
Volo cancellato, rimborso integrale: la sentenza della Corte di Giustizia Ue sulle commissioni degli intermediari
In caso di cancellazione del volo, il rimborso dovuto al passeggero deve comprendere l’intero prezzo del biglietto, inclusa la commissione riscossa dall’agenzia o dal portale di prenotazione al momento dell’acquisto. Lo ha chiarito in modo netto la Corte di Giustizia dell’Unione europea (Ue) nella causa C-45/24 – Verein für Konsumenteninformation (Commissione riscossa da un intermediario), destinata ad avere un impatto rilevante sulla tutela dei consumatori nel trasporto aereo.
La decisione nasce da una controversia tra un’associazione di tutela dei consumatori austriaca e la compagnia aerea KLM. Come si legge nella nota emessa dalla Corte, alcuni passeggeri avevano acquistato, tramite il portale Opodo, biglietti per un volo Vienna–Lima poi cancellato.
La compagnia aveva proceduto al rimborso, ma aveva escluso circa 95 euro di commissione di intermediazione, sostenendo di non conoscerne né l’esistenza né l’importo esatto.
La questione giuridica: cosa rientra nel “prezzo del biglietto”?
Il cuore del caso riguarda l’interpretazione del Regolamento (CE) n. 261/2004, che garantisce ai passeggeri il diritto al rimborso del biglietto in caso di cancellazione del volo.
Già in passato la Corte UE aveva affermato che le commissioni degli intermediari devono essere rimborsate, salvo che siano state fissate all’insaputa del vettore aereo. Proprio su questa eccezione si è concentrato il rinvio pregiudiziale della Corte suprema austriaca.
La Corte di Giustizia Ue ha fornito un chiarimento decisivo: “qualora una compagnia aerea accetti che l’intermediario emetta e rilasci biglietti aerei in suo nome e per suo conto, si può presumere che essa conosca necessariamente la pratica commerciale di tale intermediario consistente nel riscuotere una commissione di intermediazione. Poiché tale riscossione è una componente «inevitabile» del prezzo del biglietto aereo, essa deve essere considerata autorizzata dalla compagnia aerea. Pertanto, la compagnia aerea deve rimborsare la commissione”.
Un passaggio particolarmente importante riguarda l’importo della commissione: “non è necessario che la compagnia conosca l’ammontare esatto” per essere obbligata al rimborso. Pretendere il contrario, osserva la Corte, finirebbe per indebolire la tutela dei passeggeri e rendere meno sicuro il ricorso ai servizi di agenzie e piattaforme online.
Cosa cambia per i consumatori
Dal punto di vista dei diritti dei passeggeri, la sentenza rafforza un principio fondamentale: chi subisce la cancellazione di un volo ha diritto a recuperare tutto ciò che ha pagato per quel biglietto, senza penalizzazioni legate al canale di acquisto scelto.
Per i consumatori significa maggiore certezza giuridica e meno contenziosi: non potranno più essere scaricate sul passeggero le conseguenze dei rapporti commerciali tra compagnie aeree e intermediari. Per le compagnie, invece, la decisione impone una gestione più trasparente dei rapporti con le agenzie di viaggio e i portali di prenotazione.
Come specificato dalla nota, questa sentenza non risolve la controversia nazionale: “Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte”.
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