come il meccanismo funzionerà davvero.

Gli articoli da 5 a 9 elencano i tipi di risposta, ma non fissano soglie. Nulla lega un determinato livello di minaccia a una determinata categoria di risposta, e la gradazione resta affidata alla proposta dell’Alto rappresentante e al voto unanime del Consiglio.

La formula “altre misure adeguate” dell’articolo 4 non è delimitata. Le procedure operative prestabilite dell’articolo 10, che il Comitato politico e di sicurezza deve approvare, sono il luogo dove quel confine verrà tracciato, e non sono pubbliche.

Manca infine una regola di raccordo con il pacchetto della diplomazia informatica. Un attacco informatico a una stazione di terra rientra oggi in entrambi i quadri, e il testo dice che si integrano senza dire chi conduce.

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