Dal prefisso per il telemarketing, al 5G nei porti, al rinnovo (non oneroso?) dell’Umts: altri emendamenti Tlc al Ddl Concorrenza (oltre all’equo compenso Tlc)

  ICT, Rassegna Stampa
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Oltre ai tre emendamenti paralleli della maggioranza sull’introduzione di un equo compenso per le Tlc da parte delle Big Tech,  il pacchetto di emendamenti al Ddl Concorrenza contiene anche altre misure che riguardano la industry delle Tlc e spaziano dal telemarketing al 5G, passando per il rinnovo dei diritti d’uso di diverse bande di spettro radio (Umts e 24,25 e 26,5 Ghz). Ma l’Umts non lo stanno dismettendo?

Equo compenso Tlc? Già esiste in Usa e Germania

Per quanto riguarda l’equo compenso Tlc, l’approccio che intendono seguire i partiti di maggioranza e il governo è già applicato in altri paesi. Fin dal 2014, ricorda l’Adnkronos, Netflix paga Comcast Cable per il trasporto del traffico dati alla clientela dell’operatore di telecomunicazioni americano. In Germania, Meta il gruppo fondato da Mark Zuckerberg paga Deutsche Telekom per lo stesso tipo di interconnessione. Quando il gruppo Usa che controlla di Facebook, Instagram e Whatsapp ha provato a sottrarsi agli obblighi stipulati nel negoziato privato con la società tedesca, l’operatore tlc tedesco ha fatto causa e l’ha vinta in tribunale. La Corte di Colonia, che è specializzata in questioni di concorrenza, a maggio ha respinto le argomentazioni di Meta secondo cui Deutsche Telekom avrebbe abusato del suo potere di mercato imponendo tariffe eccessive e anzi ha affermato che l’operatore tlc tedesco “può in linea di principio esigere il pagamento per un servizio di valore come il trasporto dati in quanto è la base del modello di business delle grandi società di Internet”.

Telemarketing, prefisso unico per le chiamate commerciali

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Il provider di servizi telefonici è tenuto ad assegnare a tutti gli operatori che svolgono attività di call center, per chiamate con o senza operatore, attraverso i propri canali, specifiche numerazioni precedute da prefissi telefonici, individuati dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, atte a identificare e distinguere in modo univoco le chiamate effettuate da numerazioni non abilitate alla ricezione e finalizzate ad attività statistiche, al compimento di ricerche di mercato e ad attività di pubblicità, vendita e comunicazione commerciale.»;

1. All’articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26, sono inserite, in fine, le seguenti parole: «riportando altresì nel display del dispositivo telefonico dell’utente selezionato la finalità della chiamata qualora si tratti di divulgazione pubblicitaria o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale».

Rete 5G nei porti

(Istituzione della rete nazionale per la connettività 5G nei porti) 1. Al fine di garantire l’efficienza della Piattaforma Logistica Nazionale Digitale di cui all’obbiettivo M3C2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché l’adempimento agli obblighi di cui al Regolamento (UE) 2020/1056 del 15 luglio 2020 relativo alle informazioni elettroniche sul trasporto merci, viene istituita la rete nazionale per la connettività 5G nei porti di rilevanza nazionale ai sensi dell’articolo 4 della legge 16 gennaio 1994, n. 84. 2. La realizzazione e gestione della rete, è affidata in concessione dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con l’assistenza tecnica di RAM, con le modalità di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. 3. Le Autorità di Sistema portuale autorizzano, ai sensi degli articoli 36 e 45 del codice della navigazione, le istanze finalizzate a richiedere l’uso di suolo demaniale o beni in area demaniale al fine di eseguire la concessione aggiudicata ai sensi del comma precedente.

Consulente di gestione servizi energetici e di telecomunicazioni

(Istituzione della figura professionale del consulente per la gestione delle utenze dei servizi energetici e di telecomunicazioni) 1. È istituita la figura professionale del consulente per la gestione delle utenze dei servizi energetici e di telecomunicazioni, quale professionista che supporta i consumatori quali enti locali, aziende e famiglie nell’acquisto, nel monitoraggio e nella gestione delle utenze nei settori delle telecomunicazioni, dell’energia e del gas. 2. Il consulente di cui al comma 1 è un professionista certificato come definito dall’Ente italiano di normazione nella norma UNI 11782 del 2020, in conformità con la legge 14 gennaio 2013, n. 4. 3. L’esercizio della professione di cui al presente articolo è subordinato al conseguimento di uno specifico attestato, che certifichi il possesso delle qualifiche e delle specifiche competenze, rilasciato da un ente di certificazione accreditato dall’associazione Accredia, ente unico nazionale di accreditamento riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008. 4. La professione è esercitata in forma individuale, associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente. Le società che forniscono ai consumatori finali servizi di telecomunicazioni, energia e gas si avvalgono dei professionisti di cui al presente articolo. 5. All’attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Misure a favore della digitalizzazione del Paese: Rinnovo frequenze Umts a titolo non oneroso?

Al fine di favorire la più ampia digitalizzazione del Paese, accelerare la diffusione delle tecnologie di accesso radiomobile di nuova generazione e favorire la concorrenza, le autorizzazioni per i diritti d’uso di frequenze per l’offerta di servizi di comunicazione elettronica di cui all’articolo 1, commi 1026 e 1028 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, all’articolo 1, commi 8 e 9, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, all’articolo 1, comma 568 e 569, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e di frequenze assegnate per l’esercizio dell’Universal Mobile Telecommunication System (UMTS) sono rinnovate a titolo non oneroso, per un periodo non superiore a venti anni, ai sensi dell’articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, con decorrenza dal primo giorno successivo alla naturale scadenza delle attuali autorizzazioni nel rispetto del principio di neutralità tecnologica. 2. Il rinnovo di cui al comma 1 è vincolato alla presentazione, da parte degli operatori interessati, di un piano economico finanziario di investimenti pluriennali finalizzati alla diffusione delle tecnologie di accesso radiomobile nei territori disagiati, a partire da quelli montani.

Richiesta rinnovo diritti d’uso (onerosa) banda 24, 25-26,5 Ghz fino al dicembre 2029

Al fine di garantire la connettività a banda ultra-larga nelle aree montane del Paese, gli operatori di comunicazione elettronica, possono richiedere il rinnovo dei diritti d’uso delle frequenze nella banda 24,25-26,5 GHz fino al 31 dicembre 2029, previa presentazione di apposita richiesta, ai sensi del comma 9 dell’articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.259 e s.m.i, entro il 31 luglio 2025. Il rinnovo dei diritti d’uso è soggetto al versamento di un contributo annuo determinato entro il 31 ottobre 2025 dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in base al valore di base d’asta della banda 26 GHz di cui al bando di gara del Ministero dello sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale quinta serie speciale, n.80 dell’11 luglio 2018, in proporzione alla quantità di frequenze, alla popolazione coperta e alla durata del diritto d’uso. Il rinnovo delle frequenze è vincolato a nuovi investimenti effettuati dagli operatori per soluzioni compatibili con le tecnologie New Radio di quinta generazione su un numero di comuni montani pari almeno al 30 per cento dei comuni serviti dagli stessi dalla data di entrata in vigore della presente legge.»

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