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La tutela degli utenti nel settore della telefonia ha formato oggetto, negli anni più recenti, di diversi interventi normativi finalizzati a rafforzare la posizione dei consumatori o comunque a migliorare la posizione dei clienti a fronte di condotte commerciali aggressive come il telemarketing selvaggio.
Il Consiglio dei Ministri ha di recente approvato il nuovo schema di Regolamento relativo al Registro Pubblico delle Opposizioni(RPO) introdotto con Legge n. 5 del 2018, già oggetto dei pareri dell’AGCOM, del Garante privacy e del Consiglio di Stato.
Il provvedimento sostituisce la normativa in materia di Registro delle opposizioni e nasce per contrastare il fenomeno del telemarketing selvaggio, prevedendo nuove tutele per i cittadini e semplifica le procedure per la revoca dei consensi alle chiamate promozionali e all’invio di materiale pubblicitario indesiderato.
Nuovo RPO contro Telemarketing selvaggio: le principali novità
Ecco le principali novità del servizio, totalmente gratuito:
- Robocall bloccate: l’iscrizione al Registro consentirà di bloccare non solo le telefonate tramite operatore ma anche le c.d. robocall, ovvero le telefonate effettuate con sistemi automatizzati, sempre più diffuse tra le aziende di call center e fino ad oggi sfuggite alla regolamentazione;
- Estensione ai numeri cellulari: con l’entrata in vigore del regolamento i consumatori avranno la possibilità di bloccare le chiamate promozionali non più solo sulle linee telefoniche fisse, sempre più in disuso, ma anche verso il numero cellulare.
- Iscritti di default tutti coloro non presenti nell’elenco telefonico pubblico: nel precedente registro delle opposizioni – attivo dal 2011 – potevano essere iscritti solo i numeri presenti nell’elenco telefonico pubblico, con il nuovo regolamento, al contrario, coloro che hanno scelto di non figurare nell’elenco verranno automaticamente iscritti nel nuovo RPO.
- Revoca dei consensi precedenti: l’iscrizione nel nuovo registro determinerà l’annullamento di tutti i consensi prestati in precedenza, bloccando così tutte le chiamate promozionali. Oggi, infatti, le aziende di telemarketing, se hanno ottenuto il consenso dell’utente, possono contattare anche i numeri iscritti nel registro delle opposizioni o non presenti nell’elenco telefonico. Per questo motivo, il nuovo regolamento ha previsto anche la possibilità di iscrivere più volte lo stesso numero, per consentire al cittadino di fare tabula rasa di eventuali consensi prestati in seguito, magari per sbaglio o per distrazione.
- Tempi tecnici: entro massimo 15 giorni dall’iscrizione, le telefonate diventeranno illegali, pertanto, le aziende di call center saranno obbligate a consultare il registro ogni 15 giorni per escludere dalle campagne pubblicitarie i nuovi iscritti. L’unica eccezione riguarda le società con le quali si aveva un contratto in precedenza, queste infatti potranno contattare gli ex clienti entro 30 giorni dalla scadenza del contratto.
- Semplificazione dei canali di iscrizione per i contraenti telefonici, le opzioni sono limitate alle sole modalità web e telefonica mediante risponditore automatico, con possibilità di ottenere comunque un’assistenza non automatizzata in caso di difficoltà;
- L’esercizio della revoca dell’opposizione viene resa possibile anche “nei confronti di uno o più operatori”, piuttosto che solo di intere categorie di operatori;
- Sanzioni: le società che violeranno il diritto di opposizione rischieranno di incorrere in sanzioni salatissime, con multe da 30.000 a 180.000 euro e da 50.000 fino a 300.000 euro in caso di recidiva.
Il Regolamento all’art. 2, inoltre, definisce l’ambito di applicazione: in base al comma 1 il regolamento disciplina il Registro pubblico delle opposizioni di cui all’art. 130, comma 3-bis del Codice per quanto riguarda il trattamento delle numerazioni e dei corrispondenti indirizzi postali, presenti negli elenchi di contraenti e di cui all’articolo 1, comma 2, della legge n. 5/2018, con riferimento al trattamento di tutte le numerazioni telefoniche nazionali fisse e mobili.
La nuova formulazione del comma 2 specifica quindi che l’ambito di applicazione riguarda entrambe queste fattispecie, mentre nella formulazione vigente è prevista solo la prima, quella che fa riferimento al Codice per la protezione dei dati personali. Il comma 2 ricomprende pertanto nell’ambito di applicazione del Registro, come previsto dalla legge n. 5/2018, il trattamento per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale di tutte le numerazioni nazionali fisse e mobili mediante l’impiego del telefono, che siano o meno riportate in elenchi di contraenti, e degli indirizzi postali riportati nei medesimi elenchi.
Entro luglio il nuovo RPO
Il provvedimento ha fissato il 31 luglio 2022 come termine ultimo per l’entrata in funzione del nuovo registro, al quale i cittadini potranno iscriversi gratuitamente visitando il sito web o chiamando il numero verde apposito. Fino ad oggi il registro delle opposizioni, pensato solo per le chiamate sui numeri fissi, si è dimostrato uno strumento inutile. Proprio la settimana scorsa, infatti, il Garante della privacy ha inflitto ad Enel energia una sanzione da oltre 26 milioni e 500 mila euro per aver trattato in modo illecito i dati personali degli utenti a fini di telemarketing, un provvedimento che arriva al termine di una lunga istruttoria, dalla quale è emersa un’intensa attività di telefonate commerciali indesiderate, effettuate in assenza del consenso, verso utenze riservate o iscritte al registro delle opposizioni
E infine, le sanzioni
Il nuovo Regolamento ha lo scopo di porre fine al fenomeno del telemarketing selvaggio anche attraverso le salatissime sanzioni previste che dovrebbero fungere da efficace deterrente per le aziende.
https://www.key4biz.it/il-nuovo-rpo-contro-il-telemarketing-selvaggio/390235/