
Il decreto legge PNRR introduce procedure semplificate per gli acquisti di beni e servizi informatici, con l’addio ai pareri Agid quando si tratta di affidamenti ritenuti strategici per gli obiettivi di trasformazione digitale previsti dal Piano. Il testo è atteso in preconsiglio dei ministri oggi.
Inoltre, i lavori per lo sviluppo delle infrastrutture a banda ultralarga si velocizzano, così come per quelle di comunicazione elettronica. E’ quanto prevede la bozza del Decreto allo studio nell’articolo 20 che comprende le semplificazioni indicate per la posa della fibra.
La bozza prevede, per le reti a banda ultralarga, la proroga di due anni di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni, anche di quelle paesaggistiche e ambientali e delle Scia, le segnalazioni certificate di inizio attività. Gli operatori, in assenza di risposta da parte degli enti responsabili, potranno procedere direttamente descrivendo le misure di regolazione del traffico che verranno applicate durante l’apertura del cantiere. E si punta ad alleggerire i vincoli delle sovrintendenze all’utilizzo della metodologia della micro trincea per accelerare gli scavi.
In tal senso, pali, torri e tralicci devono essere autorizzati dagli Enti locali di per sé, indipendentemente dalla contemporanea installazione sugli stessi delle antenne e degli altri apparati trasmittenti. In proposito il Ministero dello Sviluppo Economico, con parere espresso del 17 agosto 2021, in linea con consolidata giurisprudenza, ha ritenuto illegittimo subordinare la realizzazione degli impianti di telecomunicazioni alla disciplina edilizia e urbanistica o in generale ad adempimenti normativi diversi dal Codice delle comunicazioni elettroniche.
4. Al fine di favorire il celere sviluppo delle infrastrutture digitali e consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026, per la posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga, l’operatore, una volta ottenuta l’autorizzazione per i fini e nelle forme di cui all’articolo 49, commi 6 e 7, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, provvede ad inoltrare ai soggetti di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 apposita richiesta per l’adozione dei provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale che dovranno essere resi entro e non oltre dieci giorni dalla ricezione della domanda. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni l’operatore, dandone preventiva comunicazione ai soggetti di cui al citato articolo 5, comma 3 almeno cinque giorni prima, può dare avvio ai lavori nel rispetto delle prescrizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e secondo le specifiche tecniche che verranno dettagliate nella comunicazione di avvio. Resta in ogni caso salva la possibilità per gli organi competenti di comunicare, prima dell’avvio dei lavori e comunque nel termine di cinque giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio, eventuali ulteriori prescrizioni nell’ambito del rispetto delle norme relative alla circolazione stradale ovvero la sussistenza di eventuali motivi ostativi che impongano il differimento dei lavori per un periodo comunque non superiore ad ulteriori cinque giorni.
5. All’articolo 40 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 5 – ter è aggiunto il seguente: “5-quater. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, per gli interventi relativi alla posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga, sono prorogati di ventiquattro mesi i termini relativi a tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, ivi compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, rilasciati o formatisi alla data di entrata in vigore del presente decreto. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai termini relativi alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), nonché delle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle SCIA per i quali l’amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dell’articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dell’articolo 10-septies del decreto – legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate e prorogate ai sensi del citato articolo 10 – septies.”.
“8. Per la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità nelle zone gravate da usi civici non è necessaria l’autorizzazione di cui all’articolo 12, comma 2, della legge 16 giugno 1927, n.1766 e, nei casi di installazione delle infrastrutture di cui agli articoli 45, 46 e 49 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e di realizzazione di iniziative finalizzate a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l’operatività e continuità dei servizi di telecomunicazione, non si applica il vincolo paesaggistico di cui all’articolo 142, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (IN ATTESA RIFORMULAZIONE MASE)”.
https://www.key4biz.it/pnrr-nella-bozza-del-dl-lavori-piu-veloci-per-la-banda-ultralarga/435079/


